Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che reca “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Tra le proroghe indicate nel testo ve ne è una che riguarda la formazione professionale continua.
Il decreto Milleproroghe ha infatti esteso per gli aventi diritto l’esenzione di 1/3 dei crediti formativi acquisiti all’anno 2023 e ha spostato, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per completare il quadriennio ECM 2020-2023.
Nel dettaglio, l’art. 4 comma 5 prevede che “All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» siano sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».
Viene dunque modificato l’articolo 5-bis del decreto anzidetto recante “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” con la nuova formulazione: “1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198, art. 4, comma 5 (pag. 4)