Oggi una sentenza del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza presentata da un gruppo composto da esercenti le professioni sanitarie e da operatori di interesse sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia i quali si opponevano all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 imposto dalle Aziende Sanitarie friulane. La sentenza, infatti, ha confermato l’obbligatorietà dell’immunizzazione, così come previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del dl n. 44 del 2021.
Il citato articolo, infatti, dispone che, “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie, come i biologi, e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2″.
Pertanto, si invitano i biologi a non interrogare gli uffici dell’Ordine su tali tematiche poiché, al riguardo, si è espresso in maniera inequivocabile il Consiglio di Stato.