Biologi CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio). Obbligo d’iscrizione al ReGIndE

Ai sensi del DM 21 febbraio 2011 n°44 e s.m.i., a far data dal 30 giugno 2014 per i nuovi procedimenti e dal 31 dicembre 2014 per quelli già pendenti, diventerà pienamente operativo il Processo civile telematico e le Cancellerie dei Tribunali comunicheranno con i CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) esclusivamente attraverso le PEC dei professionisti iscritti al ReGIndE, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, istituito e gestito dal Ministero della Giustizia.

Il ReGIndE è gestito dal Ministero della Giustizia e contiene i dati identificativi, nonché l’indirizzo di PEC, dei soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici di cui al regolamento, compresi gli ausiliari del Giudice.

La registrazione del professionista al ReGIndE è obbligatoria, in quanto consente di procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell’ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario, infatti dall’1/07/2014 le cancellerie non potranno più ricevere atti cartacei da parte degli ausiliari del giudice, tranne, lo si ripete per i procedimenti pendenti per i quali il deposito telematico è facoltativo fino al 31.12 pv.

Al riguardo, non essendo previsto alcun obbligo degli Ordini professionali, diversi dai COA, di trasmettere i dati al ReGindE, è prevista la possibilità per tutti i professionisti interessati di provvedere autonomamente all’inserimento dei propri dati nel registro, seguendo le istruzioni presenti nel sito del Ministero:

http://pst.giustizia.it

In generale, per l’iscrizione al ReGIndE occorre essere iscritto all’Albo dei CTU ed essere in possesso di:

–       casella di Posta elettronica Certificata;

–       firma digitale;

–       un pdf di una qualsiasi nomina da parte di un Giudice.

 

Per agevolare la registrazione degli interessati al suddetto Registro, pur facilmente eseguibile con le istruzioni che si allegano, il Consiglio dell’Ordine ha approvato delle convenzioni per usufruire di software ad hoc.

Si coglie l’occasione per ricordare che la mancata attivazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) costituisce infrazione disciplinare.

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