L’obbligo di aggiornamento è indirizzato a tutti i “professionisti”, intendendosi per tali tutti coloro che esercitano la professione, ai sensi dell’art. 3 della L. 396/67 e del D.P.R. 328/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
La peculiarità che ha sempre caratterizzato il Biologo è data dalla eterogeneità e dalla complessità delle competenze allo stesso riservate, le quali afferiscono ad ambiti professionali diversificati.
In ragione di tale peculiarità, il biologo veniva assoggettato all’obbligo di formazione continua ECM, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 502/92 e 229/99 e del D.M. del Ministero della Salute del 5/7/2000, se svolgeva attività sanitarie ed alla formazione continua professionale regolamentata ai sensi DPR 137/2012 se svolgeva attività in tutti gli altri ambiti.
Il recente formale riconoscimento del Biologo nel novero delle professioni sanitarie ed il passaggio dell’Ordine Nazionale dei Biologi sotto l’alta vigilanza del Ministero della Salute, a seguito dell’entrata in vigore della L. 3/2018, ha determinato la revisione di tutta la disciplina applicabile, anche sotto il profilo dell’obbligo di aggiornamento professionale.
Al fine di evitare un doppio binario di formazione, la Commissione Nazionale per la formazione continua di concerto con l’Ordine sta predisponendo un unico modello di aggiornamento che comprenda e soddisfi anche gli ambiti di attività non strettamente sanitari.
Pertanto, tutti i Biologi che esercitano la professione, sia in ambito sanitario che non sanitario, saranno obbligati a formarsi sotto la vigilanza del Ministero della Salute.
Forniremo al più presto ulteriori dettagli in merito.