L’ordinamento della professione di biologo è disciplinato, anzitutto, dalla legge 24 maggio 1967, n. 396.
A spiegare cosa formi oggetto della professione di biologo è, anzitutto, il successivo art. 3, ai sensi del quale:
“Formano oggetto della professione di biologo:
- a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;
- c) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
- e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
- f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
- h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
- i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate”.
L’art. 31 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, poi, stabilisce che:
“1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:
- a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
- b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
- c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell’integrità degli ecosistemi naturali;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
- e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
- g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- h) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
- i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.
- Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico professionale di:
- a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
- b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
- c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell’aria, del suolo e degli alimenti;
- d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
- e) procedure di controllo di qualità.
- Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale”.
Prima delle modifiche apportate dalla legge n. 3 del 2018, la legge 396 del 1967 prevedeva che l’Ordine nazionale dei biologi è costituito dagli iscritti all’albo (art. 15).
L’art. 16 disciplinava il Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi e ne individuava le competenze, stabilendo che tale organo:
a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;b) cura la tenuta dell’albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;d) adotta provvedimenti disciplinari;e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;f) provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell’albo o nell’elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.
I successivi artt. 21 e ss. individuavano il Consiglio nazionale dei biologi quale organo interno di autodichia dell’Ordine, competente a pronunciarsi sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall’albo, in materia disciplinare nonché sui ricorsi in materia elettorale.
Presso l’Ordine nazionale dei biologi è, altresì, costituito il Consiglio di disciplina, organo di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa, cui sono stati affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte all’Ordine.
L’originaria disciplina normativa è stata, tuttavia, fortemente incisa dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha dettato disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, qualificando per la prima volta la professione di biologo quale professione sanitaria, e attraendola alla relativa disciplina.
L’art. 4 della legge 3 del 2018, più in particolare, recante “Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”, sostituisce (al primo comma) i capi I, II, e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”.
Si prevede, in particolare, la costituzione, presso le circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012, degli Ordini dei biologi (oltre agli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei fisici, dei chimici, delle professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) e della relativa Federazione nazionale, quali enti pubblici non economici che agiscono come organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute (mentre prima l’Ordine dei Biologi era soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia).
Vengono quindi individuati gli organi degli Ordini delle professioni sanitarie (Presidente, Consiglio Direttivo, Commissione di albo per gli ordini comprendenti più professioni, Collegio dei revisori) e le rispettive competenze, nonché i principi generali per la relativa nomina, da attuarsi con successivi regolamenti. In particolare, spetta al Consiglio direttivo, ovvero alle commissioni d’albo per gli ordini comprendenti più professioni, la potestà di “adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore”, e avverso le relative decisioni è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 3, c. 2, lett. c), e comma 4, d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall’art. 4, l. n. 3 del 2018).
Vengono, inoltre, disciplinate le Federazioni nazionali, in cui si riuniscono gli Ordini territoriali, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali, e in particolare vengono individuati i rispettivi organi (Presidente, Consiglio nazionale, Comitato centrale, Commissione di albo per le Federazioni comprendenti più professioni, Collegio dei revisori), le rispettive attribuzioni, e i principi per l’elezione, da attuarsi con successivo regolamento.
L’art. 9 della legge n. 3 del 2018, poi, al comma 1, abroga gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge n. 396 del 1967 sull’Ordinamento della professione di biologo, stabilendo altresì che ogni riferimento al Ministro e al Ministero della Giustizia contenuto in detta legge si intende fatto al Ministro e al Ministero della Salute. Quanto alle disposizioni abrogate, si tratta, nello specifico, di quelle che disciplinano l’Ordine nazionale dei biologi, il Consiglio dell’Ordine e le relative attribuzioni, modalità di funzionamento, di deliberazione e di scioglimento, il Consiglio Nazionale dei Biologi e le relative attribuzioni in materia di autodichia, nonché quelle – già parzialmente abrogate dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 – che disciplinano il procedimento di elezione dei predetti organi, e le disposizioni in materia di procedimento disciplinare e di tariffe professionali.
Al secondo comma, invece, sostituisce l’art. 46 della citata legge n. 396 del 1967, prevedendo che “Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale dei biologi”.
Da ultimo, il terzo comma dell’art. 9 stabilisce che “Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all’articolazione territoriale dell’Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l’indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile”. Infine, in via transitoria la norma dispone che “Il Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi”.
In data 23 marzo 2018, il Ministero della Salute ha adottato il decreto di cui all’art. 9, comma 3, della legge 3/2018, con il quale sono stati istituiti:
– l’Ordine dei biologi della Val d’Aosta, del Piemonte e della Liguria;
– l’Ordine dei biologi della Lombardia;
– l’Ordine dei biologi del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia e del Trentino Alto-Adige;
– l’Ordine dei biologi dell’Emilia-Romagna e delle Marche;
– l’Ordine dei biologi della Toscana e dell’Umbria;
– l’Ordine dei biologi del Lazio e dell’Abruzzo;
– l’Ordine dei biologi della Campania e del Molise;
– l’Ordine dei biologi della Puglia e della Basilicata;
– l’Ordine dei biologi della Calabria;
– l’Ordine dei biologi della Sicilia;
– l’Ordine dei biologi della Sardegna.
L’art. 4 del decreto, come per il Consiglio dell’Ordine, stabilisce che anche “il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Biologi resta in carica fino alla prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all’articolo 1, con le competenze di cui era già titolare alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018”.
Tenuto conto che l’attuale Consiglio dell’Ordine si è insediato a dicembre del 2017, gli organi dei nuovi Ordini territoriali saranno eletti a partire da dicembre 2022.