Legge 3 agosto 2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

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Gazzetta Ufficiale N. 185 del 10 Agosto 2007

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1507):
Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale (Damiano) e dal Ministro della salute (Turco) il 18
aprile 2007.
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza
sociale), in sede referente il 18 aprile 2007, con pareri
delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e
questioni regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione il 18-19-26 aprile
2007; 2-8-9-10-15-29-30 e 31 maggio 2007.
Esaminato in aula il 15 e 29 maggio 2007; 13 e 21
giugno 2007 e approvato il 27 giugno 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2849):
Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico
e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente il
2 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, V,
VI, VII, VIII, X, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 5-10-11-17 e
24 luglio 2007.
Esaminato in aula il 25 luglio 2007 e approvato il 1°
agosto 2007.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato in rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 117 della Costituzione e’ il
seguente:
Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
– Il testo dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento
ordinario, e’ il seguente:
Art. 1 (Campo di applicazione). – 1. (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonche’ nell’ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalita’ istituzionali alle attivita’ degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
universita’, degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita’ e della funzione
pubblica.
Art. 2 (Definizioni). – 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
(omissis);
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione
dell’impresa, ha la responsabilita’ dell’impresa stessa
ovvero dell’unita’ produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
– Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80,
supplemento ordinario.
– Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonche’ la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), e’ pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
– La raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del
18 febbraio 2003 (Raccomandazione del Consiglio relativa al
miglioramento della protezione della salute e della
sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi), e’
pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53.
– Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
1995, n. 21, supplemento ordinario.
– Il testo degli articoli 34 e 35 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e’
il seguente:
Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). – La
disposizione del primo comma dell’art. 32 non si applica ai
reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall’art.
33, lettera a);
b) dall’art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio
1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della
gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le
munizioni e gli esplosivi;
d) dall’art. 221 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con
legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica
degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste
dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla
disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei
prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela
delle acque dall’inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente
provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, relativi all’impiego pacifico dell’energia
nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche
per quanto riguarda l’assunzione dei lavoratori e le
assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro ed all’igiene del lavoro;
o) dall’art. 108 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’art. 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, in materia elettorale.
Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie). – Non costituiscono reato e sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite
con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell’omissione totale o
parziale del versamento di contributi e premi,
l’ordinanza-ingiunzione e’ emessa, ai sensi dell’art. 18,
dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento
ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e
dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste
dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da
esse deriva l’omesso o parziale versamento di contributi e
premi, la relativa sanzione amministrativa e’ applicata con
la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di
cui al comma precedente.
Avverso l’ordinanza-ingiunzione puo’ essere proposta,
nel termine previsto dall’art. 22, opposizione davanti al
pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i
commi terzo e settimo dell’art. 22 e il quarto
comma dell’art. 23 ed il giudizio di opposizione e’
regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice
di procedura civile.
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20,
24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.
L’ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo
comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui
beni del debitore, nei casi in cui essa e’ consentita,
quando la opposizione non e’ stata proposta ovvero e’ stata
dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del
giudizio di opposizione la iscrizione dell’ipoteca e’
autorizzata dal pretore se vi e’ pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non
consistono nell’omesso o parziale versamento di contributi
e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del
terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e
II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle
violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e
246 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
– Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di
procedura penale, e’ il seguente:
Art. 91 (Diritti e facolta’ degli enti e delle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
– 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai
quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si
procede, sono state riconosciute, in forza di legge,
finalita’ di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i
diritti e le facolta’ attribuiti alla persona offesa dal
reato.
Art. 92 (Consenso della persona offesa). – 1.
L’esercizio dei diritti e delle facolta’ spettanti agli
enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi
dal reato e’ subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata e puo’ essere prestato a non
piu’ di uno degli enti o delle associazioni. E’ inefficace
il consenso prestato a piu’ enti o associazioni.
3. Il consenso puo’ essere revocato in qualsiasi
momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non
puo’ prestarlo successivamente ne’ allo stesso ne’ ad altro
ente o associazione.
– Il testo dell’art. 1, comma 780, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), e’ il seguente:
780. Riduzione dei premi INAIL per il 2008.
Con effetto dal 1 gennaio 2008, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera
del consiglio di amministrazione dell’INAIL, e’ stabilita
con riferimento alla gestione di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel
limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate da un tasso di incremento del gettito
contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria
dell’ente accertato in sede di bilancio consuntivo per
l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del
prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella
Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2007 e,
comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di
euro.
– Il testo dell’art. 19 del citato decreto legislativo
n. 758 del 19 dicembre 1994, e’ il seguente:
Art. 19 (Definizioni). – 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate
nell’allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui
all’art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, fatte salve le diverse competenze previste da altre
norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si
applica agli effetti previsti dall’art. 60, primo comma, e
127, in relazione all’art. 34, primo comma, lettera n),
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche’ agli
articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto,
del codice penale.
– Il testo dell’art. 23, comma 4, del citato decreto
legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e’ il seguente:
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanita’ aerea e marittima ed alle
autorita’ marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresi’ per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalita’ di attuazione, con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanita’.
L’Amministrazione della giustizia puo’ avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonche’
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
– Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
– Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e
n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212), e’ il seguente:
�Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall’esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici). – 1. Nel caso in cui
il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
connessi all’esposizione ad un agente chimico o fisico o
biologico, sia allontanato temporaneamente da un’attivita’
comportante esposizione ad un agente, in conformita’ al
parere del medico competente e’ assegnato, in quanto
possibile, ad un altro posto di lavoro nell’ambito della
stessa azienda. Avverso il parere del medico competente e’
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del parere medesimo, all’organo di vigilanza.
Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli
accertamenti effettuati dal medico competente disponendo,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la
modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti
dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a
mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonche’ la qualifica
originaria. Si applicano le norme di cui all’art. 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga
adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle
associazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro
e dei lavoratori determinano il periodo massimo
dell’allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.
– Il testo dell’art. 9 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), e’
il seguente:
Art. 9 (Diritto di interpello). – 1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, nonche’, di propria iniziativa
o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare alla
Direzione generale, esclusivamente tramite posta
elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione
delle normative di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i
relativi chiarimenti d’intesa con le competenti Direzioni
generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli
enti previdenziali.
2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l’applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.
– Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), e’ il
seguente:
Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di decreto legislativo e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.
Nota all’art. 3:
– Si riporta il testo degli articoli 7, 18 e 19 del
citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato
dalla presente legge:
Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d’opera). –
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno
della propria azienda, o di una singola unita’ produttiva
della stessa, nonche’ nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneita’
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita’.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attivita’ lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
Tale documento e’ allegato al contratto di appalto o
d’opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell’attivita’ delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido
con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali
ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di
sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina
vigente degli appalti pubblici, nei contratti di
somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli
articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere
specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del
lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all’art. 18 e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). – 1. In
tutte le aziende, o unita’ produttive, e’ eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unita’ produttive, che occupano
sino a quindici dipendenti il rappresentante per la
sicurezza e’ eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici
dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo’ essere
individuato per piu’ aziende nell’ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al
precedente periodo e’ di norma eletto dai lavoratori.
3. Nelle aziende, ovvero unita’ produttive, con piu’ di
quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza e’
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, e’ eletto dai lavoratori dell’azienda al
loro interno.
4. Il numero, le modalita’ di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche’ il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza
aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in un’unica giornata su tutto il
territorio nazionale, come individuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalita’ di
attuazione del presente comma.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con
proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi
alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
cui al comma 1 e’ il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita’
produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita’
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende
ovvero unita’ produttive.
7. Le modalita’ e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di
categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal
decreto di cui all’art. 22, comma 7.
Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza). – 1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) e’ consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell’azienda ovvero unita’ produttiva;
c) e’ consultato sulla designazione degli addetti al
servizio di prevenzione, all’attivita’ di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
d) e’ consultato in merito all’organizzazione della
formazione di cui all’art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonche’ quelle inerenti le sostanze e
i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e
le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non
inferiore a quella prevista dall’art. 22;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e
l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l’integrita’ fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorita’ competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art.
11;
m) fa proposte in merito all’attivita’ di
prevenzione;
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attivita’;
o) puo’ fare ricorso alle autorita’ competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza
perdita di retribuzione, nonche’ dei mezzi necessari per
l’esercizio delle funzioni e delle facolta’
riconosciutegli.
3. Le modalita’ per l’esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non puo’ subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attivita’ e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5. Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al
rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e
per l’espletamento della sua funzione, copia del documento
di cui all’art. 4, commi 2 e 3, nonche’ del registro degli
infortuni sul lavoro di cui all’art. 4, comma 5,
lettera o).
5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei
lavoratori, di cui all’art. 18, comma 2, secondo periodo,
esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con
riferimento a tutte le unita’ produttive del territorio o
del comparto di rispettiva competenza.
Note all’art. 4:
– Il testo dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.), e’ il seguente:
Art. 8 (Attuazione dell’art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). – (Omissis).
6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
– Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali), e’ il seguente:
Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.
– Il testo dell’art. 27 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, e’ il seguente:
Art. 27 (Comitati regionali di coordinamento). – 1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita’, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono individuati criteri generali relativi
all’individuazione di organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di
realizzare uniformita’ di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni,
convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i
rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNICEM.
– Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento
recante criteri generali per l’individuazione degli organi
operanti nella materia della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 febbraio 1998, n. 29.
– Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, supplemento ordinario.
– Il testo dell’art. 1, comma 544, lettera a) e
comma 545, della citata legge n. 296 del 2006, e’ il
seguente:
544. Assunzione ispettori del lavoro e immissione nei
ruoli di destinazione finale del personale “riqualificato”.
(Omissis).
a) all’immissione in servizio fino a trecento unita’
di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento
dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi
settecentonovantacinque posti di ispettore del lavoro, area
funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;
545. Per l’attuazione del comma 544, a decorrere
dall’anno 2007 e’ autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni
di euro con riferimento al comma 544, lettera a), e di 5
milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).
– Il testo dell’art. 13 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, e’ il seguente:
Art. 13 (Atti di accertamento). – Gli organi addetti
al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e’ prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi’ procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E’ sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall’assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All’accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo
comma dell’art. 333 e del primo e secondo comma dell’art.
334 del codice di procedura penale.
E’ fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.
– Il testo dell’art. 13 del citato decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, e’ il seguente:
Art. 13 (Diffida). – 1. In caso di constatata
inosservanza delle norme in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
ammini-strative, questi provvede a diffidare il datore di
lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
sanabili, fissando il relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di
lavoro e’ ammesso al pagamento dell’importo delle sanzioni
nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in
misura fissa. Il pagamento dell’importo delle sanzioni
amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
3. L’adozione della diffida interrompe i termini di cui
all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla
scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al
comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e
con le modalita’ di cui ai commi 2 e 3, e’ esteso,
limitatamente alla materia della previdenza e
dell’assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti
previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 36-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’
interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
legge:
Art. 36-bis (Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi
di lavoro). – 1. Al fine di garantire la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore
dell’edilizia, nonche’ al fine di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa
dell’adozione di un testo unico in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche’ le
competenze in tema di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), puo’ adottare il provvedimento di
sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili
qualora riscontri l’impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in
misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale informano tempestivamente i
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine
dell’emanazione da parte di questi ultimi di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche’
per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore
al doppio della durata della sospensione, e comunque non
superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
predispongono le attivita’ necessarie per l’integrazione
dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento
delle attivita’ di vigilanza ed ispettive in materia di
prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore
dell’edilizia.
2. E’ condizione per la revoca del provvedimento da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni
alla disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle
sanzioni penali e amministrative vigenti.
b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa
aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo
periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate.
3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro
debbono munire, a decorrere dal 1 ottobre 2006, il
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita’ del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita’ nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi
per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti
contemporaneamente nel cantiere piu’ datori di lavoro o
lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il
committente dell’opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti
possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato
dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi
del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini
del presente comma, nel computo delle unita’ lavorative si
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere
dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4
comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50
a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e’
ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L’art. 86, comma 10-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e’ sostituito dal seguente:
“10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di
lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a
dare la comunicazione di cui all’art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1� ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa”.
7. All’art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni gia’
previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria e’ altresi’ punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse
all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a
ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo’
essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa accertata.”;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di
cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente. Nei confronti della sanzione
non e’ ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
8. Le agevolazioni di cui all’art. 29 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione
esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del
settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio
della certificazione di regolarita’ contributiva anche da
parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non
trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che
abbiano riportato condanne passate in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla
pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell’art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al
personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”.
10. All’art. 10, comma 1, del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: “Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione” sono
inserite le seguenti: “, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,”.
11. Il termine di prescrizione di cui all’art. 3,
comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335,
relativo ai periodi di contribuzione per l’anno 1996, di
pertinenza della gestione di cui all’art. 2, comma 26,
della predetta legge n. 335 del 1995, e’ prorogato fino al
31 dicembre 2007.
12. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui
all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le risorse destinate alla finalita’ di cui
all’art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di
euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di
euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla
finalita’ di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni.
– Il testo degli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della
direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario
di lavoro.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario, e’ il
seguente:
Art. 4 (Durata massima dell’orario di lavoro). – 1. I
contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata
massima settimanale dell’orario di lavoro.
2. La durata media dell’orario di lavoro non puo’ in
ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le
quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la
durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata
con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni
caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale, attraverso prestazioni di lavoro
straordinario, per le unita’ produttive che occupano piu’
di dieci dipendenti il datore di lavoro e’ tenuto a
informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo
di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la
Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del
lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di
lavoro possono stabilire le modalita’ per adempiere al
predetto obbligo di comunicazione.
Art. 7 (Riposo giornaliero). – 1. Ferma restando la
durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le attivita’ caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Art. 9 (Riposi settimanali). – 1. Il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all’art. 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attivita’ di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di una squadra e l’inizio di quello della
squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei
trasporti ferroviari: le attivita’ discontinue; il servizio
prestato a bordo dei treni; le attivita’ connesse con gli
orari del trasporto ferroviario che assicurano la
continuita’ e la regolarita’ del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire
previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo’
essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo’
essere attuato mediante turni per il personale interessato
a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare
ovvero addetto alle attivita’ aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l’uso
di forni a combustione o a energia elettrica per
l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuita’
della combustione ed operazioni collegate, nonche’
attivita’ industriali ad alto assorbimento di energia
elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita’ industriali il cui processo richieda, in
tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano
ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano
materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non piu’ di 3 mesi all’anno,
ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attivita’ con
un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita’ il cui funzionamento
domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi
interessi rilevanti della collettivita’ ovvero sia di
pubblica utilita’;
e) attivita’ che richiedano l’impiego di impianti e
macchinari ad alta intensita’ di capitali o ad alta
tecnologia;
f) attivita’ di cui all’art. 7 della legge
22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita’ indicate agli articoli 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui
all’art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che
consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno
diverso dalla domenica, nonche’ le deroghe previste dalla
legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente piu’ rappresentative, nonche’ le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno
individuate le attivita’ aventi le caratteristiche di cui
al comma 3, che non siano gia’ ricomprese nel decreto
ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 12 luglio 1935, nonche’ quelle di cui al comma 2,
lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b)
e c). Con le stesse modalita’ il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede
all’aggiornamento e alla integrazione delle predette
attivita’. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve
le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c)
l’integrazione avra’ senz’altro luogo decorsi trenta giorni
dal deposito dell’accordo presso il Ministero stesso.�.
– Il testo dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e’ il seguente:
�Art. 1 (Fondo per l’occupazione). – (Omissis).
7. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l’occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all’autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.
– Il testo dell’art. 1, comma 1156, lettera g), della
citata legge n. 296 del 2006, e’ il seguente:
1156. A carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei
limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire
in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del
presente articolo:
a)-f) (omissis);
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del
Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita’ di azione istituzionale e l’informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.�.
Nota all’art. 6:
– Per il testo dell’art. 13 del citato decreto
legislativo n. 124 del 2004, si vedano le note all’art. 4.
Nota all’art. 7:
– Il testo dell’art. 20 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, e’ il seguente:
Art. 20 (Organismi paritetici). – 1. A livello
territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1
sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.
Nota all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’art. 86 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge:
Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse). – 1. Nei contratti di cui al presente
codice, quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del
prezzo piu’ basso, le stazioni appaltanti valutano la
congruita’ delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il
criterio di aggiudicazione e’ quello dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, le stazioni appaltanti
valutano la congruita’ delle offerte in relazione alle
quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare
la congruita’ di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all’entita’ e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e’ determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu’
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e’ determinato
in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu’ vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo’ essere
comunque soggetto a ribasso d’asta.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le
stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione,
delle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di
invito precisano le modalita’ di presentazione delle
giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l’incongruita’ dell’offerta, la stazione appaltante
richiede all’offerente di integrare i documenti
giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88.
All’esclusione potra’ provvedersi solo all’esito
dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.
Nota all’art. 9:
– Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni
anche prive di personalita’ giuridica, a norma dell’art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Note all’art. 10:
– Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, e’ pubblicato nel GUCE n. L 379 del
28 dicembre 2006.
– Il testo dell’art. 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale
), e’ il seguente:
Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). – Per
favorire l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all’articolo precedente, e’ istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l’amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e’ fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l’istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell’art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall’art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l’aliquota del contributo
integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e’ aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all’obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall’aumento contributivo di cui al precedente
comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento
delle somme dovute al Fondo e’ effettuato dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale con periodicita’
trimestrale.
La parte di disponibilita’ del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell’onere di lire 100 miliardi,
derivante dall’applicazione della presente legge
nell’esercizio finanziario 1979, si fara’ fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l’anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato “Ministero del lavoro e
della previdenza sociale – somme destinate a promuovere
l’accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all’art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita’ europee numero 71/66/CEE del
1� febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
del 20 dicembre 1977”.
– Il testo dell’art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, e’ il seguente:
�Art. 9 (Interventi di formazione professionale). –
(Omissis).
5. A far data dall’entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall’aumento contributivo gia’ stabilito dalla
disposizione contenuta nell’art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all’articolo medesimo per la formazione professionale e per
l’accesso al Fondo sociale europeo.
Nota all’art. 11:
– Per i riferimenti alla legge n. 296 del 2006, si
vedano le note all’art. 1.
Note all’art. 12:
– Il testo degli articoli 7, secondo comma, numero 2) e
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
di alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in
materia di bilancio.), e’ il seguente:
Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). – (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
(omissis).
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l’accertamento e la riscossione delle entrate.
Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). –
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da’ notizia tempestivamente al
Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell’economia e delle finanze puo’ altresi’ promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche’ riscontri che
l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e’ applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato