Differimento del termine che autorizza l’autodichiarazione circa la rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003.
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Gazzetta Ufficiale N. 13 del 16 Gennaio 2008
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le
firme elettroniche e, in particolare, l’allegato III, cosi’ come
modificato in esito alla rettifica pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita’ europee serie L 13 del 19 gennaio 2000;
Vista la decisione della Commissione europea 2003/511/CE del
14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento
di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma
elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto il proprio decreto del 30 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, recante approvazione
dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della
sicurezza nel settore delle tecnologie dell’informazione, ai sensi
dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n.
10;
Visto il proprio decreto del 13 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, recante regole tecniche
per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale dei
documenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante Codice dell’amministrazione digitale, e, in
particolare, gli articoli 31, 35 e 71;
Visto il proprio decreto del 15 giugno 2006, recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro
senza portafoglio, prof. Luigi Nicolais;
Considerata la complessita’ nella definizione dei tempi e dei costi
di mercato delle procedure di certificazione di cui al citato decreto
del 30 ottobre 2003 e la conseguente indisponibilita’, allo stato
attuale, di dispositivi sicuri per la creazione della firma
certificati secondo le norme vigenti, da utilizzare nelle procedure
automatiche di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n.
82 del 2005;
Ritenuta la necessita’ di consentire l’utilizzo di dispositivi
sicuri per l’apposizione di firme con procedure automatiche, anche
per la fatturazione elettronica;
Considerata, quindi l’esigenza di differire ulteriormente il
termine entro il quale i certificatori qualificati attestano,
mediante autodichiarazione, la rispondenza dei propri prodotti e
dispositivi relativi alle firme elettroniche da apporre con procedure
automatiche ai requisiti di sicurezza definiti dalla vigente
normativa, fermo restando lo svolgimento dell’attivita’ di vigilanza
prevista dalla stessa;
Sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA);
Di concerto con i Ministri delle comunicazioni, dello sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dall’entrata in
vigore del presente decreto, i certificatori di firma elettronica
attestano, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei propri
prodotti e dispositivi relativi alle firme elettroniche da apporre
con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
2. Le autodichiarazioni gia’ rese ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003,
relative ai dispositivi sicuri per l’apposizione di firme con
procedure automatiche, continuano a spiegare ininterrottamente i
propri effetti fino al termine del periodo di cui al comma 1.
3. Le attestazioni di cui al comma 1 rientrano nell’ambito di
applicazione delle funzioni di vigilanza e controllo svolte dal CNIPA
sull’attivita’ dei certificatori qualificati e accreditati, ai sensi
dell’art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
4. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e
sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2007
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro delle comunicazioni
Gentiloni Silveri
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 316