Esito ricorsi dinanzi al Tar Campania- Napoli promosso da Fnob e da Federlab Italia avverso e per l’annullamento del Decreto Dirigenziale della Regione Campania – Dipartimento per la tutela della Salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale n. 939 del 29/12/2023, pubblicato sul BURC n. 4 del 8 gennaio 2024, recante “Accordi Attuativi delle prestazioni rientranti nelle attività della cd. “Farmacia di Servizi”, e dei suoi allegati.
Con sentenze gemelle nn.6225 e 6226/2024, pubblicate entrambe il 14/11/2024, il Tar Campania Napoli ha accolto in parte i ricorsi proposti dalla Federlab e dalla F.N.O.B. e ha annullato il Decreto Dirigenziale della Regione Campania – Dipartimento per la tutela della Salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale n. 939 del 29/12/2023, per ciò che concerne l’Allegato 6 – “Accordo Attuativo per effettuare screening oncologici”, limitatamente all’art. 2 (“Utilizzo di aree, locali o strutture esterne alla farmacia”).
Il Tar ha stabilito che “la possibilità di utilizzare spazi esterni alla farmacia, per la somministrazione del test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, si mostra allo stato priva di copertura legislativa e insuscettibile di essere introdotta con un atto amministrativo”, stigmatizzando “l’assenso rilasciato alle farmacie con l’Accordo impugnato (per l’utilizzo di locali separati per la somministrazione del test del colon-retto con la ricerca del sangue occulto)” come determinante “un’indiscriminata possibilità, che trascende dalla doverosa verifica di specifici requisiti”, e che “lede le prerogative dei biologi, in quanto invasiva delle funzioni dei laboratori di analisi, disimpegnate in strutture dotate dei requisiti impiantistici e strutturali, mentre sono assenti per le farmacie prescrizioni che assicurino l’idoneità dei locali (e che, inoltre, garantiscano il corretto equilibrio della rete delle farmacie)”.
Il Tar ha altresì precisato che le farmacie di servizi, allo stato, possono quindi effettuare il test del colon-retto con la ricerca del sangue occulto utilizzando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. 16/12/2010, esclusivamente spazi interni alla farmacia purché si tratti di “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione” (cfr art. 4 cit)
L’Ufficio legale sta attualmente valutando la proposizione di atto di appello avverso quelle parti delle sentenze gemelle che hanno respinto i motivi di ricorso relativi alla platea degli assistibili dalle farmacie e alla possibilità da parte di queste ultime di effettuare il prelievo di sangue capillare, nonché alle tariffe praticate.