Intervento presso il Commissario ANAC per l’inserimento dei Biologi nelle commissioni d’esame

Pubblichiamo, di seguito, la lettera del presidente dell’ONB, sen. Vincenzo D’Anna, indirizzata al dott. Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sui “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici

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Preg.mo
Dott. Raffaele Cantone
Presidente
Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

OGGETTO:​ Linee guida n. 5, di attuazione di attuazione del decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”

Pregiatissimo Presidente,
come è noto, con le Linee guida n. 5 sono stati individuati i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.
L’aggiornamento della Linee guida n. 5 è stato posto in consultazione on line lo scorso 8 febbraio, con termine per l’invio di contributi fino al successivo 25 febbraio (termine, dunque, ormai scaduto).
Abbiamo appurato, tuttavia, che l’elenco delle sottosezioni dell’Albo nazionale non contempla, tra le “Professioni del settore sanitario”, la figura del biologo.
Essa compare solo tra le “Professioni relative ad altri servizi e forniture” con la seguente dicitura: “Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate”.
La professione di biologo, tuttavia, rientra irrefutabilmente tra quelle sanitarie.
La legge 11 gennaio 2018, n. 3, infatti, ha modificato radicalmente l’assetto dell’Ordine dei biologi, sostituendo gran parte della disciplina introdotta dalla legge istitutiva (24 maggio 1967, n. 396) con quella prevista per le professioni sanitarie dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, disciplina anch’essa profondamente modificata dalla novella di cui alla citata legge 3/2018.

Il testo attualmente vigente dell’art. 1 del d. lgs. cps. 233/1946, dunque, stabilisce quanto segue:

Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). – 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni”.

Ma, a ben vedere, i biologi sono da sempre collocati nell’area della dirigenza sanitaria (artt. 6-ter e 15 del d. lgs. 502/1992) e da sempre operano in ambito sanitario con specifiche competenze nell’effettuazione di prestazioni e analisi diagnostiche di laboratorio, nella genetica medica, nell’igiene degli alimenti e della nutrizione, nella tossicologia clinica e farmacologia, nell’epidemiologia e nella radioprotezione
La latitudine dei settori in cui, in concreto, può declinarsi la professione di biologo è, del resto, molto ampia.
Ad ogni modo, il decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, ha individuato le tipologie di scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia – tra cui i biologi – identificati per singola tipologia di Scuola.

Esse sono:

Classe Medicina diagnostica e di laboratorio:
Microbiologia e Virologia
Patologia Clinica e Biochimica Clinica

Classe Servizi clinici specialistici biomedici:
Genetica Medica
Farmacologia e Tossicologia Clinica
Scienza dell’alimentazione

​Classe Sanità pubblica:
​​Statistica sanitaria e Biometria.

L’esclusione dei biologi nella sottosezione riservata alle “Professioni del settore sanitario”, da un lato, e l’inclusione di figure tecniche quali, ad esempio, quella del tecnico di laboratorio o del dietista, dall’altro, porta per di più al paradosso per cui, al posto dei biologi, potranno essere scelti come commissari di gara figure professionali che non possono accedere ai ruoli della dirigenza sanitaria.
Ma, poiché la funzione dell’Albo e la sua scomposizione in sottosezioni è quella di individuare gli ambiti in cui le varie professionalità sono necessarie per valutare le offerte sul piano tecnico, è evidente che le predette categorie vanno inserite anche nelle professioni del settore sanitario.
I biologi, così come i chimici e i fisici, sono infatti i soggetti d’elezione competenti a rendere tali valutazioni tecniche su forniture di servizi, materiali e macchinari per, rispettivamente, i laboratori di analisi del S.S.N. e per la radiologia/radioterapia.
Le chiedo, pertanto, di rimeditare la composizione delle sottosezioni, colmando la descritta aporia.

Con osservanza,

Il Presidente
Sen. Dr. Vincenzo D’Anna