Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Marzo 2007

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale".

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1985,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE
del Consiglio, del 3 marzo 1997;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.;
Visto l’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile
1996 recante atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione
dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
ambientale, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 settembre 1999, recante atto di indirizzo e coordinamento che
modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento
per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 27 dicembre 1999;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
Considerata la necessita’ di dare completa attuazione alla citata
direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come
modificata dalla direttiva 97/11/CE, in merito alle misure necessarie
per la sottoposizione alla valutazione dell’impatto ambientale di
alcuni progetti di cui agli allegati I e II della direttiva predetta;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre
2006, causa C-486/04, con la quale e’ stato dichiarato non conforme
all’art. 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, 2 e 3 della citata
direttiva l’art. 3, comma 1 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999 che ha modificato
l’allegato A, lettere i) ed l), del citato decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996;
Considerato che la sentenza della Corte costituzionale 19 aprile
1985, n. 113 e la conforme e successiva giurisprudenza, hanno
ribadito che: "Il requisito dell’immediata applicabilita’ vale non
soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E.
mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come
nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia";
Sentite le province di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 15 febbraio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2007;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1.
1. All’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera i) le parole: "ad esclusione degli impianti di
recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997" sono
soppresse;
b) alla lettera l) le parole: "ad esclusione degli impianti di
recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997", sono
soppresse, e la parola: "incremento" e’ sostituita dalla seguente:
"incenerimento".
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad aggiornare le proprie disposizioni con quelle contenute
nel presente atto.
Art. 3.
1. La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007
Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 148