Pubblichiamo la lettera inviata dal Ministero della Salute a tutti gli ordini delle professioni sanitarie che chiarisce le modalità di sospensione dei professionisti sanitari dai relativi albi in caso di mancato ottemperamento all’obbligo vaccinale.
Nel testo si riporta come “l’attività dell’Ordine consista in un mero onere informativo, ovverosia nella comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo e senza alcuna valutazione in merito, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’Asl, riportando l’annotazione relativa nell’albo, nel rispetto delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati personali”.
È chiaro, quindi, come la sospensione avvenga automaticamente e faccia capo alle Asl territoriali. L’Onb non ha alcun ruolo decisionale in tal senso, né può compiere accertamenti sui singoli casi o applicare qualsivoglia deroga alla sospensione del biologo.
La revoca della sospensione dall’albo per mancata vaccinazione, così come indicato dalla legge, può essere effettuata dall’Ordine Nazionale dei Biologi solo quando l’Asl di riferimento comunicherà allo stesso Ordine l’avvenuta vaccinazione del biologo interessato dal procedimento.
Nota bene: la segnalazione di avvenuta vaccinazione del biologo deve essere comunicata all’Onb dall’Asl e non dal biologo sospeso. Dunque, i biologi potranno sollecitare, qualora lo ritenessero opportuno, le Asl (e non l’Ordine) all’assolvimento di questa operazione.
Si ricorda, infine, che le sospensioni per mancata vaccinazione avvengono automaticamente secondo la legge, attraverso le Asl territoriali.
Si invitano quindi tutti gli iscritti a non contattare gli uffici dell’Ordine per richiedere assistenza sui suddetti temi e a non promuovere azioni di diffida verso l’Onb, che su questa norma non ha potestà decisionale.
Si ricorda che l’articolo 4 del decreto legge 44 del 1 aprile 2021 inerente le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio sa Sars-Cov-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario”, ha stabilito che la vaccinazione contro il Covid-19 rappresenta un requisito essenziale e imprescindibile per l’esercizio delle prestazioni lavorative di tutti i professionisti sanitari, ad eccezione di coloro che presentano certificate problematiche di salute.
Leggi la lettera del Ministero
Leggi la lettera con i quesiti che l’Onb ha inviato al Ministero