In relazione alla norma approvata dal Parlamento che riconosce un primo trattamento economico agli specializzandi biologi e delle altre categorie sanitarie non mediche, pubblichiamo il testo dell’emendamento, che dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, aggiunge:
1-bis. A decorrere dall’anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo parti a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all’assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle finanze.