Nella legge Finanziaria approvata a fine dicembre sono contenute importanti novità sulla stabilizzazione di una parte dei precari della sanità assunti nel corso dell’emergenza Covid.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti, potranno:
- a) verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, avvalersi, anche nell’anno 2022, di medici specializzandi non oltre il 31 dicembre 2022;
- b) assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.
Per maggiori informazioni, leggi il documento
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229
“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”
Art. 2
Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19
1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma
7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del
ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla
somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti
con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al
primo periodo e’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura
della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le
modalita’ attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La
cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o
dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito
negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a
cio’ abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalita’
anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente
competente del referto con esito negativo determina la cessazione del
regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».
.
CLICCA QUI per leggere la versione integrale del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229
“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”