Legge Finanziaria: novità per la stabilizzazione dei precari assunti in emergenza Covid

Nella legge Finanziaria approvata a fine dicembre sono contenute importanti novità sulla stabilizzazione di una parte dei precari della sanità assunti nel corso dell’emergenza Covid.

Gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti, potranno:

  1. a) verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, avvalersi, anche nell’anno 2022, di medici specializzandi non oltre il 31 dicembre 2022;
  2. b) assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229

“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”

Art. 2

Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 
1.  All’articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
    «7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al  comma
7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal  completamento  del
ciclo vaccinale primario o dalla guarigione  o  successivamente  alla
somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti
con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di  cui  al
primo periodo e’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno  successivo
alla  data  dell’ultimo  contatto  stretto  con  soggetti  confermati
positivi al COVID-19, e di effettuare un  test  antigenico  rapido  o
molecolare per la rilevazione  dell’antigene  Sars-Cov-2  alla  prima
comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui  al
presente comma si applica anche alle persone sottoposte  alla  misura
della quarantena precauzionale alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
    7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite  le
modalita’ attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri  stabiliti
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio  2020.  La
cessazione  della  quarantena   di   cui   ai   commi   6   e   7   o
dell’auto-sorveglianza di  cui  al  comma  7-bis  consegue  all’esito
negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso  centri  privati  a
cio’ abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con  modalita’
anche elettroniche, al dipartimento di  prevenzione  territorialmente
competente del referto con esito negativo determina la cessazione del
regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».
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“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”