Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2006/4/CE e 2006/9/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione.
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Gazzetta Ufficiale N. 161 del 13 Luglio 2006
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962,
n. 283, successivamente modificato con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
Visto l’art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l’adozione con decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei
prodotti destinati all’alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute
17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal
decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del
Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006);
Vista la direttiva 2006/4/CE della commissione del 26 gennaio 2006,
recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del
consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della
sostanza attiva carbofuran;
Vista la direttiva 2006/9/CE della commissione del 23 gennaio 2006,
recante modifica della direttiva 90/642/CEE del consiglio per quanto
riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diquat;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto
2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive
carbofuran e diquat;
Considerato che occorre aggiornare l’allegato 1 del decreto
ministeriale 27 agosto 2004, in particolare il punto 4) relativo ai
semi oleaginosi, al fine di recepire correttamente i limiti
comunitari nella normativa nazionale;
Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
Il punto 4. Semi oleaginosi dell’allegato 1 del decreto
ministeriale 27 agosto 2004, e’ sostituito dall’allegato 1 del
presente decreto.
Art. 2.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e
diquat, indicati nell’allegato 2 del presente decreto, sostituiscono
i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell’allegato 2
del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera’ in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro (ad interm): Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti l’8 giugno 2006 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 3, foglio n. 382
Allegato 1
Elenco dei prodotti di origine vegetale e parti di essi cui si
applicano i limiti massimi dei residui consentiti
Allegato 2
LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERANTI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMNETAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE’ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)
I limiti massimi dei residui delle seguenti sostanze attive
sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati
nell’allegato 2 del decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.
tabella a pag. 24