Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti all’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999.
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Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18- 01- 2000
testo della legge in formato pdf
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B sono trasmessi,
dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da
disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l’espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche’ su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il
parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il Governo puo’ emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1
5. Il termine per l’esercizio della delega per l’attuazione della
direttiva 97/5/CE e’ di sei mesi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per la materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli
allegati A, B, C. Nota all’art. 1:
– L’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi’ recita:
“Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione. 2. L’emanazione del decreto
legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e’ trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima
della scadenza. 3. Se la delega legislativa si
riferisce ad una pluralità di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo’
esercitare mediante piu’ atti successivi per uno o piu’
degli oggetti predetti. In relazione al termine finale
stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa
periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell’organizzazione dell’esercizio della delega. 4. In
ogni caso, qualora il termine per l’esercizio della delega
ecceda i due anni, il Governo e’ tenuto a richiedere il
parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il
parere e’ espresso dalle Commissioni permanenti delle due
Camere competenti per materia entro sessanta giorni,
indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per
il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni”.
ART. 2.
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a lire 200 milioni e
dell’arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi generali dell’ordinamento interno. In tali casi
saranno previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse
protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. E’ fatta
salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della
pena detentiva di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della
legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a
lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o
espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della
diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai
limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative
identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto
alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresi’ il disposto dell’articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell’esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l’articolo 6,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e l’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di
prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in
applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei
soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio,
ove cio’ non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Note all’art. 2:
– L’art. 10 comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205
(Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
e modifiche al sistema penale e tributario), cosi’ recita:
“Art. 10. (Sanzioni alternative alla detenzione). –
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro otto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla
detenzione, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi: a) per i reati di cui al libro terzo del
codice penale nonche’ per le altre contravvenzioni previste
da leggi speciali, non trasformate in illeciti
amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di
sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della
medesima detenzione, quali la prestazione di attività non
retribuita a favore della collettività o di altre forme di
lavoro sostitutivo, l’obbligo di permanenza in casa o
misure prescrittive specifiche; b) individuazione dei
diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in
relazione alle diverse fattispecie di reato, con
attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione
alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici
per il condannato relativi all’applicazione della stessa;
c) previsione di uno specifico delitto punito con
pena detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di
inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi
connessi alle sanzioni alternative alla detenzione”.
– Si riporta il testo degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti
normativi comunitari): “Art. 5 (Fondo di rotazione). –
1. E’ istituito nell’ambito del Ministero del tesoro –
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2.
Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un
apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato “Ministero del
tesoro – fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie , nel quale sono versate: a) le
disponibilità residue del fondo di cui alla legge
3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere
della data di inizio della operatività del fondo di cui al
comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunità europee per contributo e sovvenzioni a favore
dell’Italia; c) le somme erogate da individuare
annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle
indicazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’art. 2, comma
1, lettera c), nell’ambito delle autorizzazioni di spesa
recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità
di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all’art. 7. 3. Restano salvi i rapporti
finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità
europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui
all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n.
748”. “Art. 21 (Misure di intervento finanziario). – 1.
Quando i decreti delegati di cui alla presente legge
prevedono misure di intervento finanziario non contemplate
da leggi vigenti e non rientranti nell’attività ordinaria
delle amministrazioni statali o regionali competenti, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art.
5”. – Si riporta il testo dell’art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio): “2. I disegni di legge e gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori
spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla
quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione
e delle relative coperture, con la specializzazione, per la
spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali
fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese
in conto capitale, della modulazione relativa agli anni
compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo
in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella
relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la
verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da
adottare con i regolamenti parlamentari”. – La legge
23 agosto 1988, n. 362, reca: “Nuove norme in materia di
bilancio e di contabilità dello Stato”. – Si riporta
il testo dell’art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari): “Art. 9 (Competenze delle regioni
e delle province autonome). – 1. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di competenza esclusiva, possono dare
immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2. Le
regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza
concorrente, possono dare immediata attuazione alle
direttive comunitarie. 2-bis. Le leggi regionali e
provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il
numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero
e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie. 3. La legge comunitaria o altra legge
dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di
competenza regionale indica quali disposizioni di principio
non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e
prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già
emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza
esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province
autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti
della Costituzione e dei rispettivi statuti. 4. In
mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei
commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate
per l’adempimento degli obblighi comunitari dalla legge
dello Stato ovvero dal regolamento di cui all’art. 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle
attività amministrative delle regioni, nelle materie cui
hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di
carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi
della programmazione economica ed agli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali. 6. Fuori dei casi in cui
sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge
nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge
comunitaria, con il regolamento preveduto dall’art. 4, la
funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e’
esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, d’intesa con i Ministri competenti”.
– Si riporta il testo dell’art. 6, primo comma, del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382):
“Art. 6 – Sono trasferite alle regioni in ciascuna
delle materie definite dal presente decreto anche le
funzioni amministrative relative all’applicazione dei
regolamenti della Comunità economica europea nonche’
all’attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo
Stato con legge che indica espressamente le norme di
principio”. – Si riporta il testo dell’art. 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59): “Art. 2 (Rapporti internazionali
e con l’Unione europea). – 1. Lo Stato assicura la
rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il
coordinamento dei rapporti con l’Unione europea. Spettano
allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l’esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull’Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni
altra attività di esecuzione e’ esercitata dallo Stato
ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la
ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme
vigenti e dalle disposizioni del presente decreto
legislativo”.
ART. 3.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1. Il Governo e’ autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell’elenco di cui all’allegato C con uno o piu’ regolamenti
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), e g) del comma 1 dell’articolo
2.
2. Fermo restando il disposto dell’articolo 5, comma 1, della
legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono
altresi’, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di
legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica,
aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell’allegato
C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno
attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo puo’ prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie
individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni
amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai
principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1
dell’articolo 2.
Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400: “2. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”.
– Si riporta il testo dell’art. 5, comma 1, della
citata legge 9 marzo 1989, n. 86: “Art. 5 (Attuazioni
modificative). – 1. Fermo quanto previsto dall’art. 20
della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria
puo’ disporre che, all’attuazione di ciascuna modifica
delle direttive da attuare mediante regolamento a norma
dell’art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4
e 5 del medesimo articolo”.
ART. 4.
(Pubblicazione per l’attuazione di direttive comunitarie in via
amministrativa).
1. All’articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, e successive modificazioni, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive
delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l’elenco di tali
direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta
Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale”.
Note all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art. 10 del d.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana),
cosi’ come modificato dalla presente legge: “Art. 10
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 7, 6, primo
comma, e 8) Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed
agli altri atti normativi statali. – 1. Gli estremi dei
lavori preparatori delle leggi sono pubblicati, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima
parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
mediante annotazione in calce al testo della legge.
2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto
avente contenuto normativo disponga la soppressione,
l’aggiunta o la sostituzione di una o piu’ parole nel corpo
di una preesistente espressione normativa, il Ministro di
grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, in calce al provvedimento modificativo,
anche del nuovo testo, della intera disposizione come
risulta a seguito delle modifiche apportatevi, le quali
sono stampate in modo caratteristico. 3. Quando una
legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga
rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti
disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il
Ministro competente per materia, trasmette, unitamente alla
legge, al decreto o all’atto da pubblicare, il testo delle
norme alle quali e’ operato il rinvio. Queste norme sono
pubblicate, per informazione, nella Gazzetta Ufficiale
unitamente alla legge, al decreto o all’altro atto
normativo. 3-bis. Al fine di agevolare la lettura di
una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli
risultino di particolare complessità in ragione
dell’elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ne predispone, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a
margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in
modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di
essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata
contestualmente alla pubblicazione della legge o dell’atto
normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione stessa. 3-ter. Al fine di agevolare la
conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere
sulle disposizioni dell’ordinamento nazionale, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone, per la
pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale il giorno della scadenza del
termine per l’attuazione di ogni direttiva delle Comunità
europee, un avviso contenente il numero di ciascuna
direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonche’
l’indicazione delle norme adottate per la sua attuazione.
3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle
direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in
via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri predispone l’elenco di tali direttive per la
pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta
Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale”.
– Per il testo dell’art. 14 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all’art. 1.
ART. 5.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e’ delegato ad emanare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via
regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti
alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano già previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega e’ esercitata con decreti legislativi adottati a
norma dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i
decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini
predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di
cui ai commi 2 e 3, il Governo e’ delegato ad emanare disposizioni
per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo
per le violazioni in danno del bilancio dell’Unione europea,
conformemente ai princi’pi e alle indicazioni contenute nella
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonche’
adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in
base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre
1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della
Comunità, la piena applicabilità nell’ordinamento nazionale delle
sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.
Note all’art. 5:
– La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: “Modifiche
al sistema penale”.
ART. 6.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1. Il Governo e’ autorizzato ad emanare, con le modalità di cui
ai commi 2 e 3 o dell’articolo 1, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la
presente legge per il recepimento di direttive comunitarie
coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le
sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa.
ART. 7.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 marzo
1989. n. 86, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Si dà altresi’ conto della legislazione regionale
attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui
all’articolo 9, comma 2-bis”.
Nota all’art. 7:
– Si riporta l’art. 2, comma 3, lett. c), della citata
legge 9 marzo 1989, n. 86: “Art. 1 (Legge comunitaria).
– 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle
politiche comunitarie trasmette alle Camere,
contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e
di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e
delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione
delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità
dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del
Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette
tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle
misure da intraprende per assicurare tale conformità, alle
Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di
ogni opportuna osservazione ed atto d’indirizzo.
2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed
atti d’indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente
per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il
31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, un disegno di legge recante:
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee tale
dicitura e’ completata dall’indicazione: “legge comunitaria
seguita dall’anno di riferimento. 3. Nell’ambito della
relazione al disegno di legge di cui al comma 2:
a) si riferisce sullo stato di conformità
dell’ordinamento interno al diritto comunitario e sullo
stato delle eventuali procedure d’infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da
parte della Repubblica italiana; b) si fornisce
l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via
amministrativa; c) si dà partitamente conto delle
ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive
il cui termine di recepimento e’ già scaduto e di quelle
il cui termine di recepimento scade nel periodo di
riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio
della delega legislativa. Si dà altresi’ conto della
legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie,
fornendo i dati di cui all’art. 9, comma 2-bis”.
ART. 8.
(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19
ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).
1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive
modificazioni, le parole: “concimi CEE” e “concime CEE”, ovunque
ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “concimi
CE” e “concime CE”.
2. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge 19
ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall’articolo 5 del decreto
legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, e’ sostituito dal seguente:
“Alle modifiche dell’allegato 1 A e dell’allegato 3, limitatamente a
quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in
elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati
nell’allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali”.
Note all’art. 8:
– La legge 19 ottobre 1984, n. 748, reca: “Nuove norme
per la disciplina dei fertilizzanti”. – Il decreto
legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, reca: “Attuazione
delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989
e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai concimi”. – Il testo vigente
dell’art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1984, n. 748,
come sostituito dall’art. 5 del succitato decreto
legislativo, come ulteriormente modificato dalla presente
legge, cosi’ recita: “Art. 8 (Concimi). – 1. Concimi
C.E.E. – L’indicazione di “Concime CE puo’ essere usata
unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei “TIPI di
cui all’allegato 1 A della presente legge. Alle modifiche
dell’allegato 1 A e dell’allegato 3, limitatamente a quanto
attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in
elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati
nell’allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali”.
ART. 9.
(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione
controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla
direttiva 75/445/CEE).
1. All’articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n.
269, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), la lettera a) e’ abrogata;
b) al numero 4), le parole: “dagli articoli 3 e 4” sono sostituite
dalle seguenti: “dall’articolo 7-bis”.
2. Il terzo comma dell’articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n.
269, come sostituito dall’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e’ sostituito dal seguente:
“Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai
risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati
materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti
richiesti per l’ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali
materiali potranno essere usati come base per la produzione di
materiale di propagazione controllato”.
Note all’art. 9:
– La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: “Disciplina
della produzione e del commercio di sementi e piante di
rimboschimento”. – Il decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, reca: “Attuazione della
direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione
dei materiali forestali di moltiplicazione”. – Il testo
vigente dell’art. 7, comma 1, della citata legge 22 maggio
1973, n. 269, sostituito dall’art. 2 del succitato d.P.R.,
come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi’
recita: “Art. 7. – Ai fini della presente legge si
intendono per: 1) materiali forestali di base:
a) abrogata; b) per i materiali di
propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in
proporzioni specificate; 2) materiali forestali di
propagazione: a) le sementi di specie forestali: le
infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina
diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le
infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;
b) le parti di piante: le talee, le margotte, le
radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad
esclusione dei piantoni; c) le piante: le piante
di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa,
compresi i piantoni ed i selvaggioni; 3) materiali
forestali di propagazione selezionati: i materiali
provenienti da materiali di base, di cui a precedente punto
1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati
dall’allegato B della presente legge; 4) materiali
forestali di propagazione controllati: i materiali di base
ufficialmente ammessi in conformità di quanto disposto
dall’art. 7-bis della presente legge”. – Il testo
vigente dell’art. 15 della citata legge 22 maggio 1973, n.
269, come sostituito dall’art. 7 del citato d.P.R. 10
maggio 1982, n. 494, come ulteriormente modificato dalla
presente legge, cosi’ recita: “Art. 15. – Per
l’iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti
dalla presente legge, i materiali di base destinati alla
produzione di materiali di propagazione selezionati debbono
rispondere ai requisiti indicati nell’allegato B della
presente legge. Le caratteristiche esteriori dei
materiali forestali di propagazione, su proposta della
commissione di cui al successivo art. 16, saranno stabilite
con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste,
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Per un periodo di durata non superiore a
dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative
si possa desumere determinati materiali di base
soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti
richiesti per l’ammissione di cui agli articoli 7-bis e
7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per
la produzione di materiale di propagazione controllato”.
ART. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di
attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l’igiene
dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia).
1. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e’ sostituito dal seguente:
“3. Il responsabile dell’industria alimentare che esercita
attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e
somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve
tenere a disposizione dell’autorità competente preposta al
controllo, anche in assenza dei manuali di cui all’articolo 4, un
documento contenente l’individuazione, da lui effettuata, delle fasi
critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende
adottare al riguardo, nonche’ le informazioni concernenti
l’applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei
punti critici e i relativi risultati”.
2. All’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, dopo la parola: “comunitarie” sono aggiunte le
seguenti: “,anche su richiesta motivata del responsabile
dell’industria alimentare o del rappresentante di associazione dei
produttori”.
3. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, e’ inserito il seguente:
“ART. 3-bis. (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di
analisi non annessi alle industrie alimentari). – 1. Ove, nell’ambito
della procedura di autocontrollo di cui all’articolo 3, si renda
opportuno, a giudizio del responsabile dell’autocontrollo ed al fine
di verificare la funzionalità e l’efficacia dello stesso, effettuare
controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati
anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle
regioni e province autonome. Copia degli elenchi e’ inviata al
Ministero della sanità.
2. Per l’inserimento nell’elenco di cui al comma 1, il
responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o
provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di
svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di
cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.
3. L’istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della
indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione
strumentale e del personale, nonche’ di copia dell’autorizzazione
rilasciata dall’autorità locale ai fini dell’esercizio del
laboratorio.
4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi
ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova
stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative
standard previste ai punti 1 e 8 dell’allegato II del
decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti
minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di
cui al comma 1, nonche’ di quelli disciplinati da norme specifiche
che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo e sono disciplinate
le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.
6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei
laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi
secondo tariffe stabilite ai sensi dell’articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.
7 Ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di cui all’articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità puo’
effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 5”.
4. Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e’ sostituito dal seguente:
“2. L’Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale
di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di
adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme
contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con
separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1
qualora risulti che il responsabile dell’industria alimentare non ha
provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del
primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore
a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento “.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie
alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla
tipologia di attività, alle dimensioni dell’impresa e al numero di
addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema
Hazard analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti
sono inviati al Ministro della sanità ai fini dell’emanazione degli
opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di
appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993.
6. Al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, le parole: “gli esercizi di vendita al dettaglio di
sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti
esercizi” sono sostituite dalle seguenti: “agli esercizi di
somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari
destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi”.
7. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e
locali, particolari e tradizionali, nonche’ recipienti di lavorazione
e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche
organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di
attuazione delle direttive 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono
essere esportati, ne’ essere oggetto di commercializzazione, fatta
eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di
cui al comma 7, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra
produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli
alimenti tipici al consumatore finale, nell’ambito della provincia
della zona tipica di produzione.
9. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense
devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo
idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari
prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro della sanità puo’ essere disposto il
divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati
dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
11. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’
decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori
di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al
fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone
economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Note all’art. 10:
– Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca:
“Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti
l’igiene dei prodotti alimentari”. – Il testo vigente
dell’art. 3, comma 5, del succitato decreto legislativo,
cosi’ come modificato dalla presente legge, cosi’ recita:
“5. Le industrie alimentari devono attenersi alle
disposizioni di cui all’allegato, fatte salve quelle piu’
dettagliate o rigorose attualmente vigenti purche’ non
costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche
a tali disposizioni possono essere effettuate con
regolamento del Ministro della sanità previo espletamento
delle procedure comunitarie, anche su richiesta motivata
del responsabile dell’industria alimentare o del
rappresentante di associazione dei produttori”. – Il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, reca:
“Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in
materia di ispezione e verifica della buona prassi di
laboratorio”. – L’allegato II del succitato decreto
legislativo riguarda i principi di buona pratica di
laboratorio (BPL). Il punto 1 concerne il campo di
applicazione, mentre il punto 8 concerne i metodi operativi
standard. – L’art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l’attuazione della
manovra di finanza pubblica 1991-1993), cosi’ recita:
“12. Con decreto del Ministro della sanità, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i
diritti spettanti al Ministero della sanità, all’Istituto
superiore di sanità e all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore
economico delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanità e degli Istituti superiori
predetti”. – L’art. 115, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), cosi’ recita: “2. Nelle materie
di cui all’art. 112 sono conferiti tutte le funzioni e i
compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del
presente articolo ne’ disciplinati dagli articoli seguenti
del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
a) – b) (omissis); c) la verifica della
conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria
di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di
produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze
e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto
previsto al comma 3 del presente articolo, nonche’ la
vigilanza successiva, ivi compresa la verifica
dell’applicazione della buona pratica di laboratorio;”.
– L’art. 8 del citato decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, cosi’ come modificato dalla presente legge,
cosi’ recita: “Art. 8 (Sanzioni). – 1. Salvo che il
fatto costituisca reato il responsabile dell’industria
alimentare e’ punito con: a) la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici
milioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 3,
comma 3; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o
non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui
all’art. 3, comma 2, o per l’inosservanza delle
disposizioni di cui all’art. 3, comma 5; c) la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di
ritiro dal commercio previsti dall’art. 3, comma 4.
2. L’Autorità incaricata del controllo deve indicare
nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le
prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il
rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La
stessa Autorità procede con separato provvedimento ad
applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che
il responsabile dell’industria alimentare non ha provveduto
ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del
primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non
inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del
primo accertamento. 3. Il mancato rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione
dell’obbligo di ritiro dal commercio previsto dall’art. 3,
comma 4, e’ punito, se ne deriva pericolo per la salubrità
e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l’arresto fino
ad un anno e l’ammenda da lire seicentomila a lire sessanta
milioni”. – Il testo vigente dell’art. 9, comma 2, del
citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, cosi’
come modificato dalla presente legge, cosi’ recita: “2.
Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I
e II dell’allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per
la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.
59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della
legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche’ per la produzione,
la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi
agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di
sostanze alimentari destinate ad esser somministrate e
vendute nei predetti esercizi, l’autorità sanitaria
competente per territorio tiene conto delle effettive
necessità connesse alla specifica attività”. – L’art.
8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
(Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), cosi’ recita: “Art. 8
(Valorizzazione del patrimonio gastronomico). – 1. Per
l’individuazione dei “prodotti tradizionali , le procedure
delle metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono
pubblicate con decreto del Ministro per le politiche
agricole, d’intesa con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi
dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri
atti, l’elenco dei “prodotti tradizionali . 2. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per le politiche agricole e con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono
definite le deroghe, relative ai “prodotti tradizionali di
cui al comma 1, riguardanti l’igiene degli alimenti,
consentite dalla regolamentazione comunitaria. 3. Allo
scopo di promuovere e diffondere le produzioni
agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per
accrescere le capacità concorrenziali del sistema
agroalimentare nazionale, nell’ambito di un programma
integrato di valorizzazione del patrimonio culturale,
artigianale e turistico nazionale, e’ costituito, senza
oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un
Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro
rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri
per le politiche agricole, per i beni culturali e
ambientali, per l’industria, il commercio e l’artigianato,
per il commercio con l’estero e da quattro rappresentanti
delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. 4. Il Comitato, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, puo’ essere
integrato da rappresentanti di enti ed associazioni
pubbliche o private e da persone particolarmente esperte
nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.
5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida
tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione
italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere
di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini
della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico,
integrato con i riferimenti al patrimonio culturale,
artigianale e turistico”.
ART. 11.
(Modifiche all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre
disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).
1. All’articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile
1975, n. 110, dopo le parole: “modelli anteriori al 1890” sono
aggiunte le seguenti: “fatta eccezione per quelle a colpo singolo”.
2. All’articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, e successive modificazioni, le parole: “le armi ad aria
compressa sia lunghe sia corte” sono sostituite dalle seguenti: “le
armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui
proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule,”.
3. Al fine di pervenire ad un piu’ adeguato livello di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri
Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto
delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro
dell’interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta una disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad
aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all’articolo 34 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas
compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia
cinetica non superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai
seguenti criteri:
a) la verifica di conformità e’ effettuata dalla Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in
particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori
e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al
presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa
e’ utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la
responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che ne
certifica l’energia entro il limite consentito;
b) l’acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente
articolo e’ consentito a condizione che gli acquirenti siano
maggiorenni e che l’operazione sia registrata da parte dell’armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere
a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. E’ fatto divieto di
affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno
nazionale. L’utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e’
consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi
e’ obbligo di autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
L’utilizzo dello strumento e’ consentito esclusivamente a maggiori di
età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la
deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti
di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative
atte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche
sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi
contenuti nel presente articolo.
Note all’art. 11:
– La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: “Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi”. – Il testo
vigente dell’art. 2 della succitata legge, cosi’ come
modificato dalla presente legge cosi’ recita: “Art. 2
(Armi e munizioni comuni da sparo). – Agli stessi effetti
indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo
quanto disposto dal secondo comma dell’articolo stesso sono
armi comuni da sparo: a) i fucili anche
semiautomatici con una o piu’ canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a
caricamento successivo con azione manuale; c) i
fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate,
a caricamento successivo con azione manuale; d) i
fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima
rigata, anche se predisposti per il funzionamento
semiautomatico; e) i fucili e le carabine che
impiegano munizioni a percussione anulare, purche’ non a
funzionamento automatico; f) le rivoltelle a
rotazione; g) le pistole a funzionamento
semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad
avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione
per quelle a colpo singolo. Sono altresi’ armi comuni
da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare
all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino
specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso
di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e
siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da
quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da
sparo quelle denominate “da bersaglio da sala , o ad
emissione di gas, nonche’ le armi ad aria compressa o gas
compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano
un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
consultiva di cui all’art. 6 escluda, in relazione alle
rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa
alla persona. Le munizioni a palla destinate alle armi
da sparo comuni non possono comunque essere costituite con
pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a
carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne’
possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti,
tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano
sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini
scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata
apposita licenza del questore. Le disposizioni del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con
le successive rispettive modificazioni e della presente
legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non
si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e
delle relative munizioni quando il loro impiego e’ previsto
da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando
sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come
strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o
attività di protezione civile”. – L’art. 34 della
succitata legge 18 aprile 1975, n. 110, cosi’ recita:
“Art. 34 (Sanzioni penali). – Le pene stabilite dal
codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, per le contravvenzioni alle norme
concernenti gli esplosivi sono triplicate. In ogni caso
l’arresto non puo’ essere inferiore a tre mesi”.
ART. 12.
(Vendita delle carni equine).
1. All’articolo 30, secondo comma, del regolamento per la
vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20
dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: “,escluse le
equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte”.
2. All’ articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come
sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono
soppresse le parole: “di quelle equine e”.
Note all’art. 12:
– Il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 reca:
“Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria
delle carni”. – Il testo vigente dell’art. 30 del
succitato regio decreto, cosi’ come modificato dalla
presente legge, cosi’ recita: “Art. 30. – E’ vietato di
tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al
libero consumo e carni di bassa macelleria. L’autorità
comunale puo’, invece, autorizzare la vendita nello spaccio
delle carni appartenenti alle diverse specie animali”.
– Il testo vigente dell’art. 3 della legge 4 aprile
1964, n. 171 (Modificazioni al regio decreto-legge
26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita
delle carni fresche e congelate), già modificato dall’art.
1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 e dalla legge
18 marzo 1977, n. 63, come ulteriormente modificato dalla
presente legge, cosi’ recita: “Art. 3. – Negli spacci
destinati alla vendita di carni possono essere vendute
carni fresche, congelate e scongelate, e comunque
preparate, conservate o confezionate, di qualsiasi specie
animale, ad eccezione di quelle di bassa macelleria, che
devono essere vendute in spacci a cio’ esclusivamente
destinati”.
ART. 13.
(Modifica all’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e’ sostituito dal seguente:
“2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale,
ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione,
e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il
cui avvio puo’ essere contestuale alla dichiarazione;
b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di
servizi il cui avvio puo’ avvenire dopo quattro settimane dalla
dichiarazione”.
Nota all’art. 13:
– Il testo vigente dell’art. 25 della legge 24 aprile
1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 1995-1997), come modificato
dalla presente legge, cosi’ recita: “Art. 25 (Sanzioni
per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318). –
1. L’installazione di reti di telecomunicazioni, la loro
fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni
senza la prescritta licenza individuale sono punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. 2. La
prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale,
ove non sia stata presentata o inviata la prescritta
dichiarazione, e’ punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma: a) da lire un milione a lire
sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo’ essere
contestuale alla dichiarazione; b) da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui
avvio puo’ avvenire dopo quattro settimane dalla
dichiarazione. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2,
l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni puo’
provvedere direttamente, a spese del possessore, a
suggellare o a rimuovere l’impianto ritenuto abusivo ed a
sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di
rete. 4. L’effettuazione di servizi in difformità da
quanto sancito nella licenza individuale o
nell’autorizzazione generale e’ punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative
alle licenze individuali e di una somma da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie
relative alle autorizzazioni generali. 5. Nei casi di
cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei
termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e
di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l’autorità
puo’ sospendere, previa contestazione e diffida, il
servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un
massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore
contestazione, l’autorità procede alla revoca della
licenza individuale o dell’autorizzazione generale. Nei
predetti casi l’autorità rimane esonerata da ogni altra
responsabilità nei riguardi di terzi e non e’ tenuta ad
alcun indennizzo nei confronti dell’organismo di
telecomunicazioni. 6. La violazione delle disposizioni
contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e
5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e’
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
7. La violazione delle disposizioni contenute negli
articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi,
1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e’ punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trenta milioni a lire centottanta milioni. 8. La
violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10,
commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e’ punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
dieci milioni a lire cento milioni”.
ART. 14.
(Modifica dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
1. L’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e’ sostituito
dal seguente:
“ART. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e
sulle attestazioni di specificità). – 1. In attuazione di quanto
previsto all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, e all’articolo 14 del regolamento
(CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero
delle politiche agricole e forestali e’ l’autorità nazionale
preposta al coordinamento dell’attività di controllo e’ responsabile
della vigilanza sulla stessa. L’attività di controllo di cui
all’articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
all’articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e’ svolta da
autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati
autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con
decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo
privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei
requisiti relativi a:
a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico
e di mezzi per lo svolgimento dell’attività di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli, di un organismo terzo, quest’ultimo deve soddisfare i
requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli
organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei
quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
C) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli
organismi terzi, accertata successivamente all’autorizzazione in
forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell’autorizzazione all’organismo di
controllo privato puo’ riguardare anche una singola produzione
riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle
politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del
Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo
delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell’articolo 7 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. E’ istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i
requisiti di cui al comma 2, denominato “Elenco degli organismi di
controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la
indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di
specificità (STG)”.
8. La scelta dell’organismo privato e’ effettuata tra quelli
iscritti all’elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni
registrate ai sensi dell’articolo 5 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa
nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi
dell’articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza
dei suddetti soggetti la richiesta e’ presentata dai soggetti
proponenti le registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare
attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l’organismo di controllo
nella corrispondente sezione dell’elenco previsto al comma 7 e
comunicando allo stesso l’inizio della loro attività.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le
province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati
che devono essere iscritti all’elenco di cui al comma 7. Nel caso di
indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell’articolo
10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell’articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono
avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i
requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all’elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell’articolo 11 della legge 9
marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nell’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche
designate possono svolgere la loro attività per una o piu’
produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione
riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e’
soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o
delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra
loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92 e’ soggetta al controllo di uno o piu’
organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate,
competenti per territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati
e’ esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e
dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel
territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro
sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il
silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca. ai
sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall’istituzione dell’elenco di cui al
comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il
bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni
di specificità sono costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del
codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di
valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale
degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono
distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno
rispetto di quanto previsto all’articolo 10 del citato regolamento
(CEE) n. 2081/92 e all’articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni
di cui al presente comma su incarico dell’autorità nazionale
preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non
ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro
attività i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e
svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere
strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento
qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza
igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche
e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l’adozione di delibere con le modalità e i
contenuti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, purche’ rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del
presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla
salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di
specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni,
uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque
vietati dalla legge; tale attività e’ esplicata ad ogni livello e
nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della
trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai
consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, puo’ essere attribuita nei
modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica
sicurezza purche’ essi possiedano i requisiti determinati
dall’articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20
agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo
delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di
agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo
che intervenga espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli
indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati
regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi
collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti,
in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per
l’esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi
medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni
conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del
presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia
garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo
delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività
contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentatività per il
riconoscimento dei consorzi di tutela nonche’ i criteri che
assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei
produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli
organi sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i
loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di
cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente
articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione”.
Note all’art. 14:
– Per il titolo della legge 24 aprile 1998, n. 128, si
veda in note all’art. 13. – L’art. 10. del regolamento
(CEE) n. 2081/92 (in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1992),
cosi’ recita: “Art. 10 – 1. Gli Stati membri provvedono
a che entro sei mesi dell’entrata in vigore del presente
regolamento vi siano strutture di controllo aventi il
compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari
recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti
del disciplinare. 2. La struttura di controllo puo’
essere composta da una o piu’ autorità di controllo
designate e/o da uno o piu’ organismi privati autorizzati a
tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione l’elenco delle autorità e/o degli
organismi autorizzati, nonche’ le loro rispettive
competenze. La Commissione pubblica queste informazioni
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 3. Le
autorità di controllo designate e/o gli organismi privati
devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di
imparzialità nei confronti di ogni produttore o
trasformatore soggetto al controllo e disporre
permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per
assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti
alimentari recanti una denominazione protetta. Se la
struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di
un organismo terzo, quest’ultimo deve offrire le stesse
garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o
gli organismi privati autorizzati sono tuttavia
responsabili, nei confronti dello Stato membro della
totalità dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998,
per ottenere l’autorizzazione dello Stato membro ai fini
del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le
condizioni stabilite nella norma EN 45011 del 26 giugno
1989. 4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o
alimentare recante una denominazione protetta originaria
del suo Stato membro non risponde ai requisiti del
disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli
organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari
provvedimenti per assicurare il rispetto del presente
regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure
adottate nell’esercizio dei controlli. Le decisioni prese
devono essere notificate agli interessati. 5. Qualora
le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano piu’
soddisfatte, lo Stato membro revoca l’autorizzazione
dell’organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione
che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che il produttore che rispetta il presente
regolamento abbia acceso al sistema di controllo. 7. I
costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono
sostenuti da coloro che utilizzano l’attestazione di
specificità”. – L’art. 14. del regolamento (CEE) n.
2082/92 (in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1992), cosi’
recita: “Art. 14. – 1. Gli Stati membri provvedono
affinche’ entro sei mesi dell’entrata in vigore del
presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi
il compito di garantire che i prodotti agricoli e
alimentari recanti un’attestazione di specificità
rispondano ai requisiti del disciplinare. 2. La
struttura di controllo puo’ essere composta da una o piu’
autorità di controllo designate e/o da uno o piu’
organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato
membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
l’elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati,
nonche’ le loro rispettive competenze. La Commissione
pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee. 3. Le autorità di controllo
designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie
sufficienti di obiettività e di imparzialità nei
confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al
controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e
dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti
agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un
attestazione comunitaria di specificità Se la
struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di
un organismo terzo, quest’ultimo deve offrire le stesse
garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o
gli organismi privati autorizzati continuano ad essere
responsabili nei confronti dello Stato membro, della
totalità dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998,
per ottenere l’autorizzazione dello Stato membro ai fini
del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i
requisiti definitivi nella norma EN 45011 del 26 giugno
1989. 4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o
alimentare recante l’attestazione di specificità
rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai
requisiti del disciplinare, le autorità di controllo
designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro
prendono i necessari provvedimenti per assicurare il
rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato
membro delle misure adottate nell’esercizio dei controlli.
Le decisioni prese debbono essere notificate agli
interessati. 5. Qualora le condizioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 non siano piu’ soddisfatte lo Stato membro
revoca l’autorizzazione dell’organismo di controllo. Esso
ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli
organismi autorizzati. 6. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che il produttore che
rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema
di controllo. 7. I costi dei controlli previsti dal
presente regolamento sono sostenuti da coloro che
utilizzano l’attestazione di specificità”. – Il
decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio
1998, reca: “Istituzione del gruppo tecnico di valutazione
degli organismi di controllo privati”. – Si riporta il
testo degli articoli 5 e 17 del successivo regolamento
(CEE) n. 2081/92. “Art. 5. – 1. Solo le associazioni o,
a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura
prevista all’art. 15, le persone fisiche o giuridiche sono
autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione. Ai
fini del presente articolo si intende per “associazioni
qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma
giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di
trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o
al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate
possono far parte dell’associazione. 2. La domanda di
registrazione puo’ essere presentata dalle associazioni o
dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti
agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b). 3.
La domanda di registrazione include segnatamente il
disciplinare di cui all’articolo 4. 4. La domanda di
registrazione e’ inviata allo Stato membro sul cui
territorio e’ situata l’area geografica. 5. Lo Stato
membro verifica che la domanda sia giustificata e qualora
ritenga che i requisiti del presente regolamento siano
soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda,
corredata del disciplinare di cui all’articolo 4 e di
qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la
propria decisione. Nel caso in cui la domanda riguardi una
denominazione che designi anche un’area situata in un altro
Stato membro, quest’ultimo deve essere consultato prima che
venga presa qualsiasi decisione. 6. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per l’osservanza
del presente articolo”. “Art. 17. – 1. Entro un termine
di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore
del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla
Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente
protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema
di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far
registrare a norma del presente regolamento. 2. La
Commissione registra, secondo la procedura prevista
all’articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1
conformi agli articoli 2 e 4. L’art. 7 non si applica.
Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione
nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del
paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione
in merito alla registrazione”. – L’art. 7 del succitato
regolamento (CEE) n. 2082/92, cosi’ recita: “Art. 7. –
1. Solo un’organizzazione e’ autorizzata a inoltrare una
domanda per far registrare la specificità di un prodotto
agricolo o alimentare. 2. La domanda di registrazione,
corredata del disciplinare, e’ inoltrata presso l’autorità
competente dello Stato membro in cui ha sede
l’organizzazione. 3. L’autorità competente trasmette
la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai
requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6. 4. Gli Stati
membri pubblicano, al piu’ tardi alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle
autorità competenti da essi designate e ne informano la
Commissione”. – Si riporta il testo dell’art. 11 della
legge citata, legge 9 marzo 1989, n. 86: “Art. 11
(Inadempimenti delle regioni e province autonome). – 1. Se
l’inadempimento di uno degli obblighi previsti
dall’articolo 1, comma 1, dipende da inattività
amministrativa di una regione o di una provincia autonoma,
il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, d’intesa con il Ministro per gli affari
regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura
prevista dall’articolo 6, terzo comma, del D.P.R 24 luglio
1977, n. 6162. 2. Il Consiglio dei Ministri, con la
deliberazione prevista dall’articolo 6, terzo comma, del
D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 successivamente alla scadenza
del termine assegnato alla regione o alla provincia
autonoma interessata per provvedere, dispone, con le
modalità di cui all’articolo 6, comma 3, della presente
legge, l’intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine
puo’ conferire, con le opportune direttive, i poteri
necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie. 3. La
commissione di cui al comma 2, e’ composta: a) dal
commissario del Governo, che la presiede; b) da un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da
un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;
c) da un terzo membro designato dalla regione o
provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale
designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal
presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della
regione o della provincia, il quale provvede con
riferimento alle categorie di cui alla lettera b). 4.
Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da
personale del commissariato di Governo”. – L’art. 2602
del codice civile, cosi’ recita: “Art. 2602. (Nozione e
norme applicabili). – Con il contratto di consorzio piu’
imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la
disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle
rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente
comma e’ regolato dalle norme seguenti, salve le diverse
disposizioni delle leggi speciali”. – L’art. 11 del
citato decreto legislativo, 30 aprile 1998, n. 173, cosi’
recita: “Art. 11. (Accordi del sistema agroalimentare).
– 1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra
produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una
stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione
geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità
(AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92
e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano
integrati nella stessa filiera di produzione avente la
dicitura di “agricoltura biologica” ai sensi del
regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno
1991, sono approvati dal Ministero per le politiche
agricole. Tali accordi devono essere stipulati per
iscritto, per un periodo determinato che non puo’ essere
superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:
a) una programmazione previsionale e coordinata della
produzione in funzione del mercato; b) un piano di
miglioramento della qualità dei prodotti, avente come
conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;
c) una concentrazione dell’offerta e dell’immissione
sui mercati della produzione degli aderenti. 2. In caso
di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra
produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese
di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni
autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di
produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento
(CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del
regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio
1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui
all’art. 12, destinati a riassorbire una temporanea
sovracapacità produttiva per ristabilire l’equilibrio del
mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le
politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a
superare gli squilibri e non possono in alcun caso
riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi
non puo’ eccedere un anno. 3. Gli accordi di cui ai
commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni
non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi
indicati nei medesimi commi, ne’ possono eliminare la
concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 4. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono
deroghe a quanto previsto dall’art. 2 della legge 10
ottobre 1990. n. 287″. – Il regio decreto 20 agosto
1909, n. 666, reca: “Amministrazione della pubblica
sicurezza: personale civile. Regolamento speciale per gli
ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza”. – L’art.
81 del regolamento approvato con il succitato regio
decreto, cosi’ recita: “Art. 81. -I requisiti
necessari, perche’ possa essere attribuita la qualità di
agente di pubblica sicurezza, a norma dell’art. 43 del
testo unico delle leggi sul personale di pubblica
sicurezza, sono: 1o essere di età maggiore; 2o
saper leggere e scrivere; 3o non essere stati mai
condannati per delitti contro le persone, portanti pene
restrittive della libertà personale oltre un anno, o per
reati per associazione a delinquere, di furto, di
ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa,
appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni
altra specie e sotto qualunque altro titolo del Codice
penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza
o calunnia, per eccitamento all’odio fra le varie classi
sociali, nonche’ per reati contro il buon costume, salvo i
casi di riabilitazione a termine di legge; 4o avere
condotta incensurata”. Nota all’art. 15.
– Si riporta il titolo IV e l’art. 15, della legge 24
luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione
sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al
diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di
servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri
delle Comunità europee), cosi’ come modificati dalla
presente legge:
TITOLO IV
Esercizio della professione negli altri Stati membri delle
comunità europee da parte di odontoiatri iscritti
all’ordine professionale “Art. 15. – Gli odontoiatri
cittadini iscritti all’Ordine professionale di Paesi membri
dell’Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi
membri delle Comunità europee possono, a domanda,
conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano
di appartenenza”.
ART. 15.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409).
1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: “cittadini italiani”
sono sostituite dalle seguenti: “iscritti all’Ordine professionale”;
b) all’articolo 15, la parola: “italiani” e’ sostituita dalle
seguenti: “di Paesi membri dell’Unione europea”.
ART. 16.
(Norme in materia di domicilio professionale).
1. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini
dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o
registri, il domicilio professionale e’ equiparato alla residenza.
ART. 17.
(Piante ornamentali: criteri di delega).
1. L’attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni
concernenti la qualità;
b) individuare organismi abilitati responsabili della
conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per
sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le
prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed
applicare le relative misure sanzionatorie;
d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di
moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire
che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
ART. 18.
(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).
1. L’attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla
quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista
dall’articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di
pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle
procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia
sottoposto un partecipante a tali sistemi;
b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri
operanti nell’ambito dell’Unione europea:
c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento
immessi in un sistema e dell’eventuale compensazione e regolamento
degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare
l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un
sistema ovvero fornite alla Banca d’Italia, alle altre banche
centrali degli Stati membri dell’Unione europea e alla Banca centrale
europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla
sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della
controparte della Banca d’Italia, delle altre banche centrali
nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano
essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;
e) previsione dell’immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca
d’Italia e agli altri Stati membri dell’Unione europea della
sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei
pagamenti di un partecipante ad un sistema;
f) previsione che l’assoggettamento a una procedura concorsuale o
la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui
diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della
sospensione dei pagamenti;
g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva,
per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme
previste dall’ordinamento interno, in particolare in materia di
procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;
h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi
ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di
pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei
quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di
funzionamento di tali sistemi.
ART. 19.
(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della
professione di avvocato).
1. Al fine di facilitare l’attuazione dei principi del diritto
comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali
all’interno del territorio dell’Unione europea e in tema di diritto
allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri
dell’Unione europea in ogni Stato membro dell’Unione, nonche’ al fine
di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon
funzionamento della giustizia, il Governo e’ delegato ad emanare uno
o piu’ decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in
materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai
principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2. L’attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l’informazione del pubblico, per cio’ che concerne la
qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che
esercitano in Italia l’attività con il proprio titolo di origine,
prevedendo che l’attestato previsto dall’articolo 3, comma 2, della
direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la
sua presentazione ai fini dell’iscrizione; che sia menzionata,
relativamente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della
direttiva, l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato
membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto
dall’articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica
dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi
dei suoi membri che operano in Italia;
b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le
condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l’attività in
Italia con il loro titolo professionale di origine l’accesso alle
giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla
difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l’attività in
Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa
con avvocati stabiliti in Italia per cio’ che concerne la
rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le
forme in cui l’intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del
diritto comunitario;
d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del
pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i
professionisti, che gli avvocati che esercitano l’attività in Italia
con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti
all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità
professionale ed eventualmente all’obbligo di affiliarsi a un fondo
di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le
attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti
dall’articolo 6, comma 3, della direttiva;
e) definire, ai fini dell’attuazione dell’articolo 11 della
direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che
regolano le forme e le modalità di esercizio in comune
dell’attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare
l’esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso
vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente
a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale
dell’avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della
società professionale a un concorrente regime di responsabilità e
ai principi di deontologia generali propri delle professioni
intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società
professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle
seguenti regole:
1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo
di iscrizione della società nell’albo professionale e soggezione a
tutti ed ai soli controlli stabiliti per l’esercizio della
professione in forma individuale;
2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno
titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti
al di fuori dei soci stessi;
3) mantenimento dell’esercizio in comune della professione forense
attraverso studi associati;
f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno
Stato membro dell’Unione europea, relativa alla costituzione e
all’attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività
di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per
quanto previsto dall’articolo 11, punto 1), della direttiva, se in
contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall’articolo
11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l’apertura
in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo,
destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in
giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi
generali indicati dalla lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati
sentito il Consiglio nazionale forense.
ART. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, di
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli
animali durante la macellazione o l’abbattimento).
1. Al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 e’ abrogata;
b) all’articolo 7, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Il personale che esegue le operazioni relative allo
stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di
qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale
competente anche attraverso appositi corsi di formazione”;
c) al comma 2 dell’articolo 9, la parola: “bovina” e’ soppressa.
Nota all’art. 20:
– Si riporta, l’art. 7 comma 1, del decreto legislativo
1o settembre 1998, n. 333 (Attuazione della direttiva n.
93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la
macellazione o l’abbattimento), cosi’ come modificato dalla
presente legge: “Art. 7. – 1. Le operazioni di
trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento,
macellazione o abbattimento di animali possono essere
effettuate solo da persone in possesso della preparazione
teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in
modo umanitario ed efficace. Il personale che esegue le
operazioni relative allo stordimento deve essere in
possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato
dalla azienda unità sanitaria locale competente anche
attraverso appositi corsi di formazione”.
ART. 21.
(Modifica all’articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, concernente i dispositivi medici).
1. All’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini di
tale aggiornamento, e’ necessario inviare al Ministero della sanità
una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si
intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle
tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero
della sanità”.
Nota all’art. 21:
– Si riporta l’art. 11, comma 6, del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della
direttiva n. 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici),
cosi’ come modificato dalla presente legge. “6.
Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale
dispositivi “su misura” ha l’obbligo di comunicare l’elenco
di detti dispositivi al Ministero della sanità. Detto
elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla
data di prima notifica. Ai fini di tale aggiornamento, e’
necessario inviare al Ministero della sanità una
dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si
intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale
relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già
comunicati al Ministero della sanità”.
ART. 22.
(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).
1. L’attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14
dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce
l’obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,
sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di
scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell’Accordo relativo
ad un programma internazionale per l’energia, approvato con legge 7
novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in
caso di emergenza;
b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni
sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la
trasparenza dei costi e l’accessibilità di tali informazioni alle
parti interessate;
c) potenziare, da parte del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, il sistema di vigilanza e controllo
delle scorte, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
d) prevedere la possibilità di dedurre dall’obbligo di
mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la
parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio
di estrazione nazionale.
Nota all’art. 22:
– La legge 7 novembre 1977, n. 883 reca: “Approvazione
ed esecuzione dell’accordo relativo ad un programma
internazionale per l’energia, firmato a Parigi il
18 novembre 1974”.
ART. 23.
(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri
di delega).
1. L’attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26
ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull’impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi
geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la
salute umana e per l’ambiente;
b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati;
c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per
l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
d) prevedere l’elaborazione di piani di emergenza relativi al
rilascio accidentale nell’ambiente di agenti biologici e di
microrganismi geneticamente modificati;
e) prevedere misure adeguate per il controllo dell’eliminazione
del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi
geneticamente modificati;
f) recepire il completamento dell’allegato II, parti B e C, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 20-bis, introdotto dalla
direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell’ambiente;
g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 91.
Nota all’art. 23:
Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 reca:
“Attuazione della direttiva n. 90/219/CEE concernente
l’impiego confinato di microorganismi geneticamente
modificati”.
ART. 24.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. All’articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come
modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: “Ministro
competente per le politiche comunitarie” sono sostituite dalla
seguente: “Governo”.
Nota all’art. 24:
– Si riporta l’art. 7, comma 1, della citata legge, 9
marzo 1989, n. 86, cosi’ come modificato dalla presente
legge: “Art. 7. (Relazione annuale al Parlamento). – 1.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al
Parlamento una relazione sui seguenti temi: a) gli
sviluppi del processo di integrazione europea, con
particolare riferimento alle attività del Consiglio
dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alle
relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione
nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli
orientamenti generali delle politiche dell’Unione;
b) la partecipazione dell’Italia al processo
normativo comunitario con l’esposizione dei princi’pi e
delle linee caratterizzanti della politica italiana nei
lavori preparatori all’emanazione degli atti normativi
comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo
su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti
normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti
normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione
economica e sociale e l’andamento dei flussi finanziari
verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento
anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità
europee per cio’ che concerne l’Italia”.
ART. 25.
(Modifiche del capo XIV-bis del codice civile).
1. Al primo comma dell’articolo 1469-bis del codice civile le
parole: “,che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi,” sono soppresse.
2. All’articolo 1469-quater del codice civile e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
“La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi
di cui all’articolo 1469-sexies”.
3. Al quinto comma dell’articolo 1469. quinquies del codice civile
le parole: “dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti:
“dal presente capo”.
Note all’art. 25:
– Si riporta l’art. 1469-quater del codice civile,
cosi’ come modificato dalla presente legge: Art.
1469-quater (Forma e interpretazione). – Nel caso di
contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano
proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono
sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale
l’interpretazione piu’ favorevole al consumatore. La
disposizione di cui al secondo comma non si applica nei
casi di cui all’articolo 1469-sexies”. – Si riporta
l’art. 1469-quinquies del codice civile, cosi’ come
modificato dalla presente legge: “Art. 1469-quinquies
(Inefficacia). – Le clausole considerate vessatorie ai
sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci
mentre il contratto rimane efficace per il resto. Sono
inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di
trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: 1)
escludere o limitare la responsabilità del professionista
in caso di morte o danno alla persona del consumatore,
risultante da un fatto o da un’omissione del
professionista; 2) escludere o limitare le azioni del
consumatore nei confronti del professionista o di un’altra
parte in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista; 3)
prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole
che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere
prima della conclusione del contratto. L’inefficacia
opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo’ essere
rilevata d’ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto
di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha
subito in conseguenza della declaratoria d’inefficacia
delle clausole dichiarate abusive. E’ inefficace ogni
clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario,
abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente capo laddove il contratto presenti
un collegamento piu’ stretto con il territorio di uno Stato
membro dell’Unione europea”.
ART. 26.
(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti
ad un gruppo assicurativo: criteri di delega).
1. L’attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, e’ informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese
partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in
imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un’impresa
partecipante nell’impresa di assicurazione, prevedendo che dalla
vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur
facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in
cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni
necessarie all’esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le
disposizioni dell’Allegato I, punto 2.5 e dell’Allegato II, punto 4,
della direttiva;
b) prevedere che un’impresa possa essere esclusa dalla vigilanza
supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP), quando:
1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo
scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
2) e’ inopportuno o fuorviante considerare la situazione
finanziaria di un’impresa rispetto allo scopo della vigilanza
supplementare sul gruppo assicurativo;
c) prevedere le misure necessarie affinche’ l’ISVAP possa
coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell’Unione
europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità
deve essere demandata la vigilanza supplementare allorche’ imprese
autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima
impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;
d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un
gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno
per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini
dell’esercizio della vigilanza supplementare;
e) prevedere che l’ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per
l’esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non
assicurative del gruppo;
f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle
operazioni all’interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei
principi generali fissati dalla direttiva;
g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga
adottato il metodo basato sui conti consolidati. L’ISVAP puo’
tuttavia autorizzare o imporre l’applicazione di uno degli altri due
metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi
generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;
h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e
II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli
obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;
i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di
riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in
considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di
solvibilità in tale Paese, purche’ siano comparabili con quelli
previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.
ART. 27.
(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come
modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in
materia di specialità medicinali).
1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178, come modificato dal
decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “di ciascun medicinale”
sono sostituite dalle seguenti: “di specialità medicinali”;
b) all’articolo 4, comma 2, e’ aggiunta la seguente lettera:
“b-bis) siano iscritti all’albo professionale”;
c) all’articolo 24, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità puo’
sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di
tempo non superiore a sei mesi.”;
d) all’articolo 25, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all’immissione
in commercio non si applicano ai medicinali industriali:
a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;
b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata,
il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o
della struttura alla quale e’ preposto, sotto la sua diretta e
personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le
disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall’articolo 5
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.”;
e) all’articolo 25, comma 5, le parole da: “Nell’ipotesi
disciplinata” fino a: “su ordinazione del medico;” sono sostituite
dalle seguenti: “Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore
e’ tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le
preparazioni effettuate;”;
f) all’articolo 25, comma 7, all’alinea, le parole da: “destinati”
fino a: “trenta giorni” sono soppresse;
g) all’articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono
aggiunte le seguenti parole: “purche’ destinati ad un trattamento
terapeutico non superiore a trenta giorni;”.
Nota all’art. 27:
– Si riportano gli articoli 2, comma 1, 4, comma 2, 24,
comma 2 e 25, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante “Recepimento
delle direttive della Comunità economica europea in
materia di specialità medicinali”, cosi’ come modificati
dalla presente legge: “Art. 2. (Autorizzazione alla
produzione di specialità medicinali). – 1. Nessuno puo’
produrre anche a solo scopo di esportazione, una
specialità medicinale senza l’autorizzazione del Ministero
della sanità, la quale e’ rilasciata previa verifica
ispettiva diretta ad accertare che lo stabilimento disponga
di personale e di mezzi tecnico-industriali adeguati per la
preparazione, il controllo e la conservazione di
specialità medicinali in conformità alla documentazione
fornita dal richiedente, e che sia diretto da persona
avente i requisiti prescritti dall’art. 4”. “Art. 4.
(Requisiti e compiti del direttore tecnico). – 1.
(Omissis). 2. Egli deve essere scelto fra soggetti che
abbiano i seguenti requisiti: a) siano in possesso
del diploma di laurea in farmacia, o in chimica, o in
chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica
industriale; ove nello stabilimento si effettuino
produzione e controllo dei prodotti di cui agli articoli 20
e 22 e’ ritenuto valido anche il possesso del diploma di
laurea in scienze biologiche; la formazione a livello
universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e
pratici delle seguenti discipline di base e il superamento
dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale
ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica
farmaceutica, compresa l’analisi dei medicinali, biochimica
generale e applicata, fisiologia, microbiologia,
farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia,
farmacognosia. L’equivalenza di insegnamenti analoghi
impartiti in corsi di laurea diversi e’ stabilita con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio
universitario nazionale; con le stesse modalità potrà
essere riconosciuta l’equivalenza alle lauree sopra
indicate, in relazione ai requisiti richiesti, delle lauree
in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria nonche’,
a tutti gli effetti, della laurea in scienze biologiche;
b) abbiano svolto attività pratica concernente
analisi qualitative di medicinali, analisi quantitative di
principi attivi, prove e verifiche necessarie per garantire
la qualità dei farmaci, per un periodo di almeno due anni
in imprese autorizzate alla fabbricazione di medicinali;
b-bis) siano iscritti all’albo professionale”.
“Art. 24 (Sanzioni amministrative). – 1. (Omissis). 2.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 4, comma 5,
il direttore tecnico soggiace alla sanzione amministrativa
da lire duecentomila a lire un milioneduecentomila. La
sanzione e’ raddoppiata in caso di violazione dell’obbligo
di cui alla lettera e) del comma citato. In tale ipotesi,
inoltre, il Ministero della sanità puo’ sospendere il
direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di
tempo non superiore a sei mesi”. “Art. 25. (Ambito di
applicazione del decreto). – (Omissis). 4. Parimenti le
disposizioni sulla autorizzazione all’immissione in
commercio non si applicano ai medicinali industriali:
a) preparati per essere destinati ad esclusiva
esportazione; b) preparati su richiesta del medico,
scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad
utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura
alla quale e’ preposto, sotto la sua diretta e personale
responsabilità; a tale ipotesi si applicano le
disposizioni previste per le preparazioni magistrali
dall’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94. 5. Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il
produttore e’ tenuto a comunicare subito al Ministero della
sanità le preparazioni effettuate; e’ fatto divieto al
produttore di sollecitare in qualunque modo, anche
attraverso informazione scientifica sulle caratteristiche
dei medicinali, le richieste del medico. 6. (Omissis).
7. Le disposizioni dell’art. 6 e quelle
sull’autorizzazione all’immissione in commercio non si
applicano, fatto in ogni caso salvo quanto disposto dal
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, ai quantitativi di medicinali:
a) che vengano personalmente portati dal viaggiatore
al momento dell’ingresso nel territorio nazionale purche’
destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a
trenta giorni”.
Art. 28.
(Modifiche all’articolo 1746 del codice civile, in materia di
responsabilità dell’agente).
1. Nel secondo comma dell’articolo 1746 del codice civile, dopo la
parola: “commissionario” sono inserite le seguenti: “ad eccezione di
quelli di cui all’articolo 1736”.
2. Dopo il secondo comma dell’articolo 1746 del codice civile e’
inserito il seguente:
“E’ vietato il patto che ponga a carico dell’agente una
responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo.
E’ pero’ consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta
in volta la concessione di una apposita garanzia da parte
dell’agente, purche’ cio’ avvenga con riferimento a singoli affari,
di particolare natura ed importo, individualmente determinati;
l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare piu’
elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo
avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito
corrispettivo”.
Nota all’art. 28:
– Si riporta l’art. 1746 del codice civile, cosi’ come
modificato dalla presente legge: “Art. 1746. (Obblighi
dell’agente). – L’agente deve adempiere l’incarico
affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e
fornire al preponente le informazioni riguardanti le
condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni
altra informazione utile per valutare la convenienza dei
singoli affari. Egli deve altresi osservare gli
obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di
quelli di cui all’articolo 1736 in quanto non siano esclusi
dalla natura del contratto di agenzia. E’ vietato il
patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità,
anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. E’
pero’ consentito eccezionalmente alle parti di concordare
di volta in volta la concessione di una apposita garanzia
da parte dell’agente, purche’ cio’ avvenga con riferimento
a singoli affari, di particolare natura ed importo,
individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto
dall’agente non sia di ammontare piu’ elevato della
provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe
diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito
corrispettivo”.
ART. 29.
(Poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).
1. Il comma 2 dell’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
e’ sostituito dal seguente:
“2. Per l’assolvimento dell’incarico di cui al comma 1, da
espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria,
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei
poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in
caso di opposizione dell’impresa interessata e su richiesta della
Commissione delle Comunità europee, puo’ chiedere l’intervento della
Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi
dei poteri d’indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento
dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi”.
Nota all’art. 29:
– La legge 6 febbraio 1996, n. 52 reca: “Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria
1994”.
ART. 30.
(Tutela degli interessi finanziari comunitari).
1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari
comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli
interessi finanziari nazionali, conformemente all’articolo 280 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i
militari della Guardia di finanza, per l’accertamento e la
repressione delle violazioni in danno dell’Unione europea e di quelle
lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono
avvalendosi dei poteri d’indagine attribuiti alla Guardia di finanza
ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 dicembre 1999
CIAMPI
D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Nota all’art. 30:
– La legge 16 giugno 1998, n. 209 reca: “Ratifica ed
esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il
Trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono
le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato
e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997”.
Nota unica relativa agli allegati A, B, C:
La direttiva 95/5/CE e’ pubblicata in G.U.C.E. L 43 del
14 febbraio l997. La direttiva 97/63/CE e’ pubblicata
in G.U.C.E. L 335 del 6 dicembre 1997. La direttiva
66/404/CEE e’ pubblicata in G.U.C.E. L 125 dell’11 luglio
1966. La direttiva 75/445/CEE e’ pubblicata in G.U.C.E.
L 196 del 26 luglio 1975. La direttiva 93/43/CEE e’
pubblicata in G.U.C.E. L 175 del 19 luglio 1993. La
direttiva 96/3/CE e’ pubblicata in G.U.C.E. L 21 del
27 gennaio 1996. La direttiva 91/477/CEE e’ pubblicata
in G.U.C.E. L 256 del 13 settembre 1991. La direttiva
98/56/CE e’ pubblicata in G.U.C.E. L 226 del 13 agosto
1998. La direttiva 98/26/CE e’ pubblicata in G.U.C.E. L
166 dell’11 giugno 1998. La direttiva 98/5/CE e’
pubblicata in G.U.C.E. L 77 del 14 marzo 1998. La
direttiva 93/119/CE e’ pubblicata in G.U.C.E. L 340 del
31 dicembre 1993. La direttiva 98/93/CE e’ pubblicata
in G.U.C.E. L 358 del 31 dicembre 1998. La direttiva
68/414/CEE e’ pubblicata in G.U.C.E. L 308 del 23 dicembre
1968. La direttiva 98/81/CE e’ pubblicata in G.U.C.E. L
330 del 5 dicembre 1998. La direttiva 90/219/CEE e’
pubblicata in G.U.C.E. L 117 del-l’8 maggio 1990 La
direttiva 98/78/CE e’ pubblicata in G.U.C.E. L 330 del
5 dicembre 1998. Elenco delle direttive comunitarie,
attuate o da attuare in via amministrativa, da pubblicare
ai sensi dell’articolo 10, comma 3-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e
successive modificazioni. 98/37/CE: direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine. 98/47/CE:
direttiva della Commissione, del 25 giugno 1998, recante
iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina)
nell’allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
relativa all’immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari. 98/53/CE: direttiva della Commissione,
del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di
campioni e metodi d’analisi per il controllo ufficiale dei
tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti
alimentari. 98/54/CE: direttiva della Commissione, del
16 luglio 1998, recante modifica delle direttive
71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva
75/84/CEE. 98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17
luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa
alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a
porti marittimi della Comunità o che ne escono e che
trasportano merci pericolose o inquinanti. 98/57/CE:
direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la
lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
98/61/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva
97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di
operatore e la preselezione del vettore. 98/62/CE:
ventitreesima direttiva della Commissione, del 3 settembre
1998, recante adeguamento al progresso tecnico degli
allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
98/64/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre
1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la
determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse
grezze e dell’olaquindox negli alimenti per gli animali e
che modifica la direttiva 71/393/CEE. 98/65/CE:
direttiva della Commissione del 3 settembre 1998, che
adegua il progresso tecnico la direttiva del Consiglio
82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle
miniere grisutose. 98/66/CE: direttiva della
Commissione del 4 settembre 1998, che modifica la direttiva
95/31/CE e stabilisce i requisiti di purezza specifici per
gli edulcoranti per uso alimentare. 98/68/CE: direttiva
della Commissione del 10 settembre 1998, che stabilisce il
modello di documento di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonche’ talune
modalità relative ai controlli, all’entrata nella
Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi
terzi. 98/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da
adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei
veicoli a motore e recante modificazione della direttiva
70/220/CEE del Consiglio. 98/70/CE: direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998,
relativa alla qualità della benzina e dei combustibili
diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE
del Consiglio. 98/72/CE: direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica
la direttiva 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari
diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. 98/73/CE:
direttiva della Commissione, del 18 settembre 1998, recante
XXIV adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze
pericolose. 98/74/CE: direttiva della Commissione del
1o ottobre 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le
navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne
escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
98/75/CE: direttiva della Commissione del 1o ottobre
1998, recante aggiornamento dell’elenco degli enti
disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE concernente il
transito di energia elettrica sulle grandi reti.
98/77/CE: direttiva della Commissione del 2 ottobre
1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva
79/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative a misure da
adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni da
veicoli a motore. 98/82/CE: direttiva della Commissione
del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle
direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del
Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di
antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e
nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
98/86/CE: direttiva della Commissione dell’11 novembre
1998, recante modifica della direttiva 96/77/CE della
Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici
per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti. 98/88/CE: direttiva della Commissione del
13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per
l’identificazione a microscopio e la stima dei costituenti
di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale
degli alimenti per animali. 98/89/CE: direttiva della
Commissione del 20 novembre 1998, che adegua il progresso
tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio relativa alla
velocità massima per costruzione e alle piattaforme di
carico dei trattori agricoli o forestali a ruote.
98/90/CE direttiva della Commissione del 30 novembre
1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva
70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi. 89/91/CE: direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998,
riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati
a trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la
direttiva 70/156/CEE relativa all’omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi. 98/98/CE: direttiva della
Commissione del 15 dicembre 1998, recante XXV adeguamento
al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle
sostanze pericolose. 98/100/CE: direttiva della
Commissione del 21 dicembre 1998, che modifica la direttiva
92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette
esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella
Comunità. 98/101/CE: direttiva della Commissione del
22 dicembre 1998, che adegua il progresso tecnico la
direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed
agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)
97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.
98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che
prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa
alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori
subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno
della Comunità europea.
98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che
modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o
di parti di stabilimenti.
98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa
all’estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l’onere della
prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali.
98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998, che
modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l’accesso alla professione
di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche’ il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998,
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei
servizi di accesso condizionato.
98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che
modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l’obbligo per gli
Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati
con radiazioni ionizzanti.
99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e
loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che
modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi
nell’alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni
prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali, 95/53/CE, che
fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli ufficiali
nel settore dell’alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di
taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore
dell’alimentazione degli animali.
1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danni da prodotti difettosi.
1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa
a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di
sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da
passeggeri adibiti a servizi di linea.
1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che
modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione
ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti
mutageni.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui
e’ stata acquistata la qualifica.
98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori.
98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale.
98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio,
relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi.
98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le
ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al
coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che modifica l’articolo 12 della direttiva 77/780/CEE
del Consiglio relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi
e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e
III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di
solvibilità degli enti creditizi e l’articolo 2 e l’allegato II
della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all’adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante
la protezione degli animali negli allevamenti.
98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi.
98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che
modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la
libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli.
98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che
modifica la direttiva 90/219/CEE sull’impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati.
98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che
modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno,
le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle
piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la
commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di
piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi – seme di
patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole. 98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998,
recante modifica, tra l’altro, per quanto riguarda le ispezioni sul
campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE,
66/402/CEE, 66/403/ CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi
di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi – seme di
patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole.
99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che
introduce deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 7 della
direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda
l’etichettatura dei prodotti alimentari.
ALLEGATO C
(Articolo 3)
98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che
modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare.
99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe’ e agli estratti di
cicoria.
1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che
modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli
altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che
modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e
alimenti di proseguimento.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5619):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D’alema) e dal Ministro per le politiche comunitarie
(Letta) il 29 gennaio 1999.
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell’Unione
europea), in sede referente, il 10 febbraio 1999, con
pareri delle commissioni I, II, III, V, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione il 2, 3, 4, 11, 18, 23
e 24 marzo 1999.
Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1999 (atto n.
5619/A – relatore on. Bova).
Esaminato in aula il 30 aprile 1999, 25 maggio 1999 ed
approvato il 26 maggio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4057):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali)
in sede referente, l’11 giugno 1999, con pareri delle
commissioni 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della giunta
affari Comunità europee e parlamentare questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione l’8, 15, 27, 28 e 29
luglio 1999.
Relazione scritta annunciata il 14 settembre 1999 (atto
n. 4057/A – relatore sen. Besostri).
Esaminato in aula il 15 e 16 settembre 1999 ed
approvato, con modificazioni, il 22 settembre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5619/B):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell’unione
europea), in sede referente, il 27 settembre 1999, con
pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI,
XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione il 13, 19, 20 e 27
ottobre 1999.
Relazione scritta annunciata l’11 novembre 1999 (atto
n. 5619/C – relatore on. Bova).
Esaminato in aula il 15 novembre 1999, ed approvato,
con modificazioni, il 30 novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4057/B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 7 dicembre 1999, con il parere delle
commissioni 2a, 5a, 9a, 10a, 12a, della giunta affari
Comunità europee e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 9 e 14 dicembre 1999.
Esaminato in aula ed approvato, il 16 dicembre 1999.