I biologi vanno inquadrati come dirigenti, così come richiesto dall’ONB e non come collaboratori tecnici professionali. E inoltre devono essere iscritti al loro Ordine nel momento in cui scelgono di partecipare alla selezione. E’ quanto ha precisato la sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sezione seconda) ha approvato, nella camera di consiglio dello scorso 8 settembre, il ricorso presentato dall’Ordine nazionale dei Biologi contro l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal) per l’annullamento – previa sospensione – della delibera n° 174 del 31/5/2021 del Direttore Generale, con la quale era stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esame orale, finalizzate al reclutamento a tempo determinato e pieno di n. 8 Collaboratori Tecnici Professionali e 1 Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D del vigente CCNL Sanità, per attività afferenti al programma “Marine Strategy” di cui all’accordo ARPACAL/MITE, relativamente al profilo professionale Biologo. Il Tar Calabria, sulla stessa falsariga del Consiglio di Stato, che aveva già sancito l’illegittimità dei bandi di concorso di ARPA che prevedano l’assunzione di profili professionali di Biologo quale collaboratore tecnico professionale e non quale posizione dirigenziale, ha a sua volta dedotto l’illegittimità di quel bando, da un lato, in relazione, appunto, alla previsione della figura professionale da assumere di “collaboratore biologo”, appartenente al personale di Comparto – Cat. D, che è, in sostanza, un profilo professionale inesistente, laddove la professione di Biologo è ascritta all’area della dirigenza; dall’altro, nell’omessa previsione, quale requisito di partecipazione (e non già requisito da possedere al momento della sottoscrizione del contratto) dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi.