Per il 2023, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS resta semestrale.
Invio dati spese sanitarie al Sistema TS: semestrale anche per il 2023
Anche il per il 2023, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie del 2023 al Sistema TS, rimane semestrale:
- spese sostenute nel primo semestre 2023, invio entro il 30 settembre 2023,
- spese sostenute nel secondo semestre 2023, invio entro il 31 gennaio 2024,
mentre a partire dal 2024, la trasmissione delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
La recente proroga, richiesta da più parti, è stata definita con Decreto del Ministero delle Finanze del 27.12.2022 pubblicato in GU n.2 del 03.01.2023.
Ricordiamo che con il decreto del 16.07.2021 il MEF ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati inerenti spese sanitarie e spese veterinarie.
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapista.
Elenco completo dei soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS
- iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- farmacie (pubbliche e private)
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l’obbligo per dette strutture decorre dal 2016.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 con il decreto del MEF del 01.09.2016, sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:
- gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- gli psicologi;
- gli infermieri;
- le ostetriche/i;
- i tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli ottici;
- e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.
Il DM 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2019 è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- gli iscritti all’albo dei biologi.
In data 09.12.2022 è stato pubblicato in GU n. 287 il Decreto MEF del 28.11.2022 dove si prevede che gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, in particolare iscritti all’anagrafe tributaria con codice attività Ateco 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, primario o secondario, sono tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 1° gennaio 2022 e, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2023.
Appare utile segnalare che il nuovo Decreto Milleproroghe 2023, ha previsto la proroga al 31.12.2023 dell’esonero dall’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. professioni sanitarie) |