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- INDIZIONE DELLE ELEZIONI
È convocata l’assemblea elettorale dei Presidenti degli Ordini territoriali dei biologi, ai sensi dell’art. 2, comma 5, e 8, comma 8, del d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall’art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, degli artt. 1 e 8 del decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018, e dei regolamenti attuativi dell’Ordine nazionale dei biologi che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.m. 22 settembre 2022, ha assunto la denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (in sigla “FNOB”) in:
- prima convocazione nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- seconda convocazione nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 2023 ore 10.00 alle ore 13.00;
- terza convocazione nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 13.00; per l’elezione dei quindici componenti del Comitato Centrale della FNOB.
Sono ammessi al voto, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, i Presidenti degli Ordini territoriali dei biologi.
La votazione per l’elezione del Comitato Centrale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli aventi diritto al voto o in seconda convocazione almeno un quinto degli aventi diritto al voto. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano, in quanto compatibili, il d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall’art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 e i regolamenti attuativi dell’Ordine nazionale dei biologi.
- PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi degli Ordini territoriali dei biologi che hanno presentato singolarmente o nell’ambito di una lista la propria candidatura.
Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Comitato Centrale devono essere sottoscritte da almeno 15 iscritti agli albi degli Ordini territoriali dei biologi, diversi dai candidati.
Le firme di accettazione delle candidature singole, di quelle delle liste, dei presentatori delle liste nonché quelle dei sottoscrittori, devono essere autenticate dai Commissari straordinari della FNOB.
A tal fine, si comunica che la sede della FNOB sarà aperta per le autentiche nei seguenti giorni:
- 15 settembre 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- 16 settembre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- 20 settembre 2023 dalle ore 12:00 alle ore 18:00;
- 27 settembre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 17:00;
- 28 settembre 2023 dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Sul sito istituzionale della FNOB (www.fnob.it) è possibile scaricare la seguente modulistica per la presentazione delle candidature e delle liste:
Allegato 1 – Modulo di accettazione alla candidatura di lista al Comitato Centrale.
Allegato 2 – Modulo sottoscrizioni da acquisire per la candidatura di lista al Comitato Centrale.
Allegato 3 – Modulo per la presentazione di candidatura di lista al Comitato Centrale.
Allegato 4 – Modulo sottoscrizioni da acquisire per la candidatura singola al Comitato Centrale.
Allegato 5 – Modulo per la presentazione di candidatura singola al Comitato Centrale.
I candidati riuniti in una lista, sottoscrivendo i Moduli di accettazione alla candidatura di cui all’Allegato n. 1 per il Comitato Centrale, nominano, tra i candidati, un unico delegato alla presentazione della candidatura della lista e di tutta la relativa modulistica.
Ai fini della presentazione delle candidature al Comitato Centrale:
a) nel caso di candidature di lista
il delegato di lista forma un plico aperto con il modulo, debitamente compilato, per la presentazione delle candidature di lista di cui all’Allegato n. 3, al quale vanno allegati i moduli, debitamente compilati, con le accettazioni alla candidatura di cui all’Allegato n. 1 nonché il modulo, debitamente compilato, con cui sono state raccolte le sottoscrizioni degli iscritti di cui all’Allegato n. 2.
b) nel caso di candidature singole
il candidato singolo forma un plico aperto con il modulo, debitamente compilato, per la presentazione della candidatura di cui all’Allegato n. 5, al quale va allegato il modulo, debitamente compilato, con cui sono state raccolte le sottoscrizioni degli iscritti di cui all’Allegato n. 4.
Al fine di garantire l’equilibrio di genere, nel Comitato Centrale della FNOB nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Le liste, inoltre, non possono essere composte da un numero di candidati superiore a quello dei componenti dell’organo da eleggere. Le liste che non dovessero rispettare tali parametri saranno escluse.
I plichi con le candidature, formati secondo le modalità su innanzi indicate, possono essere presentati, a pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione sul sito istituzionale della FNOB entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) del giorno 28 settembre 2023 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@cert.fnob.it o a mano presso la sede della FNOB sita in Roma, via Icilio, n. 7.
Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata, tutti i moduli dovranno essere scannerizzati e trasmessi in formato .pdf dal candidato singolo ovvero dal candidato di lista individuato come delegato alla presentazione della lista.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.
Precisazioni sulla sottoscrizione delle candidature
- CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLA E COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
L’assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali è convocata in modalità telematica da remoto. Il seggio elettorale è composto:
a) dai tre Presidenti degli Ordini territoriali più anziani di età, presenti all’assemblea e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
b) dal Presidente più giovane d’età, presente all’assemblea e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
I tre componenti più anziani di età individuano al loro interno il Presidente di seggio. In mancanza di accordo le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano d’età.
Fra i presenti all’assemblea, possono essere individuati i componenti supplenti tramite sorteggio effettuato a cura dei commissari straordinari della FNOB.
Si intendono “presenti all’assemblea” gli elettori che hanno effettuato regolare accesso alla piattaforma digitale di e-voting.
- OPERAZIONI DI VOTO
Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto mediante piattaforma digitale di e-voting.
Lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche sarà affidato ad un operatore di mercato specializzato (l’“Operatore”) ed indipendente rispetto alla FNOB, da selezionare nel rispetto della normativa vigente, che a sua volta deve procedere alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma (il “Referente tecnico”) per la specifica elezione telematica.
Il sistema informatico fornito dall’Operatore possiede le seguenti caratteristiche:
a) contiene l’elenco degli aventi diritto al voto e l’elenco dei candidati per l’elezione telematica, compilati e consegnati dalla FNOB nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;
b) prevede una procedura che imponga l’uso di almeno tre password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l’accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all’inizio delle operazioni di voto, dall’Operatore che gestisce il sistema informatico: la prima al Presidente del seggio elettorale; la seconda al Segretario del seggio elettorale; la terza al Referente Tecnico;
c) consente l’attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l’utilizzo delle tre password di cui sopra; impone il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi; l’accertamento della presenza dell’avente diritto al voto nell’elenco di cui alla precedente lettera a); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell’esercizio del voto da parte dell’elettore;
d) prevede la consegna di una scheda per l’espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiata per l’elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;
e) impone che il voto sia espresso una sola volta dall’avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;
f) consente l’accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l’estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;
g) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo combinato delle password di cui alla precedente lettera b), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire il salvataggio criptato dei dati al termine di ciascuna giornata, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum, e impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che per consentire, nei casi previsti dalla legge, l’accesso agli atti della procedura funzionale all’eventuale impugnazione delle elezioni da parte degli aventi diritto o nel caso in cui intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali;
h) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;
i) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito tool digitale consegnato al Presidente del seggio elettorale dal Referente Tecnico;
l) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di device ma impedisce che il voto, nell’ambito della stessa convocazione, sia esercitato più volte da un host collegato al medesimo indirizzo IP.
Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.
Il voto è espresso dall’avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l’inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto. Previo riconoscimento dell’elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate alla lettera c), l’avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica. L’avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulle schede elettorali elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell’urna telematica, che consente l’inserimento anche di schede bianche.
Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.
Ciascun elettore potrà esprimere il voto su tante schede quanti sono i voti a disposizione dell’Ordine territoriale che rappresenta, sulla base del numero degli iscritti (art. 8, comma 9, d. lgs. C.p.S. 233/1946) alla data di indizione delle elezioni.
Il voto può essere espresso per l’intera lista, flaggando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso flaggando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.
Il Presidente del seggio chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno e, in caso di raggiungimento del quorum, si procede allo spoglio dei voti secondo le modalità di cui al punto 5. In caso contrario, il Presidente del seggio rinvia la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia degli accessi alla piattaforma digitale.
All’ora stabilita del giorno successivo il Presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l’assenza di eventuali impedimenti, procede all’apertura del seggio digitale e dichiara riaperta la votazione. Per l’ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- SCRUTINIO E VERBALIZZAZIONE
Al termine delle operazioni di voto e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede assistito dagli scrutatori e del segretario del seggio elettorale e del referente tecnico della piattaforma.
L’avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte del Presidente di Seggio, mediante chiave di decriptazione consegnata dal Referente Tecnico.
Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto al punto 1. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.
Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede alla lettura dei risultati elettorali emersi dalla piattaforma digitale di e-voting, al fine di riscontrare la corrispondenza e la compatibilità tra votanti e numero massimo di schede depositate nell’urna stessa in base ai voti a disposizione di ciascun Presidente di Ordine territoriale ai sensi dell’art. 8, comma 9, del d. lgs. C.p.S. 233/1946.
Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore.
Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali; decide, altresì, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
- PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Ultimato lo scrutinio dei voti, il presidente del seggio proclama immediatamente i risultati.
A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’Ordine dei biologi di appartenenza ovvero a all’albo dell’Ordine nazionale dei biologi. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.
Le schede scrutinate in tutti i seggi sono conservate per 180 giorni ed eventuali schede nulle o contestate sono conservate per quattro anni.
La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 9 novembre 2023.
Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Comitato Centrale si riuniscono su convocazione del componente più anziano di età individuato per ogni Organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all’Ordine dei biologi può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
I Commissari Straordinari
Dott.ssa Maria Paola ZAMPELLA
Dott. Attilio ROSOLIA
Dott.ssa Giulia GIOVANNANGELI
Dott. Francesco FERA
Dott.ssa Laura SOLITO