Con decreto legge 1° aprile 2021 (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”), pubblicato sulla G.U. 1° aprile 2021, n. 79, in Italia è stato introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e, dunque, anche per i biologi che operano in strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
Più in particolare, l’art. 4 (“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse”), stabilisce, al comma 1, che:
“1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.
Ai successivi commi 6, 7, e 8, inoltre, è previsto che:
– in caso di accertata violazione dell’obbligo vaccinale “…l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
– la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza;
– il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Ciò premesso, in data 1° aprile 2021 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha sottoscritto un protocollo con il Ministero della Salute e con l’Agenzia Italiana del Farmaco, che indica la procedura per l’accesso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 per i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 2 del DPR 31 luglio 1980, n.618. Tra essi rientrano i lavoratori temporanei, lavoratori che abbiano temporaneamente perso il lavoro, titolari di pensione italiana o di borsa di studio, altri dipendenti pubblici (oltre ai dipendenti MAECI) e loro familiari.
Per tutti gli aventi diritto all’assistenza sanitaria ex art. 2 del d.P.R. 618/1980, il protocollo prevede:
- a) la possibilità di prenotare la vaccinazione e rientrare in Italia, in base alle tempistiche stabilite per la vaccinazione delle diverse categorie individuate dal Piano Strategico Vaccinale Nazionale e secondo le disposizioni normative per gli spostamenti da e per l’estero in vigore al momento della data stabilita per la somministrazione vaccinale;
- b) la possibilità di aderire autonomamente a Piani Vaccinali Nazionali locali, laddove presenti nei paesi di accoglienza, anche ove suddetti piani vaccinali riguardino la somministrazione di vaccini al momento NON autorizzati in Italia o in ambito europeo. In questo caso, le eventuali spese e/o ticket derivanti dall’accesso alla vaccinazione in loco dovranno essere trasmesse per il tramite delle rappresentanze diplomatico-consolari competenti – come già avviene per i rimborsi delle spese sanitarie ex d.P.R. 618/1980.
In ragione di ciò, si consiglia di contattare l’Ambasciata o un ufficio consolare per avere maggio ragguagli.