La farsa legale… Viaggio intorno ad una delle tante stranezze della Sicurezza Alimentare

Grazie al Regolamento CE 178/2002 oggi esiste l’obbligo di tutelare gli interessi dei consumatori e di informazione dei cittadini sui prodotti alimentari non sicuri. Questi due principi giuridici sono stati messi in pratica attraverso differenti azioni, ma tra queste sicuramente emerge l’istituzione del “Sistema di Allarme Rapido Comunitario” denominato RASFF il quale fornisce alle autorità competenti e agli organi di controllo la possibilità di ricevere dati e indicazioni in un intervallo di tempo tangibile. Secondo questo sistema le notifiche vengono divise in tre gruppi:

• Allerte: quando un alimento (o mangime) presente sul mercato rappresenta un serio rischio e richiede un intervento immediato;

• Informazioni: quando un alimento (o mangime) presente sul mercato rappresenta un possibile rischio ma non richiede un intervento immediato;

• Respingimenti alla frontiera: quando un alimento (o mangime) è stato valutato essere un rischio ed è quindi respinto alla frontiera, non permettendo quindi l’ingresso nell’UE.

 

Il Sistema di Allarme Rapido è espressamente istituito grazie all’art. 50 del citato Regolamento il quale recita:

1. È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità. Gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete. La Commissione è responsabile della gestione della rete.

2. Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all’esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione nell’ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente le informazioni ai membri della rete. L’Autorità può integrare la notificazione con ogni informazione scientifica o tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato di gestione del rischio da parte degli Stati membri.

3. Nell’ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione, quanto segue:

a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l’immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana;

b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni all’immissione sul mercato o all’eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido;

c) qualsiasi situazione in cui un’autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell’Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana. La notificazione è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei motivi dell’intervento delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata fatta la notificazione. Questa è seguita in tempi rapidi da ulteriori informazioni, in particolare se le misure su cui è basata vengono modificate o revocate.

La Commissione trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione e le ulteriori informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma. Laddove una partita, un container o un carico siano respinti da un’autorità competente ad un posto di frontiera dell’Unione europea, la Commissione ne dà immediatamente notificazione a tutti i posti di frontiera dell’Unione europea nonché al paese terzo d’origine.

4. Laddove un alimento o un mangime oggetto di notificazione nell’ambito del sistema di allarme rapido sia stato spedito in un paese terzo, la Commissione fornisce a quest’ultimo adeguate informazioni.

5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualunque intervento eseguito o di qualunque misura adottata in seguito alla ricezione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni trasmesse nell’ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni ai membri della rete.

6. La partecipazione al sistema di allarme rapido può essere aperta ai paesi candidati, a paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di accordi stipulati tra la Comunità e detti paesi o organizzazioni internazionali, secondo le modalità definite da tali accordi. Questi ultimi si basano sul principio della reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti nella Comunità.”

Dalla lettura dell’art. 50 si evince che il Sistema di Allarme Rapido permette la celere comunicazione tra i vari Stati dell’UE con lo scopo di fronteggiare con immediatezza le situazioni di rischio grave diretto e/o indiretto per la salute dell’uomo. Il “rischio” è considerato (Regolamento CE 178/2002, art. 3, punto 9) come la “funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo” e quindi come la probabilità (grado d’incidenza) che si verifichino eventi (cioè pericoli) potenzialmente dannosi per l’uomo.

Nel Sistema di Allarme Rapido sono di fondamentale importanza gli obblighi degli OSA (Operatori del Settore Alimentare) ben enunciati nell’art. 19 del Reg. CE 178/2002 il quale afferma che “1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. Dice

2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.”

Appare chiaro che gli OSA devono informare (“principio di informazione”) le autorità sanitarie competenti ogni qual volta si ritiene e/o si desume che vi sia una non conformità igienico-­sanitaria in un alimento (materia prima, semilavorato o prodotto finito) e quindi un rischio per la salute umana e devono applicare tutte le misure necessarie al ritiro (quando l’alimento non è ancora arrivato ai consumatori) e/o a richiamo (quando l’alimento è già giunto ai consumatori), entrambi considerati obblighi giuridici. Qualora l’OSA non dovesse adempiere a quanto imposto dall’art. 19 andrebbe incontro alle sanzioni previste dall’art 3 (“Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all’avvio delle procedure per il ritiro dal mercato”) del D.Lgs. 190/2006 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare” di seguito riportate:

“1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l’autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro”.

Fatte tutte queste premesse sembrerebbe che l’obbligo di informazione e quindi il sistema di allarme rapido sia ben strutturato e quindi efficiente, ma in realtà non sempre è così. Infatti, grazie all’art. 331 (“Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”) del Codice di Procedura Penale il quale recita “Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito; Omissis…” gli OSA adempiendo all’obbligo di informazione imposto dall’art. 19 del Reg. CE 178/2002 è come se compiessero una sorta di non voluta “autodenuncia di reato” in quanto il pubblico ufficiale informato del ritiro e/o del richiamo degli alimenti a rischio igienico-­sanitario ha l’obbligo di denuncia! In poche parole l’OSA che si comporta disciplinatamente nei confronti dell’obbligo di “informazione” rischia di essere punito.

Questa situazione, al limite della “clowneria”, porta alcune imprese agro-­alimentari a non adempiere all’obbligo di informazione in quanto questo non viene più visto come un illecito bensì come “un istinto di sopravvivenza”. In altre parole è come se, in determinate occasioni, alcune imprese fossero obbligate all’illegalità sotto gli occhi quasi indifferenti della Legge… determinando quella che si potrebbe definire la “farsa legale”! Come disse Martin Luther King “L’oscurità non può scacciare l’oscurità; solo la luce può farlo” quindi, facendo tesoro di queste parole, si può asserire che per rendere efficace ed efficiente il Sistema di Allarme Rapido non bisogna far finta che il problema dell’obbligo di informazione/autodenuncia non esista piuttosto bisogna analizzarlo e trovarvi la soluzione!

Oltre ciò non va ignorato che a seguito delle Allerte del RASSF (che spesso si diffondono su internet e sulla carta stampata), molti cittadini vorrebbero conoscere nello specifico il nome dell’azienda, il prodotto alimentare, il lotto o altro tipo di informazione che riconducano in maniera inequivocabile al riconoscimento del prodotto alimentare di cui si sta parlando con il rischio di generare una specie di gogna mediatica e sociale dell’azienda agro-­alimentare interessa la quale potrebbe portare alla caduta di immagine di questa, immagine spesso costruita con anni di serio lavoro, di qualità e di rigido rispetto delle norme igienico-­sanitarie.

A tal proposito, si specifica che legare il nome di una’azienda ad un prodotto “posto in allerta” non è sempre possibile per svariati motivi, uno fra tanti, come appena accennato, è quello di creare tra la popolazione inutili allarmismi su situazioni che nel momento in cui vengono divulgate sono già state “messe in sicurezza” con l’applicazione di azioni correttive (es. con il blocco alla frontiera, con il ritiro dal mercato, col richiamo, con il sotto sequestro, con la distruzione, ove possibile attraverso svariati trattamenti chimico-­fisici, ecc.). Aspetto assolutamente da non trascurare! Si ricorda, altresì, che il Servizio di Allarme Rapido, per quanto concerne i cittadini, nasce come mezzo di conoscenza condivisa e non giammai come mezzo “selettivo/ispettivo/punitivo” da parte della massa nei confronti delle aziende agro-­alimentari, essendoci già per questo gli Organi di Controllo Ufficiale sempre efficaci ed efficienti nell’espletamento delle loro funzioni.

Concludendo si può affermare che la paura di incappare nella “gogna socio-­mediatica”, e soprattutto il rischio di “autodenuncia”, possono condurre sempre più imprese agro-­alimentari a non ottemperare all’obbligo di “informazione” con il rischio di rendere poco efficiente il Sistema di Allarme Rapido.

 

 

 

Luciano O. Atzori 

Consigliere Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi 

Coordinatore della Commissione permanente di studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità” 

Delegato nazionale dell’ONB per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità 

Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute 

 

 

Sabina Rubini 

Biologa esperta in Sicurezza degli Alimenti 

Componente della Commissione permanente di studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”