Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti.
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Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17-08-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 22 marzo 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell’adunanza del 6 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo primo
NORME GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina
dell’ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche’ dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove,
delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale,
agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito
industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano
l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita’
attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna
professione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede
che il Presidente della Repubblica “Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge”.
– L’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall’art.
6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370
(Disposizioni in materia di universita’ e di ricerca
scientifica e tecnologica) prevede:
“18. Con uno o piu’ regolamenti adottati, a norma
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini
professionali, con esclusivo riferimento alle attivita’
professionali per il cui esercizio la normativa vigente
gia’ prevede l’obbligo di superamento di un esame di Stato,
e’ modificata e integrata la disciplina del relativo
ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche’
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle
relative prove, in conformita’ ai seguenti criteri
direttivi:
a) determinazione dell’ambito consentito di attivita’
professionale ai titolari di diploma universitario e ai
possessori dei titoli istituiti in applicazione dell’art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli
albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu’
generale organizzazione dei predetti albi, ordini o
collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della
lettera a).
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari”.
Art. 2.
Istituzione di sezioni negli albi professionali
1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti
professionali diversi in relazione al diverso grado di capacita’ e
competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi
professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello
del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea.
3. L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di
studio puo’ essere iscritto nella sezione A del medesimo albo
professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
Art. 3.
Istituzione di settori negli albi professionali
1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali
corrispondono a circoscritte e individuate attivita’ professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle
sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori
in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non puo’, esercitare le
competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu’
altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilita’ di
iscrizione a piu’ settori della stessa sezione, previo superamento
del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario
titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore
della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a
seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle
prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono
accedere.
5. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti ad
un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente
attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente
settore della sezione B.
Art. 4.
Norme organizzative generali
1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente
regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a
livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all’articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite
le due sezioni di cui all’articolo 2, e’ ripartito in proporzione al
numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene
determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle
componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento
alla componente corrispondente alla sezione A. L’elettorato passivo
per l’elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
2. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti
appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista
assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma 18,
legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno
definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in
sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e
2.
Nota all’art. 4:
– Per il testo dell’art. 1, comma 18, della legge
14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.
Art. 5.
Esami di Stato
1. Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la
sezione A possono accedere anche all’esame di Stato per la sezione B,
fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove
scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.
Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono
dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro
che conseguono un titolo di studio all’esito di un corso realizzato
sulla base di specifiche convenzioni tra le universita’ e gli ordini
o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica
l’ambito delle attivita’ professionali definite dagli ordinamenti di
ciascuna professione.
4. Nulla e’ innovato circa le norme vigenti relative alla
composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalita’ di
espletamento delle prove d’esame.
Art. 6.
Tirocinio
1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, puo’ essere svolto in
tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita’
stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le
universita’, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di
cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli
enti che svolgono attivita’ di formazione professionale o tecnica
superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per
l’accesso alla sezione B possono esserne esentati per l’accesso alla
sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro
competente sentiti gli ordini e collegi.
Art. 7.
Valore delle classi di laurea
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio
dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico
valore legale ai fini dell’ammissione agli esami di Stato,
indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di
laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita’
alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli
previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli
esami di Stato.
Art. 8.
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformita’ al precedente ordinamento
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie
contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o
conseguiranno il diploma di laurea regolato dall’ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma
95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli
esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi
relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la
necessita’ del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna
professione, hanno titolo ad iscriversi all’albo professionale
indipendentemente dal requisito dell’esame di Stato, conservano tale
titolo per l’iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono
ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata
al presente regolamento.
Nota all’art. 8:
– Il comma 95 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure
urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:
“95. L’ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e’ disciplinato
dagli atenei, con le modalita’ di cui all’art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita’ a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu’ decreti del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e’ previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi’:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva dei percorso formativo gia’ svolto, l’eventuale
serialita’ dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita’ a livello
internazionale, nonche’ la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita’ didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita’ e strumenti per l’orientamento e per
favorire la mobilita’ degli studenti, nonche’ la piu’ ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita’ di attivazione da parte di universita’
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche’ di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.”.
Titolo secondo
DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI
Capo I
Attivita’ professionali
Art. 9.
Attivita’ professionali
1. L’elencazione delle attivita’ professionali compiuta nel Titolo
II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto
dell’attivita’ di altre professioni ai sensi della normativa vigente.
Capo II
Professione di dottore agronomo e dottore forestale
Art. 10.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore
agronomo e dottore forestale.
3. La sezione B e’ ripartita nei seguenti settori:
a) agronomo e forestale;
b) zoonomo;
c) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agronomo e forestale iunior;
b) zoonomo;
c) biotecnologo agrario.
5. L’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali e’ accompagnata, rispettivamente, dalle
dizioni “sezione A – dottori agronomi e dottori forestali” e “sezione
B – agronomi e forestali iuniores”, “sezione B – zoonomi”, “sezione B
– biotecnologi agrari”.
Art. 11.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti alla
sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2,
restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla
vigente normativa, oltre alle attivita’ indicate nei commi 2, 3 e 4,
le altre attivita’ previste dall’articolo 2 della legge 10 febbraio
1992, n. 152.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti alla
sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni, gia’ stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attivita’:
a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli,
agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e
silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della
commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione
collettiva, dell’agriturismo e del turismo rurale, della difesa
dell’ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio
rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi,
agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
d) le attivita’ estimative relative alle materie di competenza;
e) le attivita’ catastali, topografiche e cartografiche;
f) le attivita’ di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla
produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari,
forestali e della difesa ambientale;
g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di
competenza;
h) la certificazione di qualita’ e le analisi delle produzioni
vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonche’
quella ambientale;
i) le attivita’ di difesa e di recupero dell’ambiente, degli
ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione,
nonche’ la conservazione e valorizzazione della biodiversita’
vegetale, animale e dei microrganismi.
3. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti alla
sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni
gia’ stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita’:
a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle
produzioni animali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle
trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine
animale;
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e
dell’acquacoltura;
d) le attivita’ di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla
produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni
animali;
e) la certificazione del benessere animale;
f) la riproduzione animale, comprendente le attivita’ di
inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie
zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
g) l’esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il
controllo e la guida del medico veterinario;
h) le attivita’ di difesa dell’ambiente e di conservazione della
biodiversita’ animale e dei microrganismi.
4. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti alla
sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attivita’:
a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed
animali, con particolare riferimento all’impiego corretto di
biotecnologie;
b) la consulenza per la certificazione della qualita’ genetica
dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l’uomo, in
particolare per la tracciabilita’ di organismi geneticamente
modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni
alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare
riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
d) la certificazione con l’impiego di biotecnologie innovative
della qualita’ e del controllo nella sanita’ e provenienza dei
prodotti agricoli, compresi quelli per l’alimentazione umana e
animale;
e) le consulenze relative all’uso di biotecnologie per la
certificazione varietale degli organismi vegetali;
f) la consulenza per l’uso di biotecnologie innovative per la
diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo
agroalimentare, mediante l’uso di tecniche biotecnologiche
innovative;
h) le attivita’ di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla
produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie
innovative negli ambiti agroalimentari;
i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di
competenza.
Nota all’art. 11:
– Il testo dell’art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n.
152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976,
n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della
professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e’
il seguente:
“Art. 2. – 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e
dei dottori forestali le attivita’ volte a valorizzare e
gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e
forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le
attivita’ riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono
di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l’amministrazione, la gestione, la
contabilita’, la curatela e la consulenza, singola o di
gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle
industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilita’ e il collaudo delle opere di trasformazione e
di miglioramento fondiario, nonche’ delle opere di bonifica
e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di
utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e
conservazione del suolo agrario, sempreche’ queste ultime,
per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le
diverse implicazioni professionali non richiedano anche la
specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilita’ e il collaudo di opere inerenti ai
rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da
sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della
natura, alla tutela del paesaggio ed all’assestamento
forestale;
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita’ ed il
collaudo, compresa la certificazione statica ed
antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e
di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali,
anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi
dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, nonche’ dei lavori relativi alle opere
idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e
forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi
artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio
dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell’estimo in generale e, in
particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari,
capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o
derivate, mezzi di produzione, acque, danni,
espropriazioni, servitu’ nelle imprese agrarie, zootecniche
e forestali e nelle industrie per l’utilizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei relativi
prodotti;
f) i bilanci, la contabilita’, gli inventari e
quant’altro attiene alla amministrazione delle aziende e
imprese agrarie, zootecniche e forestali o di
trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti
e all’amministrazione delle associazioni di produttori,
nonche’ le consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l’accertamento di qualita’ e quantita’ delle
produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle
relative industrie, anche in applicazione della normativa
comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa
attivita’ di sperimentazione e controllo nel settore
applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la
coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica,
l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonche’ la
conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la
trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilita’ ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela
del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i
piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di
cave a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione
ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti
agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche’ la
realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topogratici e cartografici sia
per il catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi
civici e l’assistenza della parte nella stipulazione di
contratti individuali e collettivi nelle materie di
competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del
suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli,
zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche,
dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione delle
stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il
marketing, le attivita’ relative alla cooperazione
agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei
prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro
commercializzazione, anche organizzata in associazioni di
produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani
zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per
quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai
rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di settore e
la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la
classificazione del territorio rurale, agricolo e
forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita’ ed il
collaudo di lavori inerenti alla pianificazione
territoriale ed ai piani ecologici per la tutela
dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il
successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti
sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali
per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed
extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del
patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita’ ed il
collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse
idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo
irriguo che per le necessita’ di approvvigionamento nel
territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il
collaudo di interventi e di piani agrituristici e di
acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di
costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17
e l8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la contabilita’ ed il collaudo
di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e
privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonche’
ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la
conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il
recupero di cave e discariche nonche’ di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine
alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb) l’assistenza e la rappresentanza in materia
tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il
contenzioso tributario attinenti alle materie indicate
nelle lettere precedenti;
cc) le attivita’, le operazioni e le attribuzioni
comuni con altre categorie professionali ed in particolare
quelle richiamate nell’art. 19 del regio decreto
11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate
sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’art. 16 del
medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui
all’art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed
agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
nei limiti delle competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la
facolta’ di svolgere le attivita’ di cui al comma 1 anche
in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano
connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica
competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessita’ sono
ammessi i lavori di gruppo, formato da piu’ professionisti,
se necessario ed opportuno anche di categorie professionali
diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da
espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli
incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di
notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed
alla regimazione delle acque se attuate con strutture
complesse e su aree di notevole estensione, nonche’ gli
incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata
all’aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai
piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4. L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica
l’esercizio di ogni altra attivita’ professionale dei
dottori agronomi e dei dottori forestali, ne’ di quanto
puo’ formare oggetto dell’attivita’ professionale di altre
categorie a norma di leggi e regolamenti.”.
Art. 12.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relativa prova
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso di
laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 3/S – Architettura del paesaggio;
b) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
c) classe 7/S – Biotecnologie agrarie;
d) classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
e) classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;
f) classe 74/S – Scienze e gestione delle risorse rurali e
forestali;
g) classe 77/S – Scienze e tecnologie agrarie;
h) classe 78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari;
i) classe 79/S – Scienze e tecnologie agrozootecniche;
l) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio;
m) classe 88/S – Scienze per la cooperazione allo sviluppo.
3. L’esame di Stato e’ articolato in due prove scritte, una prova
pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l’accesso alla
sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l’accesso alla
sezione B, prevedendo una maggiore complessita’ correlata alla piu’
elevata competenza professionale.
Art. 13.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relativa prova
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) per l’iscrizione al settore agronomo e forestale:
1) classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;
2) classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e
forestali;
b) per l’iscrizione al settore zoonomo:
1) classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali;
c) per l’iscrizione al settore biotecnologico agrario:
1) classe 1 – Biotecnologie.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori
delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione
silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie
agrarie;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il
corso di laurea e il relativo percorso formativo;
c) una prova pratica articolata:
1) per il settore agronomo e forestale – indirizzo agronomico,
in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in
un progetto di un’opera semplice di edilizia rurale corredati da
analisi economico estimative ed eseguiti con “Computer Aided Design”
(CAD); analisi e certificazione di qualita’ dei prodotti
agroalimentari;
2) per il settore agronomo e forestale – indirizzo forestale,
in un progetto di massima dell’impianto o recupero di bosco con le
opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati
economico estimativi; analisi e certificazione di qualita’ dei
prodotti agroalimentari;
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica
per un’azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani
di alimentazione eseguiti con l’ausilio dello strumento informatico;
4) per il settore biotecnologico agrario in un’analisi di acidi
nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti
derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l’impiego
dello strumento informatico;
d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della
legge e della deontologia professionale. Inoltre:
1) per il settore agronomo e forestale – indirizzo agronomico,
essa verte sulla conoscenza dell’agronomia generale, delle
coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti
infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle
produzioni animali, dell’economia aziendale, dell’estimo rurale e del
catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari,
delle scienze del territorio, dell’idraulica agraria, della
meccanizzazione agraria, dell’edilizia rurale, del diritto agrario e
della principale legislazione nazionale ed europea relativa al
settore agro-alimentare;
2) per il settore agronomo e forestale – indirizzo forestale,
essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli
ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali,
sulle tecniche dell’agricoltura montana, sull’agrosilvopastoralismo,
sulla zootecnia degli animali selvatici, sull’acquacoltura montana,
sull’economia e sull’estimo forestale e dendrometria, sulla
tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni
idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale,
sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui
cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi
che regolano il settore in Italia e nella Unione europea;
3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza
dell’agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del
miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell’alimentazione e
nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le
specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell’ispezione degli
alimenti di origine animale, dell’igiene degli allevamenti e delle
principali patologie animali, della riproduzione animale, delle
tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della
certificazione e tracciabilita’ delle filiere dei prodotti di origine
animale, della meccanizzazione zootecnica, dell’economia zootecnica e
della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione
europea;
4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla
conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante
coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole
informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee
e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da
patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni
agroalimentani, dell’economia aziendale e della legislazione
nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.
Art. 14.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori
agronomi e dottori forestali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
Capo III
Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore
Art. 15.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli architetti, che assume
la denominazione: “Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori”, sono istituite la sezione A e la sezione
B.
2. La sezione A e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di
architetto;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione territoriale” spetta
il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore “paesaggistica” spetta il titolo di
paesaggista;
d) agli iscritti nel settore “conservazione dei beni
architettonici ed ambientali” spetta il titolo di conservatore dei
beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di
architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione” spetta il titolo di
pianificatore iunior.
6. L’iscrizione all’albo professionale e’ accompagnata dalle
dizioni: “sezione A – settore architettura”, “sezione A – settore
pianificazione territoriale”, “sezione A – settore paesaggistica”,
“sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed
ambientali”, “sezione B – settore architettura”, “sezione B – settore
pianificazione”.
Art. 16.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, le attivita’
gia’ stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la
professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano
l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione A – settore “pianificazione territoriale”:
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente
e della citta’;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e
specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e
ambientali, il coordinamento e la gestione di attivita’ di
valutazione ambientale e di fattibilita’ dei piani e dei progetti
urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e
territoriale.
3. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione A – settore “paesaggistica”:
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti
edilizie.
4. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione A – settore “conservazione dei beni architettonici ed
ambientali”:
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni
architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e
delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa:
a) per il settore “architettura”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le
opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
misura, la contabilita’ e la liquidazione relative a costruzioni
civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e
storica.
b) per il settore “pianificazione”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze volte al
concorso e alla collaborazione alle attivita’ di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per
l’analisi e la gestione della citta’ e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed
ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di
pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Nota all’art. 16:
– La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: “Norme per
l’inalienabilita’ delle antichita’ e delle belle arti”.
Art. 17.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per l’iscrizione nel settore “architettura”:
1) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – corso di
laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”:
1) classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;
2) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
c) per l’iscrizione nel settore “paesaggistica”:
1) classe 3/S – Architettura del paesaggio;
2) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
3) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio;
d) per l’iscrizione nel settore “conservazione dei beni
architettonici ed ambientali”:
1) classe 10/S – Conservazione dei beni architettonici e
ambientali;
2) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) per l’iscrizione nel settore “architettura”:
1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di
un’opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del
dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche
culturali e conoscitive dell’architettura;
4) una prova orale consistente nel commento dell’elaborato
progettuale e nell’approfondimento delle materie oggetto delle prove
scritte, nonche’ sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
b) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”:
1) una prova pratica avente ad oggetto l’analisi tecnica dei
fenomeni della citta’ e del territorio o la valutazione di piani e
programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica, nonche’ sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
c) per l’iscrizione nel settore “paesaggistica”:
1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche
paesaggistiche ed ambientali;
2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e
paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica, nonche’ sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
d) per l’iscrizione nel settore “conservazione dei beni
architettonici e ambientali”:
1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della
conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonche’ sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di
Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova
scritta che abbia ad oggetto materie per le quali gia’ sia stata
verificata l’idoneita’ del candidato nell’accesso al settore di
provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini
ed universita’, attivita’ strutturate di tirocinio professionale,
adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,
la partecipazione documentata a tali attivita’ esonera dalla prova
pratica.
Nota all’art. 17:
– La direttiva 85/384/CEE reca: “Riconoscimento dei
diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore
dell’architettura”.
Art. 18.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore “architettura”:
1) classe n. 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria
edile;
2) classe n. 8 – Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore “pianificazione”:
1) classe n. 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;
2) classe n. 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la
natura.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) per il settore “architettura”:
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un
progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di
un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione
economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e
in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore “pianificazione”:
1) una prova pratica avente ad oggetto l’analisi tecnica dei
fenomeni della citta’ e del territorio o la valutazione di piani e
programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull’analisi e valutazione della
compatibilita’ urbanistica di un’opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e
in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini
ed universita’, attivita’ strutturate di tirocinio professionale,
adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,
la partecipazione documentata a tali attivita’ esonera dalla prova
pratica.
Art. 19.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine degli architetti sono
iscritti nella sezione A, settore “architettura”.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi alla sezione A, settore “architettura”.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore
“architettura”.
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall’ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere
l’esame di Stato per l’iscrizione nei settori previsti dall’articolo
14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
a) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”, la
laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione
territoriale ed urbanistica;
b) per l’iscrizione nel settore conservazione dei beni
architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei
beni architettonici e ambientali.
Nota all’art. 19:
– Per il testo dell’art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all’art. 8.
Capo IV
Professione di assistente sociale
Art. 20.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali
sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
assistente sociale specialista.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
assistente sociale.
4. L’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali e’
accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “sezione degli
assistenti sociali specialisti” e “sezione degli assistenti sociali”.
Art. 21.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attivita’ indicate nel comma 2,
le seguenti attivita’ professionali:
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle
politiche e dei servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel
campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel
campo delle politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualita’ degli interventi nei
servizi e nelle politiche del servizio sociale;
e) supervisione dell’attivita’ di tirocinio degli studenti dei
corsi di laurea specialistica della classe 57/S – Programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attivita’ didattico-formativa connessa alla programmazione e
gestione delle politiche del servizio sociale.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, le seguenti attivita’:
a) attivita’, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio,
in tutte le fasi dell’intervento sociale per la prevenzione, il
sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita’ in
situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la
collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo
settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione all’organizzazione e
alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi
specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) attivita’ di informazione e comunicazione nei servizi sociali
e sui diritti degli utenti;
d) attivita’ didattico formativa connessa al servizio sociale e
supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della
classe 6 – Scienze del servizio sociale;
e) attivita’ di raccolta ed elaborazione di dati sociali e
psicosociali ai fini di ricerca.
Art. 22.
Esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato e’
richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S –
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e
metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi
sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche
sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di
servizi e di politiche dell’assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti:
analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi
sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il
raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione
esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione
dell’elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi
all’attivita’ svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia
professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli
assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti
all’albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla
data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto
per almeno 5 anni le funzioni di cui all’articolo 20, comma 2.
Art. 23.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato e’
richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del
servizio sociale.
2. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
aspetti teorici e applicativi delle discipline dell’area di servizio
sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del
servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di
disagio sociale;
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e
offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti:
legislazione e deontologia professionale; discussione dell’elaborato
scritto; esame critico dell’attivita’ svolta durante il tirocinio
professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi,
discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso
prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).
Art. 24.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine degli assistenti sociali
sono iscritti nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione B.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in
servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente
l’entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla
data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per
almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui
all’articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.
Capo V
Professione di attuario
Art. 25.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione
B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
attuario.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
attuario iunior.
4. L’iscrizione all’albo degli attuari e’ accompagnata
rispettivamente dalle dizioni “sezione degli attuari” “sezione degli
attuari iuniores”.
Art. 26.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attivita’ indicate nel comma 2,
le seguenti attivita’ professionali individuate dall’articolo 3 della
legge 9 febbraio 1942, n. 194:
a) la formulazione e l’elaborazione di piani tecnici per la
costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di
imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di
capitalizzazione e di previdenza;
b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali
degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);
c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche,
delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per
l’operativita’ tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla
lettera a);
d) l’analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari
connessi con l’esercizio di attivita’ assicurative e previdenziali,
con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di
copertura;
e) l’analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli
assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi
reporting e certificazioni;
f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative
vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti
finanziari, lo sviluppo di software applicativo;
g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni,
rilevazioni ed elaborazioni tecniche d’indole matematico-attuariale,
inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di
carattere finanziario.
2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le
attivita’ professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174
e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme
stesse.
3. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, le seguenti attivita’ professionali,
individuate dall’articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
a) la gestione delle procedure di centrollo e di validazione dei
dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati
e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;
b) la gestione operativa dell’offerta di servizi finanziari,
assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici,
istituti di credito, societa’ di intermediazione mobiliare, societa’
di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo
della finanza e della previdenza;
c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle
varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti
finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di
tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e
la previdenza sociale;
d) l’elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga
scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di
specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;
e) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude
proprieta’ e di usufrutti.
Nota all’art. 26:
– Il testo vigente dell’art. 3 della legge 9 febbraio
1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione si
attuario) e’ il seguente:
“Art. 3. – Formano oggetto dell’attivita’ professionale
dell’attuario le prestazioni che implicano calcoli,
revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d’indole
matematico-attuariale, che riguardano la previdenza
sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere
finanziario.
In particolare:
a) la consulenza e le rilevazioni in materia di
elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e
trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di
capitalizzazione e di previdenza sociale;
b) gli accertamenti tecnici per valutare le
situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di
cui alla lettera precedente;
c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani
di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche
delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;
d) i metodi di organizzazione di uffici
statistico-attuariali degli enti e delle imprese
assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le
rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione
degli enti di cui alla lettera a);
e) l’elaborazione dei piani di ammortamento per
prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni
e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;
f) i calcoli e i progetti occorrenti per la
valutazione di nude proprieta’ e di usufrutti;
g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri
incarichi relativi all’oggetto della professione di
attuario.
La elencazione che precede non pregiudica quanto puo’
formare oggetto dell’attivita’ professionale di altre
categorie.”.
– La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: “Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente”.
– I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175,
riguardano rispettivamente l’attuazione della direttiva
92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e
l’attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla
vita.
– Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca:
“Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione”.
Art. 27.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 19/S – Finanza;
b) classe 90/S – Statistica demografica e sociale;
c) classe 91/S – Statistica economica, finanziaria e attuariale;
d) classe 92/S – Statistica per la ricerca sperimentale.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente
gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica,
di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;
b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e
matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della
previdenza;
c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un
progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso
aziendale, nell’ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle
imprese d’assicurazioni e degli enti di previdenza;
d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della
finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza,
rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del
candidato, la sua capacita’ operativa di sintesi e di comunicazione,
nonche’ la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e
dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.
3. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di
Stato per l’iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima
prova scritta.
Art. 28.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea nella classe n. 37 – Scienze statistiche.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le
metodologie quantitative di base impiegate nell’ambito delle
tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;
b) una seconda prova scritta concernente l’analisi e la selezione
di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;
c) una prova pratica, sull’approccio tecnico-statistico o di
trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi
assicurativi, finanziari e previdenziali;
d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti
attinenti l’offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari,
assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le
conoscenze teorico-pratiche e la capacita’ di comunicazione del
candidato, nonche’ la conoscenza della legislazione e deontologia
professionale.
Art. 29.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine degli attuari vengono
iscritti nella sezione A dell’albo degli attuari.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell’albo degli attuari.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo
degli attuari.
Capo VI
Professione di biologo
Art. 30.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei biologi sono istituite
la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
biologo iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale dei biologi e’ accompagnata,
rispettivamente, dalle dizioni: “sezione dei biologi”, “sezione dei
biologi iuniores”.
Art. 31.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attivita’ indicate nel comma 2,
in particolare le attivita’ che implicano l’uso di metodologie
avanzate, innovative o sperimentali, quali:
a) controllo e studi di attivita’, sterilita’, innocuita’ di
insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi,
sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue),
sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche
e genetiche;
c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque
potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua,
aria, suolo) in funzione della valutazione dell’integrita’ degli
ecosistemi naturali;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti)
dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli
organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al
patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti
relativamente agli aspetti biologici;
g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
h) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante e
valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti
biologici.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, le attivita’ che implicano l’uso di
metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico
professionale di:
a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini
biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico,
biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attivita’ di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito
ambientale e di igiene delle acque, dell’aria, del suolo e degli
alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico,
biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di
genetica;
e) procedure di controllo di qualita’.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla
normativa vigente per lo svolgimento delle attivita’ professionali di
cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del
Servizio sanitario nazionale.
Art. 32.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 6/S – Biologia;
b) classe 7/S – Biotecnologie agrarie;
c) classe 8/S – Biotecnologie industriali;
d) classe 9/S – Biotecnologie mediche, veterinarie, e
farmaceutiche;
e) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio;
f) classe 69/S – Scienze della nutrizione umana.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico,
biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico,
biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene,
management e legislazione professionale, certificazione e gestione
della qualita’;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e
statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione
della qualita’, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di
finalizzazione di esiti.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di
Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda
prova scritta e dalla prova pratica.
Art. 33.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) classe 12 – Scienze biologiche;
b) classe 1 – Biotecnologie;
c) classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico,
biomolecolare, biomatematico e statistico;
b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico,
ambientale, microbiologico, merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o
casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione
diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti
disciplinari di competenza.
Art. 34.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei biologi sono iscritti
nella sezione A dell’albo dei biologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell’albo dei biologi.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei
biologi.
Capo VII
Professione di chimico
Art. 35.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei chimici sono istituite
la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
chimico iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale dei chimici e’ accompagnata,
rispettivamente, dalle dizioni: “sezione dei chimici”, “sezione dei
chimici iuniores”.
Art. 36.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attivita’ indicate nel comma 2,
in particolare le attivita’ che implicano l’uso di metodologie
innovative o sperimentali, quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo
destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con
metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni,
pareri, giudizi o classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attivita’ consista
anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) studio e messa a punto di processi chimici;
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di
impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la
lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento
rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi,
direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
e) verifiche di pericolosita’ o non pericolosita’ di sostanze
chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche
contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a
trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in
qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, le attivita’ che implicano l’uso di
metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla
determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della
materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo
procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi
ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b) direzione di laboratori chimici la cui attivita’ consiste
nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata;
interventi sulla produzione di attivita’ industriali chimiche e
merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti
chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati,
prodotti semilavorati e merci in genere;
e) consulenze per l’implementazione o il miglioramento di sistemi
di qualita’ aziendali per gli aspetti chimici nonche’ il
conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformita’;
giudizi sulla qualita’ di merci o prodotti e interventi allo scopo di
migliorare la qualita’ o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilita’ tecnica di impianti di
produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas
tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con
ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro per l’agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della
sanita’, del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi;
conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro,
relativamente agi aspetti chimici; assunzione di responsabilita’
quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti
chimici; rilascio di certificato di non pericolosita’ per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei
beni culturali e ambientali.
Nota all’art. 36:
– La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: “Norme sul
nullaosta provvisorio per le attivita’ soggette ai
controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2
e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative
dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
– Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca:
“Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione
dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno
di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818”.
– La legge 5 marzo 1990, n 46, contiene “Norme per la
sicurezza degli impianti”.
– Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
prevede: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro”.
Art. 37.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 62/S – Scienze chimiche;
b) classe 81/S – Scienze e tecnologie della chimica industriale;
c) classe 14/S – Farmacia e farmacia industriale.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica
industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 38.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche;
b) classe 24 – Scienze e tecnologie farmaceutiche.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica
industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 39.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei chimici sono iscritti
nella sezione A dell’albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei
chimici.
Capo VIII
Professione di geologo
Art. 40.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei geologi sono istituite
la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
geologo iunior.
4. L’iscrizione all’albo dei geologi e’ accompagnata dalle dizioni:
“sezione dei geologi”, “sezione dei geologi iuniores”.
Art. 41.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attivita’ indicate nel comma 2,
in particolare le attivita’ implicanti assunzioni di responsabilita’
di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di
coordinamento tecnico-gestionale, nonche’ le competenze in materia di
analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle
seguenti attivita’, anche mediante l’uso di metodologie innovative o
sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche,
tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con
particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali,
anche rappresentate a mezzo “Geographic Information System” (GIS);
b) l’individuazione e la valutazione delle pericolosita’
geologiche e ambientali; l’analisi, prevenzione e mitigazione dei
rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti
cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli
interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso
l’eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l’esplorazione del sottosuolo anche
con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini
della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante
la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e
progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori
relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse,
comprese quelle idriche, e dei geomateriali d’interesse industriale e
commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e
direzione dei lavori; l’analisi, la gestione e il recupero dei siti
estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed
ambientali per gli aspetti geologici, e le attivita’ geologiche
relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e
per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico,
con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l’analisi
e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la
costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione
territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative
misure di salvaguardia, nonche’ per la tutela, la gestione e il
recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti
di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi
geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d’impatto ambientali per la Valutazione d’Impatto
Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
limitatamente agli aspetti geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici,
ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti
e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi
Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la
certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni
finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle
componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilita’ a
fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l’individuazione e la
definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attivita’
estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e
geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attivita’ di ricerca.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, le attivita’ di acquisizione e
rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi
diretti e indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e
tematiche di base anche rappresentate a mezzo “Geographic Information
System” (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla
individuazione della pericolosita’ geologica e ambientale ai fini
della mitigazione dei rischi, compreso l’eventuale relativo
coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l’esplorazione del sottosuolo anche
con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione
tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese
quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed
ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla
predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale;
g) gli studi d’impatto ambientale per la Valutazione d’Impatto
Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed
atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici
caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa
rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attivita’
estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.
Art. 42.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e
territorio;
b) classe 85/S – Scienze geofisiche;
c) classe 86/S – Scienze geologiche.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle
seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia
applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali,
geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione
urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali,
ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi
delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla
lettera a), nonche’ la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la
geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura,
interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.
Art. 43.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea nella classe 16 – Scienze della terra.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle
seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia
applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali,
geofisica applicata, oceanografia e fisica dell’atmosfera, topografia
e cartografia, chimica dell’ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi
delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla
lettera a).
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di
Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova
pratica, nonche’ dalla seconda prova scritta.
Art. 44.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei geologi sono iscritti
nella sezione A dell’albo geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell’albo dei geologi.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei
geologi.
Capo IX
Professione di ingegnere
Art. 45.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri sono
istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione e’ ripartita
nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c) dell’informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell’informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell’informazione iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri e’
accompagnata dalle dizioni: “sezione degli ingegneri – settore civile
e ambientale”; “sezione degli ingegneri – settore industriale”;
“sezione degli ingegneri – settore dell’informazione”; “sezione degli
ingegneri iuniores – settore civile e ambientale”; “sezione degli
ingegneri iuniores – settore industriale”; “sezione degli ingegneri
iuniores – settore dell’informazione”.
Art. 46.
Attivita’ professionali
1. Le attivita’ professionali che formano oggetto della professione
di ingegnere sono cosi’ ripartite tra i settori di cui all’articolo
45, comma 1:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto
ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e
di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il
disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e
impianti civili e per l’ambiente e il territorio;
b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di
macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione,
trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi
industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la
diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi
elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed
elaborazione delle informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia’ stabilite dalla
vigente normativa e oltre alle attivita’ indicate nel comma 3,
formano in particolare oggetto dell’attivita’ professionale degli
iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1, comma 2, le attivita’, ripartite tra i tre settori
come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie
avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione
lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o
innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attivita’ professionale
degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1, comma 2:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le
opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
contabilita’ e la liquidazione relative a costruzioni civili
semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e
storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
b) per il settore “ingegneria industriale”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese
le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici
afferenti macchine e impianti;
3) le attivita’ che implicano l’uso di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo
di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e
di sistemi, nonche’ di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva;
c) per il settore “ingegneria dell’informazione”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi
elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed
elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici
afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attivita’ che implicano l’uso di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo
di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici,
di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni, nonche’ di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva.
Art. 47.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – corso di
laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
2) classe 28/S – Ingegneria civile;
3) classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e per il territorio;
b) per il settore industriale:
1) classe 25/S – Ingegneria aerospaziale e astronautica;
2) classe 26/S – Ingegneria biomedica;
3) classe 27/S – Ingegneria chimica;
4) classe 29/S – Ingegneria dell’automazione;
5) classe 31/S – Ingegneria elettrica;
6) classe 33/S – Ingegneria energetica e nucleare;
7) classe 34/S – Ingegneria gestionale;
8) classe 36/S – Ingegneria meccanica;
9) classe 37/S – Ingegneria navale;
10) classe 61/S – Scienza e ingegneria dei materiali;
c) per il settore dell’informazione:
1) classe 23/S – Informatica;
2) classe 26/S – Ingegneria biomedica;
3) classe 29/S – Ingegneria dell’automazione;
4) classe 30/S – Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) classe 32/S – Ingegneria elettronica;
6) classe 34/S – Ingegneria gestionale;
7) classe 35/S – Ingegneria informatica.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di
Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda
prova scritta, purche’ il settore di provenienza coincida con quello
per il quale e’ richiesta l’iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad
altro settore della stessa sezione l’esame di Stato e’ articolato
nelle seguenti prove:
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per
il quale e’ richiesta l’iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie
caratterizzanti il settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione.
Nota all’art. 47:
– Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all’art.
17.
Art. 48.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria
edile;
2) classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore industriale:
1) classe 10 – Ingegneria industriale;
c) per il settore dell’informazione:
1) classe 9 – Ingegneria dell’informazione;
2) classe 26 – Scienze e tecnologie informatiche.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli
ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad
uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato,
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad un
altro settore della stessa sezione l’esame di Stato e’ articolato
nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti
il settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione.
Art. 49.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine degli ingegneri vengono
iscritti nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonche’ nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonche’ nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo
degli ingegneri, nonche’ nel settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare.
Capo X
Professione di psicologo
Art. 50.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono
istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
psicologo iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale degli psicologi e’
accompagnata rispettivamente dalle dizioni: “sezione degli
psicologi”, “sezione degli psicologi iuniores”. Nella sezione degli
psicologi iuniores viene annotata la specifica attivita’
professionale dell’iscritto in coerenza con il percorso formativo,
con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, come previsto all’articolo 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la
specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attivita’ di
psicoterapeuta e’ annotata nell’Albo, come previsto dalla legge
18 febbraio 1989, n. 56.
Nota all’art. 50:
– Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e’ il
seguente: “Ordinamento della professione di psicologo”.
Art. 51.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attivita’ indicate nel comma 2,
le attivita’ che implicano l’uso di metodologie innovative o
sperimentali, quali:
a) l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attivita’ di abilitazione,
riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla
persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita’;
b) le attivita’ di sperimentazione, ricerca e didattica in tale
ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell’attivita’ degli
psicologi iuniores.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa, le attivita’ di natura tecnico-operativa in
campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali
e comunita’, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e
privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero
professionista. In particolare lo psicologo iunior:
a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi
psicologici e psicosociali;
b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il
pieno sviluppo di potenzialita di crescita personale, di inserimento
e di partecipazione sociale;
c) utilizza il colloquio, le interviste, l’osservazione, i tesi
psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione
del comportamento, della personalita’, dei processi cognitivi e di
interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti,
dell’idoneita’ psicologica a specifici compiti e condizioni;
d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per
sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo,
pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione
funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule
facilitanti alternative;
e) utilizza strumenti psicologici per l’orientamento
scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse
umane;
f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere piu’
efficace e sicuro l’operare con strumenti, il comportamento
lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e
formativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e
comunita’, per modificare e migliorare il comportamento in situazione
di persone o gruppi a rischio;
g) cura la raccolta, il caricamento e l’elaborazione statistica
di dati psicologici ai fini di ricerca.
Art. 52.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea specialistica nella classe 58/S – Psicologia, oltre a un
tirocinio della durata di un anno.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti
teorici e applicativi avanzati della psicologia; pregettazione di
interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di
grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della
valutazione e dello sviluppo delle potenzialita’ personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti:
progettazione di interventi complessi con riferimento alle
problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialita’
dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico,
dell’assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e
della promozione della salute psicologica;
c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di
un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in
strutture complesse;
d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su
questioni teorico-pratiche relative all’attivita’ svolta durante il
tirocinio professionale, nonche’ su aspetti di legislazione e
deontologia professionale.
Art. 53.
Esami di Stato per l’iscrizione alla sezione B
1. L’iscrizione alla sezione B e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea nella classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche, oltre
a un tirocinio della durata di sei mesi.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle
discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi
caratterizzanti il settore;
c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello
specifico intervento professionale all’interno di un progetto
proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle prove
scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell’attivita’
svolta durante il praticantato, nonche’ su aspetti di legislazione e
deontologia professionale.
4. L’iscrizione nella sezione B avviene con l’annotazione della
specifica attivita’ professionale, in coerenza con il percorso
formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali
individuate con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta dell’ordine, sentita la
conferenza dei presidi delle facolta’ di psicologia, ferma restando
comunque la facolta’ di esercitare una qualsiasi delle attivita’ di
cui all’articolo 51, comma 2.
Art. 54.
Norme finali e transitorie
1. Al fine di assicurare l’elezione di rappresentanti iscritti a
entrambe le sezioni dell’Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti
delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003,
sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella
composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Gli attuali appartenenti all’ordine degli psicologi sono
iscritti nella sezione A dell’albo degli psicologi.
3. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell’albo degli psicologi.
4. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo
degli psicologi.
Capo XI
Art. 55.
Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale
1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra,
perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e
tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della
legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di
un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita’ professionali
riservate o consentite e le prove attualmente previste per l’esame di
Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all’accesso sono le
seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27,
40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20,
27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente
all’accesso alle sezioni attualmente presenti nell’albo: le classi 4,
7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e
telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed
automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria
cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria
ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con
specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione
confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione:
industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari);
la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare;
industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti
grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42
(sezione disegno di tessuti).
3. Possono, altresi’, partecipare agli esami di Stato per le
predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico
diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi
albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di
attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della
durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a
sei mesi coerenti con le attivita’ libero professionali previste
dall’albo cui si chiede di accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta
il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato,
geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale
laureato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21
Nota all’art. 55:
– La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: “Legge-quadro
in materia di riordino dei cicli dell’istruzione”.
– Il decreto del Ministro della pubblica istruzione
31 ottobre 2000, n. 436, prevede: “Norme di attuazione
dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore
(IFTS)”.
– Si riporta il testo dell’art. 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL,
nonche’ disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
“Art. 69. – l. Per riqualificare e ampliare l’offerta
formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e
non occupati, nell’ambito del sistema di formazione
integrata superiore (FIS), e’ istituito il sistema della
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale
si accede di norma con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti le condizioni di accesso ai corsi dell’IFTS per
coloro che non sono in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi
dell’IFTS, le modalita’ che favoriscono l’integrazione tra
i sistemi formativi di cui all’art. 68 e determinano i
criteri per l’equipollenza dei rispettivi percorsi e
titoli; con il medesimo decreto sono altresi’ definiti i
crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita’
della loro certificazione e utilizzazione, a norma
dell’art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l’istituzione dei corsi
dell’IFTS, che sono realizzati con modalita’ che
garantiscono l’integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d’intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l’istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell’IFTS concorrono
universita’, scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e’
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all’art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche’ sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita’ di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita’ di cui al presente
articolo la regione Valle d’Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e’ valida in ambito nazionale.”.
TABELLA A
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pag. 26
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato