Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari
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Gazzetta Ufficiale N. 105 del 08 Maggio 2003
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e successive modificazioni;
Vista la decisione della Commissione del 23 gennaio 2002, n. 2002/113/CE, recante modifica della decisione 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri;
Vista la sentenza n. 443 del 1997 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono
essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;
Ritenuto di consentire l’uso della sostanza aromatizzante «etilmaltolo» di cui al citato repertorio, gia’ consentita in altri
Stati membri e non in Italia, nella preparazione di gomma da masticare, caramelle e prodotti similari sulla base di richieste
avanzate da Associazioni di categoria interessate;
Ritenuto altresi’ di dover modificare il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita’ che si è espresso nella seduta del 30 maggio 2002;
Visto il parere espresso in data 13 dicembre 2001 dall’Istituto superiore di sanita’ riguardante i requisiti di purezza della
sostanza aromatizzante «etilmaltolo»;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea effettuata in data 3 luglio 2002 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 settembre
2002;
Visti i pareri espressi dalla Commissione dell’Unione europea in data 8 ottobre e 21 novembre 2002 con i quali ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppressa la disposizione riguardante la sostanza 1,2-propilenglicole;
Ritenuto di dover aderire all’indicazione della sopra citata Commissione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 23 dicembre 2002;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All’allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il campo d’impiego «Caramelle e confetti» e la relativa «Dose massima d’impiego» della sostanza etilvanillina sono sostituiti dai seguenti:
=====================================================================
Sostanza | Campo d’impiego |Dose massima d’impiego
=====================================================================
|Caramelle, confetti, gomme da |
|masticare e prodotti di |
Etilvanillina|confetteria | 300 mg/kg
b) è aggiunta, in fine, la seguente sostanza:
=====================================================================
Sostanza | Campo d’impiego |Dose massima d’impiego
=====================================================================
|Gomme da masticare, caramelle e |
Etilmaltolo|prodotti similari | 60 mg/kg
2. La sostanza di cui al comma 1, lettera b), deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell’allegato I al presente decreto
che integra l’allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 5 marzo 2003
Il Ministro: Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 71
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione), è il seguente:
«Art. 11. – 1. Il Ministro della sanita’, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanita’, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonchè da erbe e da spezie normalmente considerate come
alimenti;
b) le fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;
c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici;
d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonchè nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti;
e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;
f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti d) ed e);
g) i materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonchè le condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione;
h) l’impiego ed i metodi di preparazione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), punto 1 e lettera c);
i) gli additivi necessari per il magazzinaggio e l’impiego degli aromi;
l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati nella produzione degli aromi;
m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi.
2. Il Ministro della sanita’, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanita’, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) i metodi di analisi e le modalita’ per il prelievo dei campioni;
b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;
c) i criteri specifici di purezza;
d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni più specifiche di cui all’art. 8, comma 1, lettera b)».
– La decisione della Commissione del 23 gennaio 2002, n. 2002/213/CE, riporta l’elenco delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri (G.U.C.E. serie L 49 del 20 febbraio 2002).
– Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott’ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all’art. 1, comma 1:
– L’allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riporta l’elenco delle «Sostanze aromatizzanti artificiali» che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari, le dosi massime ed i relativi campi d’impiego.
Nota all’art. 1, comma 2:
– L’allegato VIII fissa i requisiti specifici e generali di purezza delle sostanze aromatizzanti artificiali.
Allegato I
REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA
Etilmaltolo.
Colore e aspetto: polvere bianca cristallina;
Punto di fusione: 90 °C.
Non deve contenere:
arsenico più di 3 mg/kg;
cadmio più di 1 mg/kg;
mercurio più di 1 mg/kg;
piombo più di 5 mg/kg.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione è gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
DECRETO 5 marzo 2003, n. 100