Polizze assicurative: linee guida esplicative sulla legislazione vigente

Si riporta di seguito un completo chiarimento sulle norme di legge che impongono l’obbligo per i Biologi professionisti di stipulare una polizza assicurativa ed il contratto di presa in carico del cliente/paziente. Nei prossimi giorni comunicheremo ulteriori notizie circa le agevolazioni allo studio per la stipula di una polizza tipo per tutti gli iscritti, con il concorso economico dell’Ordine dei Biologi.


 

Obbligo per i biologi di stipulare una polizza assicurativa per lo svolgimento dell’attività professionale e di indicarne gli estremi al cliente

L’obbligo, per il biologo, di stipulare una polizza assicurativa per lo svolgimento dell’attività professionale è rinvenibile in una serie di norme che, nel tempo, si sono -per la verità confusamente- sovrapposte l’una all’altra.
L’art. 3, comma 5, lettera e), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, infatti, ha stabilito che:
“Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
[…]
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio”.
Il successivo art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), ha stabilito che:
“1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Con la legge 3/2018 e il conseguente passaggio dei biologi nell’ambito delle professioni sanitarie, tuttavia, diventa per essi applicabile anche la disciplina introdotta dall’art. 10 della legge 247/2017, che chiarisce ogni subbio al riguardo stabilendo che:
“1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.
2. Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 [norma, quest’ultima, abrogata proprio dalla legge 3/2018, ndr]”.

In definitiva, i biologi che svolgono attività libero-professionale sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa e a rendere noto al cliente “al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva” (obbligo che deriva anche da quanto stabilito all’art. 9, comma 4, del d.l. 1/2012; sul punto si rimanda alla nota pubblicata il 21 gennaio 2019 al seguente link: http://www.onb.it/2019/01/21/precisazioni-in-materia-di-tariffe-professionali-dei-biologi-e-dei-biotecnologi/).
Va detto che tali norme hanno l’obiettivo, nell’intenzione del legislatore, di porre rimedio alle storture del sistema, arginando il perdurante ricorso all’erogazione di prestazioni unicamente finalizzate a prevenire il contenzioso (quella che per i medici è definitva la cd. medicina difensiva), garantendo il pieno ristoro dei danni cagionati ai pazienti.
Si raccomanda, dunque, agli iscritti il puntuale rispetto di tali obblighi, la cui violazione può costituire un illecito disciplinare.