Modifica del decreto 28 gennaio 1998, relativo all’elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell’ambito del servizio sanitario regionale e relative tariffe.
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L’ASSESSORE PER LA SANITA’
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo 229/99;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1991, con il quale il Ministro della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale, nonché prestazioni contrassegnate con la lettera C, erogabili anche c/o le strutture private convenzionate, oggi accreditate provvisoriamente ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n. 724/94;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1996, con il quale il Ministero della sanità, nell’elencare le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale, non ne prevede più l’individuazione con la lettera C, come invece fatto in precedenza;
Visto il decreto 11 dicembre 1997 con cui l’Assessorato della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell’ambito del servizio sanitario regionale, contrassegnando con la lettera C quelle che possono essere erogate, per conto del servizio sanitario regionale, dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n. 724/94;
Visto il decreto 28 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 aprile 1998, con il quale sono state apportate alcune rettifiche di tranlitterazione e di codifica nonché contrassegnato con la lettera C asteriscata alcune prestazioni la cui erogabilità per conto del S.S.R. era subordinata a preventiva autorizzazione regionale ai sensi della circolare assessoriale n. 514 del 22 gennaio 1990;
Visto il decreto n. 34690 del 17 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 1 giugno 2001, con il quale, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2001, tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, individuate nel nomenclatore tariffario regionale di cui al decreto 11 dicembre 1997, come modificato dal decreto 28 gennaio 1998, sono erogabili, nell’ambito del servizio sanitario regionale, dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della legge n. 724/94, fermo restando le specifiche condizioni di erogabilità previste per le prestazioni in esso contenute;
Visto il verbale della riunione 19 giugno 2001, con il quale la Commissione regionale paritetica per il monitoraggio e la verifica dell’andamento della spesa sanitaria conseguente all’abolizione della lettera C delle prestazioni inserite nel nomenclatore regionale, chiamata a pronunciarsi sulla problematica relativa alle prestazioni contrassegnate con la lettera C asteriscata precisa che il precitato decreto n. 34690/2001 di attivazione del nuovo sistema di erogazione delle prestazioni specialistiche ha di fatto assorbito l’autorizzazione regionale di cui alla circolare regionale n. 514/90;
Vista la nota n. 4n39/0547 del 24 luglio 2001, con la quale l’Ispettorato regionale sanitario, all’uopo interessato, condivide le determinazioni assunte dalla precitata Commissione regionale paritetica;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione di un provvedimento sulla scorta delle determinazioni cui sono pervenuti la Commissione regionale paritetica e l’Ispet torato regionale della sanità;
Decreta:
Articolo unico
Per quanto in premessa citato, a parziale modifica del decreto 28 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 aprile 1998, a far data 1 giugno 2001, è abolito l’asterisco dalle prestazioni nello stesso decreto contenute e per l’effetto le stesse sono erogabili dalle strutture pubbliche e dalle strutture e professionisti privati preaccreditate ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della legge n. 724/94.
Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 novembre 2001.
CITTADINI
(2001.45.2334)