Decreto 15 ottobre 1999

Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni.

[divider]

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1998, n. 168 istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 relativa agli esami di Stato di abilitazione professionale;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1866 che ha modificato l’art.5 della legge 8 dicembre 1956, n.. 1378;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione professionale approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 19, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che prevede la rideterminazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione professionale e il relativo adeguamento annuale;
Ritenuto di dover rideterminare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici nonché dei personale addetto alla vigilanza al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami;,
Vista la nota n. 174190 dei 3 agosto 1999 con la quale il Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha espresso parere favorevole a o schema di decreto in questione;

Decreta:

Art. 1.
1. A decorrere dalle sessioni dei corrente. anno 1999 a ciascun componente delle commissioni giudicatrici degli esaTi,di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e corrisposto un compenso fisso, al lordo delle ritenute per legge, di L. 800.000, maggiorato del 20% per i presidenti.
2. E predetto compenso è aumentato di 2.500 lire per le prove scritte corrette e di 2.500 lite per le prove orali per ogni candidato esaminato.
3. Ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami è dovuto il trattamento di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli uffici di livelli dirigenziale generale.
Art. 2.
1. I competenti organi delle università sedi di esami di Stato possono stabilire con propri provvedimenti di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza un gettone di presenza per ogni giornata in cui sono impegnati, in misura non superiore a lire centomila.
2. Gli stessi atenei possono stabilire il compenso spettante al funzionario amministrativo cui sono affidate le operazioni di segreteria. Tale compenso non può comunque essere superiore alla misura dei 50% di quello corrisposto ai commissari.
Art. 3.
1. Ai componenti che si dimettono dall’incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti i compensi di cui all’art. I sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.
Art. 4.
1. I compensi di cui ai precedenti articoli possono essere aggiornati annualmente in relazione al tasso programmato di inflazione. Gli importi risultanti sono arrotondati per eccesso alle mille lire.
2 * Gli oneri di cui al presente decreto gravano sul bilancio degli atenei interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 ottobre 1999
Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ZECCHINO
Il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica AMATO