Decreto Ministeriale n. 57 del 29 aprile 2020 (con nota esplicativa) recante le modalità di svolgimento della prima sessione degli esami di Stato

Con il DM n. 57 del 29 aprile 2020 (qui le date d’esame), il Ministro dell’Università e della Ricerca ha stabilito che:

Art. 1 (Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale)

  1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.
  2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Art. 2 (Disposizioni finali)

  1. Con riferimento alla prima sessione dell’anno 2020 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento”.

 

La normativa specifica di riferimento che elenca le materie su cui dovrà vertere la prova è contenuta negli artt. 32 e 33 del dPR 328/2001, ai sensi del quale

Art. 32 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

  1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 
  2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: 
  3. a) classe 6/S – Biologia; 
  4. b) classe 7/S – Biotecnologie agrarie; 
  5. c) classe 8/S – Biotecnologie industriali; 
  6. d) classe 9/S – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; 
  7. e) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 
  8. f) classe 69/S – Scienze della nutrizione umana. 
  9. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 
  10. a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico
  11. b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità
  12. c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale
  13. d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti
  14. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica. 

Art. 33 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

  1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
  2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
  3. a) classe 12 – Scienze biologiche;
  4. b) classe 1 – Biotecnologie;
  5. c) classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
  6. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  7. a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
  8. b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
  9. c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  10. d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza”.

 

Osservazioni

Le materie, come si vede, sono suddivise tra le varie prove. Sulla base del chiaro tenore letterale del dm 57/2020, la prova verterà su tutte le materie.

L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1195 del 28 dicembre 2019, richiamata dal decreto, è il provvedimento con sono state fissate le modalità di presentazione della domanda con l’indicazione dei titoli il cui possesso è necessario per sostenere l’esame, le sedi degli esami e le date delle sessioni.

Tale disciplina, pertanto, resta invariata, ad eccezione della data della prima sessione, poiché con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 38 del 24 aprile 2020 è stato disposto il rinvio della prima sessione di esami di Stato per le sezioni A degli albi dal 16 giugno al 16 luglio 2020. Per le sezioni B dal 22 giugno al 24 luglio 2020

Il citato dm 38/2020, inoltre, stabilisce anche che “In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d’esame”.

 

Non trova, pertanto, applicazione l’art. 3 del dPR 980/1982 (“Per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di biologo, ciascuna commissione – nominata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica – è composta dal presidente e da quattro membri. Il presidente viene nominato fra i professori ordinari di ruolo, fuori ruolo od a riposo di materie biologiche a qualunque facoltà essi appartengano; i membri vengono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale formate da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari, ed associati), fuori ruolo od a riposo; b) liberi docenti; c) liberi professionisti iscritti all’albo, con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale; d) iscritti nell’elenco speciale dell’ordine nazionale di biologi che esplichino mansioni di biologi quali funzionari presso pubbliche amministrazioni e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio; e) assistenti, coadiutori e direttori biologi di ruolo negli enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, nonché biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unità sanitarie locali iscritti da almeno cinque anni nell’ordine professionale”).

 

Decreto in allegato