Criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale.
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Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05-05-2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che dispone che con atto di
indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell’art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione
del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti
ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, al
fine dell’attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai
soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell’art. 34 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e, per lo stesso fine, del servizio
prestato in regime convenzionale dei medici della guardia medica,
della emergenza territoriale e della medicina dei servizi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, che all’art. 8, comma 1-bis, prevedeva che le regioni potessero
individuare aree di attività della guardia medica e della medicina
dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedevano
l’instaurarsi di un rapporto d’impiego e che, a quei fini, i medici
addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari
di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni potessero
essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo
livello dirigenziale del ruolo medico;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente
norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificato e integrato
dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999 che dispone che entro
un anno dalla sua entrata in vigore, le regioni possono individuare
aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei
servizi che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono
l’istaurarsi di un rapporto d’impiego e che, a questi fini, i medici
in servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo,
addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano
titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,
o comunque al compimento del quinto anno d’incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei
limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel
rispetto dei principi di cui all’art. 6 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio
di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502;
Visto l’art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni che conferma le disposizioni di
cui all’art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede
l’inquadramento nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario
nazionale degli specialisti ambulatoriali operanti presso le aziende
sanitarie in regime convenzionale, purche’ in possesso dei requisiti
stabiliti nell’art. 34 medesimo;
Visto il decreto del Ministro della sanità 23 marzo 2000, n. 184,
recante il "regolamento relativo ai criteri per la valutazione del
servizio prestato in regime convenzionale ai fini della
partecipazione ai concorsi per l’accesso al secondo livello
dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell’art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448", con
cui sono stabiliti i criteri per la valutazione dell’attività svolta
a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici delle aziende medesime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, che rende esecutivo il "regolamento recante la determinazione
dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei
requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale", che all’art. 5, lettera b), prevede il possesso degli
specifici requisiti di anzianità di servizio;
Visto l’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità, nella seduta del 2 marzo 2001;
A d o t t a il seguente decreto:
Art. 1.
Anzianità di servizio
1. Ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato
in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e
delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia
medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi,
inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale si dispone che:
a) agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre
professionalità sanitarie, ai medici dell’emergenza territoriale e
della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano
provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai
medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano
già provveduto ad instaurare il rapporto d’impiego, e’ riconosciuto
come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità),
ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall’atto
dell’inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso
titolo nel rapporto di provenienza;
b) agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianità
di servizio e di esperienza professionale nell’ambito dell’attività
svolta nel Servizio sanitario nazionale cosi’ calcolata:
1) il servizio prestato in regime convenzionale e’valutato con riferimento
all’orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello
della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale
(38 ore settimanali);
2) il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità,
nell’ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale
fra loro compatibili, e’ cumulabile nei limiti del massimale
previsto in convenzione ai fini della determinazione dell’impegno
orario settimanale complessivo ed e’ valutato ai fini del calcolo
dell’anzianità;
c) i certificati di servizio rilasciati dall’organo competente
devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale
complessivamente svolta per le attività di cui si tratta;
d) l’anzianità di servizio, come individuata nel presente
articolo, e’ utilizzabile anche ai fini dell’accesso all’incarico di
direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la
materia nell’ambito delle attribuzioni derivanti dallo Statuto e
dalle relative norme di attuazione.
Roma, 8 marzo 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della sanità
Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 80