Biologi insegnanti. Assegnazione provvisoria e utilizzazione 2024/2025: presentazione domanda dall’11 al 24 luglio

INTESA MIM-OOSS – Il MIM, con l’Ipotesi di Intesa sottoscritta con i sindacati il 27 giugno u.s., ha dato il via alle operazioni che condurranno alla presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 e ai relativi provvedimenti. A breve saranno comunicate le date di presentazione delle istanze.

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.

CHI PUÒ O NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA  

✓ I docenti assunti a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’a.s. 2022/2023 o precedenti;

✓ I docenti assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023 possono presentare domanda di:

  • Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
  • Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.

✓ I docenti assunti a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/2023;

✓ I docenti neo assunti a tempo determinato dal concorso straordinario bis l’1/9/2023;

✓ I docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 21/22 o 22/23 dalle GPS di I fascia e dal concorso straordinario bis, che hanno rinviato o ripetuto il periodo di formazione e prova con un ulteriore contratto a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 possono presentare domanda di:

  • Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
  • Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti.

✓ I docenti assunti dalle GPS di I fascia posto di sostegno con contratto a tempo determinato l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

  • Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti. In ogni caso, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

ATTENZIONE: Tutti gli assunti a tempo determinato devono aver superato l’anno di formazione e prova nell’a.s. 2023/24.

Inoltre, i neo assunti a TD su sostegno I fascia GPS (legge 21 giugno 2023, n. 74):

– si muovono dopo la fase 40 e prima della fase 41 di cui all’Allegato 1 del CCNI 2019/21.

Nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno (questi ultimi, infatti, rientrano, nella fase 41).

– qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

 

IL BLOCCO NON SI APPLICA NEI CONFRONTI DEI DOCENTI CHE POSSONO VANTARE SPECIFICHE DEROGHE

I docenti esclusi dalle utilizzazioni o assegnazioni provvisorie nella provincia di appartenenza o per altra provincia (a seconda dei casi precedentemente elencati), possono presentare domanda solo se rientrano nelle seguenti categorie di docenti:

  1. a) Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  2. b) Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 21: la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Comma 3: il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Non è necessaria la convivenza con l’assistito.

Comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Non è necessaria la convivenza con l’assistito.

Comma 6: la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità. c) Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
  2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
  4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
  6. d) Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità).

  1. e) Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se risultano in soprannumero o in esubero sulla provincia.

Modalità presentazione domanda

La domanda può essere effettuata esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE.

Pertanto, anche per la presentazione on-line delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato dovrà accedere al servizio
Istanze on-line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

PROVINCIA –  La domanda di assegnazione può essere presentata per una sola provincia, l’istanza si presenta o per la provincia di titolarità oppure per un’altra sola provincia diversa da quella di titolarità (domanda provinciale o interprovinciale).

PREFERENZE – Nella domanda è possibile esprimere sino a 15 preferenze per la scuola secondaria di I e II grado. Le 15  preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite è quello  numerico.

 

Dott. Prof. Andrea Iuliano