Tappo antirabbocco

Made in Italy e olio d’oliva: un binomio ormai imprescindibile!

Purtroppo però anche l’alimento che più di ogni altro subisce speculazioni e falsificazioni che ne compromettono l’integrità. L’”oro verde” rappresenta una fonte di grande rilevanza economica per il nostro territorio, alimento principe della dieta mediterranea fonte di elementi utili all’organismo. Tuttavia questo prezioso alleato della salute spesso è colpito dal fenomeno delle sofisticazioni, come dimostrato dai numerosi sequestri effettuati dalle forze dell’ordine a partire dai Nas, Nac, ecc..

La Legge Comunitaria 2013 bis appena approvata dal Parlamento con la L. 30 ottobre 2014 n. 161 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -­ Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014), si inserisce bene e a pieno titolo nel contesto normativo che vede l’applicazione del Regolamento CE 1169/2011 sull’etichettatura per il 13 dicembre del 2014 ad eccezione del requisito della dichiarazione nutrizionale (art. 9, paragrafo 1, lettera l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016.

Di fatto la L. 161/2014 prevede un’etichettatura chiara e conforme alla normativa vigente, un idoneo dispositivo di chiusura che non permetta l’alterazione del contenuto della bottiglia e che quindi non ne consenta l’utilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originario: garanzia di trasparenza e tutela nei confronti del consumatore. Sono esclusi gli usi di cucina e la preparazione dei pasti.

Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo 18 della norma citata.

 

Art. 18

Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita»;

b) all’articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;

c) all’articolo 7, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti,devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta»;

d) all’articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;

e) all’articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la parola:

«produzioni» è inserita la seguente: «nazionali».

2. All’articolo 43, comma 1-­bis.1, primo periodo, del decreto-­legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri più metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».

Note all’art. 18:

Il testo degli articoli 1, 4, 7 e 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26. come modificato dalla presente legge così recita:

 

 

Art. 1. Modalita’ per l’indicazione di origine

1. L’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini prevista dall’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

2. L’indicazione dell’origine di cui al comma 1 e’ stampata sul recipiente o sull’etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e’ pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell’olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

4. L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.”

 

Art. 4. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli

1. Una pratica commerciale e’ ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.

2. E’ altresì ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.

3. E’ ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall’allegato XII in materia di valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991, e successive modificazioni.”

 

Art. 7. Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi

1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta’ specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.

2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.

4. All’articolo 4 del decreto-­legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-­quater e 4-­quinquies sono abrogati.”

 

Art. 16. Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, e’ obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all’annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.”. Il testo dell’articolo 43 del decreto-­legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O. come modificato dalla presente legge così recita:

 

Art. 43. Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy

1. Dopo il comma 49-­ter dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ aggiunto il seguente:

«49-­quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-­bis.».

1-­bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura “Italia” o “italiano”, o che comunque evocano un’origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l’avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell’impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

1-­bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell’ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all’Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di etil esteri esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un’apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All’attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l’amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-­ter. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini e’ compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica e’ effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6 del medesimo decreto. Essa è obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell’ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati.

…Omissis…

 

 

Dr.ssa Elga Baviera

Componente della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

 

 

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