RIFERIMENTI NORMATIVI
- CCNI mobilità del 18 maggio 2022
- Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI mobilità del 18 maggio 2022
- Ordinanza Ministeriale 2024
SCADENZE
Personale docente (modalità online): dal 26 febbraio al 16 marzo 2024
- comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 18 aprile 2024
- comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: 23 aprile 2024
- pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2024
Personale educativo (modalità online): dal 28 febbraio al 19 marzo 2024
- comunicazione al Sidi dei posti disponibili e delle domande di mobilità: 24 aprile 2024
- pubblicazione dei movimenti: 22 maggio 2024
LE NOVITÀ PER L’A.S.2024/25
Docenti
Chi può presentare domanda per l’a.s. 2024/25 (senza vincoli)
Possono presentare domanda di mobilità tutti i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2022/23 o precedenti, che per l’a.s. 2023/24:
- non hanno presentato domanda o l’hanno presentata ma non hanno ottenuto nessun movimento;
- hanno presentato domanda all’interno della provincia di titolarità e hanno ottenuto una scuola fuori dal comune di titolarità, attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune” o “distretto” indicato nel modulo domanda;
- hanno presentato domanda in altra provincia e hanno ottenuto una scuola attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune”, “distretto” o “provincia” indicato nel modulo domanda.
Possono altresì presentare domanda, in provincia e in altre province, senza la necessità di avere particolari deroghe o precedenze:
- I docenti assunti con nomina giuridica l’1/9/2022 ed economica l’1/9/2023. Sono compresi i docenti assunti dalle GPS di I fascia sostegno a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23;
- i docenti che l’1/9/2021 sono stati soddisfatti nella mobilità attraverso l’espressione del codice puntuale di scuola o comunque all’interno del proprio comune di titolarità (con l’a.s. in corso – 2023/24 – termina infatti il terzo anno di blocco).
Chi non può presentare domanda per l’a.s. 2024/25
Vincoli – Art. 30 CCNL 2019/21 e CCNI 2022
- I docenti che, a qualunque titolo, hanno un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica l’1/9/2023 (o solo giuridica, se individuati in ruolo dopo il 31/8/2023). Sono compresi i docenti assunti dal concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/23 (non hanno infatti retrodatazione giuridica della nomina in ruolo).
- I docenti che, nell’a.s. 2022/23 o 2023/24, hanno ottenuto un movimento nel proprio comune di titolarità con codice puntuale di scuola oppure di “comune” o “distretto”.
- I docenti che, nell’a.s. 2023/24, hanno ottenuto un movimento provinciale fuori dal proprio comune di titolarità con codice puntuale di scuola.
- I docenti che, nell’a.s. 2023/24, hanno ottenuto un movimento in altra provincia con codice puntuale di scuola.
Revisioni classi di concorso – DM n. 255 del 22 dicembre 2023 Passaggi di ruolo
Dall’11 febbraio 2024 è in vigore il DM n. 255 del 22 dicembre 2023, che stabilisce l’accorpamento di alcune classi di concorso.
Si tratta di:
A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado.
A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado.
A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado
A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado.
A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado.
A070 e A072: diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.
A-7 e A-3: diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.
Ai sensi del decreto, e salvo eventuali chiarimenti da parte del MIM in senso contrario, il docente che è in possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento può presentare domanda di passaggio di ruolo sull’altra classe di concorso accorpata.
Calcolo del servizio pre ruolo
Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.
Posto dispari
Per la mobilità 2024/25, l’eventuale posto dispari è assegnato alle immissioni in ruolo.
Trasferimento da posto di sostegno a posto comune in provincia
Ai trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto di sostegno a posto comune, senza precedenza, è destinato solo il 50% dei posti disponibili.
Precedenza per assistenza al familiare disabile
(art. 13 comma 1 punto IV e art. 40, comma 1, punto IV del CCNI 2022)
- La precedenza per l’assistenza ai fratelli e alle sorelle è così modificata:
qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, al soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.
Rispetto al CCNI è rimosso il requisito della convivenza per l’assistenza al fratello/sorella tenuto conto della disposizione legislativa che ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza.
- La precedenza per l’assistenza al coniuge disabile è così modificata:
successivamente, viene riconosciuta: la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla dell’unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.
Rispetto al CCNI è contemplato anche il convivente di fatto, alla stessa stregua del coniuge, tenendo conto della disposizione legislativa richiamata.
- La precedenza per l’assistenza al genitore disabile è così modificata (solo trasferimenti provinciali):
Ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione:
aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Rispetto al CCNI sono stati rimossi i riferimenti alla “convivenza” con il genitore e alla ulteriore documentazione da presentare in cui il coniuge o altri figli dell’assistito devono dichiarare di non poter assistere il familiare per motivi oggettivi. Ciò in virtù della disposizione legislativa che ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza.
Assistenza ai fratelli e alle sorelle o ai genitori ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto
L’eventuale esclusione dalla graduatoria interna va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, per cui tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di 5 gravità che beneficiano della precedenza non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Per l’assistenza al genitore disabile, resta fermo che:
- a) l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio del genitore disabile;
- b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello del genitore disabile, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, entro i termini di scadenza, domanda volontaria di trasferimento per l’a.s. 2024/25.
Punteggio per esigenze di famiglia e convivente di fatto.
Il punteggio è riconosciuto per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.
Rispetto al CCNI è contemplato anche il convivente di fatto, alla stessa stregua del coniuge, tenendo conto della disposizione legislativa richiamata.
Deroghe per i docenti che rientrano nei blocchi sulla mobilità.
Tutti i docenti e i DSGA che rientrano nei vincoli sulla mobilità di cui sopra, possono presentare domanda, solo se fanno parte delle seguenti categorie:
- a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 1041 .
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.2
1 Art. 21: La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Comma 3: l lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Comma 6: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità. 2 Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.
Al fine di fruire delle deroghe, l’interessato deve allegare la dichiarazione personale. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d): l’interessato deve allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante ((a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità).
Inoltre, possono presentare domanda per l’a.s. 2024/25:
- I docenti che si troveranno in sovrannumero o esubero;
- i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola scelta puntualmente fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
- I docenti che hanno ottenuto una scuola in altra provincia con scelta puntuale, se rientrano in una delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto.
COSA RIMANE INVARIATO
Le fasi
Per tutti i docenti la mobilità si svolgerà in tre fasi:
- I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
- II fase: intercomunale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, sia se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità che se richiesti tra comuni diversi).
- III fase: Trasferimenti in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo all’interno della provincia di titolarità e fra province diverse.
Aliquote
Al termine dei trasferimenti provinciali – comunali e intercomunali (I e II fase):
il 50% dei posti andrà alle immissioni in ruolo, l’altro 50% alla III fase ovvero ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali).
Del 50% destinato alla III fase
I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali: nel limite del 25%, delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali).
I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno:
- nel limite del 25% delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali).
Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore dei trasferimenti interprovinciali.
Preferenze
Numero Le preferenze saranno minimo 1 e massimo 15 ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.
- Nel caso di preferenze sia provinciali che interprovinciali la domanda è unica, per tutti gli ordini di scuola, sempre con un minimo di 1 preferenza e un massimo di 15 preferenze.
- Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire nella domanda (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province o 10 scuole e 5 comuni e così via).
- Nel caso di presentazione di più domande (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per ciascuna domanda
Tipologia
Le preferenze possono essere del seguente tipo:
sedi
comuni
distretti
codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).
Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:
istruzione degli adulti, che comprende:
◊ ✓ corsi serali degli istituti di secondo grado;
◊ ✓ centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
◊ ✓ sezioni carcerarie ove esprimibili;
◊ sezioni ospedaliere;
◊ licei europei.
Specifici codici
Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:
- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;ð le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’educazione degli adulti (ex CTP)
Strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A e comuni isolani
I docenti che intendono trasferirsi su posti attivati presso strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A. dovranno indicare puntualmente tra le preferenze i codici delle scuole ove sono attivati tali posti.
In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, distretto sub comunale e provincia): L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
Il personale che ha espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
Comuni isolani
Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”:
- il docente intende trasferirsi anche nei comuni isolani, allora deve utilizzare come preferenza di tipo sintetico l’indicazione del distretto “isole della provincia”;
- il docente non intende trasferirsi nei comuni isolani, allora non deve esprimere l’indicazione del distretto “isole della provincia”.
Sedi carcerarie
Prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie ai docenti utilizzati negli ultimi 2 anni sulle predette sedi. Ai fini dei 2 anni si considera anche l’anno in corso. La domanda si presenta in modalità cartacea all’ATP di titolarità.
Quinquennio su posto di sostegno
I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità solo per posti di sostegno (naturalmente se non hanno i vincoli precedentemente elencati e non rientrano nelle relative deroghe).
NB: I docenti che per l’a.s. 2023/24 hanno ottenuto il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso l’anno scolastico in corso e l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Passaggi di cattedra e di ruolo
I passaggi di cattedra e di ruolo possono essere richiesti per l’a.s. 2024/25 solo in possesso dei seguenti requisiti:
- abilitazione per il ruolo o classe di concorso richiesti o classi accorpate DM n. 255 del 22 dicembre 2023;
- aver superato l’anno di formazione e prova entro l’a.s. 2022/23.
Pertanto, il docente neo immesso in ruolo l’1/9/23 e comunque chi, nell’a.s. 2023/24, sta svolgendo l’anno di formazione e prova, non può richiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per l’a.s. 2024/25 anche se rientra nelle deroghe rispetto ai vincoli.
Passaggi di cattedra e di ruolo: cosa prevale
Il docente può presentare contestualmente anche tre distinte domande:
1) trasferimento,
2) passaggio di cattedra (anche per più classi di concorso dello stesso grado)
3) passaggio di ruolo (per un solo ruolo).
- In caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra prevalendo comunque su queste ultime.
- In caso di presentazione di domande di trasferimento e passaggio di cattedra, è il docente che deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza. Qualora ometta tale indicazione prevale comunque il passaggio di cattedra.
LE PRECEDENZE
Personale docente
I Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati).
- Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
III. Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.
- Assistenza al familiare
- Assistenza al figlio con disabilità (o equiparati); assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;
- Assistenza al coniuge o da parte del figlio al genitore con disabilità.
- Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità.
- VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.
Obbligatorietà/non obbligatorietà del codice sintetico “comune”
→ PER LE PRECEDENZE n. III (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative):
Nella sez. “preferenze” è obbligatorio indicare come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche del comune di residenza, nel caso dell’art. 21 e art. 33 comma 6 legge 104/92; dell’istituto di cura nel caso delle cure continuative.
Il codice del comune o distretto sub comunale (di residenza/istituto di cura) è obbligatorio indicarlo (anche preceduto dalle singole scuole) solo se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.
→ PER LE PRECEDENZE n. IV (assistenza figli, tutore legale, assistenza coniuge o genitori); n. VI (Legge 100 coniuge militare); n. VII (mandato amministrativo):
Nella sez. “preferenze” è comunque obbligatorio indicare il codice sintetico del comune o sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV), dove è stato trasferito il coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) indipendentemente se si indichino o menoanche preferenze relative ad altri comuni. Pertanto, l’indicazione della preferenza sintetica “comune” o distretto “sub comunale” è sempre obbligatoria.
“PARTICOLARI” PRECEDENZE – SOLO PER ALCUNI DOCENTI
I docenti che hanno insegnato per almeno 3 anni, anche a tempo determinato, in:
- strutture ospedaliere
- presso le istituzioni penitenziarie
- nei corsi serali
- nei CPIA (ex CTP)
hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda.
Ai fini del triennio si conta anche l’anno in corso.
Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini.
Roma lì 25 febbraio 2024