Scuola, assegnazioni provvisorie docenti 2023/24: chi può presentare domanda. Presentazione della domanda dal 15 giugno al 05 luglio

Chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria

 La richiesta di assegnazione provvisoria è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

 

Oltre ai docenti di ruolo, potranno chiedere l’assegnazione provvisoria anche i docenti assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, nonostante gli stessi non sono ancor di ruolo ma lo saranno assunti dal 2023/24 (con decorrenza dal 1° settembre 2022 per gli assunti da GPS e con decorrenza dal 1° settembre 2023 per gli assunti da straordinario bis).

Non ci saranno vincoli, dunque, tutti gli insegnanti assunti in ruolo potranno produrre domanda, a patto che siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

Quindi, ciò significa che anche i docenti che hanno ottenuto il trasferimento magari in una sede non gradita, potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria, anche esprimendo la scuola di attuale titolarità (a meno che il trasferimento sia stato ottenuto nel medesimo comune, quest’ultimo sia diviso in distretti sub comunali e l’interessato fruisca di una delle precedenze previste dal CCNI).

 

L’assegnazione può essere chiesta per una sola provincia e nella domanda possono essere indicate sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. Come detto, l’unico limite è numerico.

In linea generale, l’assegnazione provvisoria non può essere chiesta per lo stesso comune in cui si è titolari, tuttavia il CCNI presenta un’eccezione, per cui la stessa può essere chiesta nel caso in cui sussistano due condizioni di seguito riportate:

  • il comune di titolarità deve essere suddiviso in distretti sub-comunali (ciò avviene per i grandi comuni, come ad esempio, Palermo, Milano …);
  • il docente interessato deve fruire di una delle precedenze* previste dal CCNI.

 In assenza di una sola delle due condizioni sopra riportate, l’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità non può essere chiesta.

 

Le precedenze previste dal CCNI:

  1. I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  2. II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  3. III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  4. IV Assistenza (assistenza a soggetti con disabilità; lavoratrici madri)
  5. V Personale a qualunque titolo cessato dal collocamento fuori ruolo
  6. VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  7. VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

 

Su quali posti può essere chiesta?

L’assegnazione può essere chiesta:

  • per il posto o classe di concorso di titolarità;
  • anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (fermo restando il possesso del previsto titolo di abilitazione); in caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione, l’interessato dovrà aver superato l’anno di prova;
  • anche per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione; al riguardo, precisiamo che i titolari su posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune, solo se abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato;
  • (per le sole assegnazioni interprovinciali) per posto di sostegno, pur in assenza del previsto titolo di specializzazione, a condizione che gli interessati stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di Tali assegnazioni avvengono in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

 

Nel CCNI si evidenzia che la richiesta di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso/grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (diverso da quello di titolarità) è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

 

Di conseguenza, per chiedere l’assegnazione su altra classe di concorso/grado di istruzione o altra tipologia di posto, si deve comunque chiederla in subordine al posto/classe di concorso di titolarità.

 

Assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo

L’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta anche su sostegno senza titolo.

Tale disposizione prevede che l’interessato frequenti o stia per concludere il percorso di specializzazione oppure deve aver svolto un anno di servizio su sostegno.

Al riguardo, per anno di servizio si intende annualità, che si matura svolgendo un servizio di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio ovvero delle attività educative per la scuola dell’infanzia.

Quali posti sono destinati all’assegnazione provvisoria?

I posti destinati alle assegnazione provvisorie sono quelli facenti parte dell’organico dell’autonomia, rimasti vacanti e/o disponibili dopo le operazioni di mobilità generale e immissioni in ruolo, e quelli istituiti al fine di adeguare il predetto organico alle situazioni di fatto (l’organico di fatto è autorizzato di anno in anno per ulteriori esigenze).

Roma lì 14 giugno 2023

 

Dott. Prof. Andrea Iuliano Presidente ANBIR

 

e-mail presidente.anbir@virgilio.it

Tel. 330944589