Il Ministero ha presentato ai sindacati l’ordinanza che disciplina le operazioni contenute nell’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritta il 27 gennaio 2022 per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
Personale docente
Presentazione domande: dal 28 febbraio al 15 marzo 2022
Presentazione domanda graduatoria interna di istituto: dal 16 al 23 marzo 2022
Termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 19 aprile 2022
Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:23 aprile 2022
Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022
Riepilogo vincoli mobilità [SCHEDA UIL]
Docenti assunti fino all’anno scolastico 2019/20
Possono, per l’a.s. 2022/23, presentare domanda di trasferimento/passaggio:
- Se ottengono il movimento in provincia nel comune di attuale titolarità o fuori comune ma con codice puntuale di scuola: si bloccano, salvo le deroghe previste 1,
per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Se ottengono il movimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” e ì “distretto”): si bloccano, salvo le deroghe previste2 , per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
In entrambi i casi non c’è nessun vincolo per richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL/2007 per l’a.s. 22/23.
Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21
Se, per l’a.s. 2022/23, non possono presentare domanda di trasferimento docenti assunti dall’a.s. 2020/21:
- Potranno richiedere mobilità per il 23/24.
• Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste, per il 22/23.
Potranno presentare domanda per il 23/24.
Se, per l’a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:
- Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o “distretto”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 2), per il 22/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
In entrambi i casi non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26
Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22:
Se, per l’a.s. 2022/23, non presentano domanda o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall’a.s. 2021/22:
- Non potranno richiedere mobilità, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 23/24.
Potranno presentare domanda di mobilità per il 24/25.
- Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23 e 23/24. Potranno presentare domanda per il 24/25.
Se, per l’a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:
- Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o “distretto”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25.
Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
NOTE
1 Il vincolo non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la
precedenza; b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
2 Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
3 Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di 6 gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).
Dott. Prof. Andrea Iuliano
Presidente ANBIR (Associazione Nazionale Biologi Insegnanti e Ricercatori)
Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Biologi
e-mail: presidente.anbir@virgilio.it – Tel.: 330944589