Legge 21 dicembre 1999, n. 526

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti all’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999.

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Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18- 01- 2000

testo della legge in formato pdf

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie).
1.  Il Governo e’ delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese nell’elenco di cui all’allegato B sono trasmessi,
dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da
disposizioni  di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l’espressione  di  tali  pareri, alla Camera dei deputati e al Senato
della  Repubblica  perche’  su  di  essi sia espresso, entro quaranta
giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  delle Commissioni
competenti  per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il
parere  delle  Commissioni  scada  nei trenta giorni che precedono la
scadenza  dei  termini  previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il  Governo  puo’ emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1
5.  Il termine per l’esercizio della delega per l’attuazione della
direttiva 97/5/CE e’ di sei mesi.
Avvertenza:
Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e’ stato redatto
dall’amministrazione  competente  per  la materia, ai sensi
dell’art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunità
europee  (GUCE),  nella  nota  finale  unica  relativa agli
allegati A, B, C. Nota all’art. 1:
– L’art.   14   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
(Disciplina  dell’attività  di Governo e ordinamento della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  cosi’  recita:
“Art.   14   (Decreti  legislativi).  –  1.  I  decreti
legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell’art. 76
della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
Repubblica  con la denominazione di “decreto legislativo” e
con   l’indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge   di  delegazione.      2. L’emanazione  del  decreto
legislativo  deve  avvenire  entro il termine fissato dalla
legge  di  delegazione;  il  testo  del decreto legislativo
adottato  dal  Governo  e’  trasmesso  al  Presidente della
Repubblica,  per  la  emanazione, almeno venti giorni prima
della   scadenza.       3. Se   la  delega  legislativa  si
riferisce   ad   una   pluralità   di   oggetti   distinti
suscettibili   di  separata  disciplina,  il  Governo  puo’
esercitare  mediante  piu’  atti  successivi per uno o piu’
degli  oggetti  predetti.  In  relazione  al termine finale
stabilito  dalla  legge  di delegazione, il Governo informa
periodicamente    le   Camere   sui   criteri   che   segue
nell’organizzazione  dell’esercizio della delega.     4. In
ogni  caso, qualora il termine per l’esercizio della delega
ecceda  i  due  anni,  il Governo e’ tenuto a richiedere il
parere  delle  Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il
parere  e’  espresso dalle Commissioni permanenti delle due
Camere   competenti  per  materia  entro  sessanta  giorni,
indicando  specificamente  le  eventuali  disposizioni  non
ritenute  corrispondenti  alle  direttive  della  legge  di
delegazione.  Il  Governo,  nei  trenta  giorni successivi,
esaminato  il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e
con  eventuali  modificazioni, i testi alle Commissioni per
il  parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni”.
ART. 2.
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi stabiliti
negli  articoli  seguenti  ed  in  aggiunta  a quelli contenuti nelle
direttive  da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all’articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a)   le  amministrazioni  direttamente  interessate  provvederanno
all’attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b)  per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente, dell’ammenda fino a lire 200 milioni e
dell’arresto  fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  generali  dell’ordinamento interno. In tali casi
saranno previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l’interesse
protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni  che  rechino  un  danno di particolare gravità. E’ fatta
salva  la  previsione  delle sanzioni alternative o sostitutive della
pena  detentiva  di  cui  all’articolo 10, comma 1, lettera a), della
legge  25  giugno  1999,  n.  205.  La  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a
lire  200  milioni  sarà  prevista  per  le  infrazioni che ledano o
espongano  a  pericolo  interessi  diversi  da quelli sopra indicati.
Nell’ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate  saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della
diversa  potenzialità  lesiva  dell’interesse  protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del
colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di
prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche’   del   vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole o alla persona
o  ente  nel  cui  interesse  egli agisce. In ogni caso, in deroga ai
limiti  sopra  indicati,  per  le  infrazioni  alle  disposizioni dei
decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative
identiche  a  quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti
per  le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto
alle infrazioni medesime;
d)  eventuali  spese  non  contemplate  da leggi vigenti e che non
riguardano  l’attività  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  potranno  essere  previste  nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
fondi  già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà
a  norma  degli  articoli  5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando  altresi’ il disposto dell’articolo 11-ter, comma 2, della
legge  5  agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
già  attuate  con  legge  o decreto legislativo si procederà, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)  i  decreti  legislativi  assicureranno in ogni caso che, nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia  pienamente  conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell’esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l’articolo 6,
primo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616, e l’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2.  Nell’attuazione  delle  normative  comunitarie,  gli  oneri di
prestazioni  e  controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in
applicazione  delle  normative  medesime  sono  posti  a  carico  dei
soggetti  interessati  in  relazione al costo effettivo del servizio,
ove  cio’  non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Note all’art. 2:
– L’art. 10 comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205
(Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
e  modifiche al sistema penale e tributario), cosi’ recita:
“Art.  10.  (Sanzioni  alternative  alla detenzione). –
1. Il  Governo  e’  delegato  ad  adottare, entro otto mesi
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla
detenzione,   secondo   i   seguenti   principi  e  criteri
direttivi:        a) per  i reati di cui al libro terzo del
codice penale nonche’ per le altre contravvenzioni previste
da    leggi   speciali,   non   trasformate   in   illeciti
amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di
sanzioni  alternative  alla  detenzione o sostitutive della
medesima  detenzione, quali la prestazione di attività non
retribuita a favore della collettività o di altre forme di
lavoro  sostitutivo,  l’obbligo  di  permanenza  in  casa o
misure  prescrittive specifiche;      b) individuazione dei
diversi  tipi  di  sanzioni  di  cui  alla  lettera  a)  in
relazione   alle   diverse   fattispecie   di   reato,  con
attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione
alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici
per  il  condannato relativi all’applicazione della stessa;
c) previsione  di  uno  specifico  delitto punito con
pena  detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di
inosservanza  o  di  violazione  reiterata  degli  obblighi
connessi   alle   sanzioni  alternative  alla  detenzione”.
– Si riporta il testo degli articoli 5 e 21 della legge
16  aprile  1987,  n.  183  (Coordinamento  delle politiche
riguardanti   l’appartenenza   dell’Italia  alle  Comunità
europee  ed  adeguamento dell’ordinamento interno agli atti
normativi  comunitari):     “Art. 5 (Fondo di rotazione). –
1.  E’  istituito  nell’ambito  del  Ministero del tesoro –
Ragioneria  generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell’art.  9  della legge 25 novembre 1971, n. 1041.     2.
Il  fondo  di  rotazione  di cui al comma 1 si avvale di un
apposito  conto  corrente  infruttifero,  aperto  presso la
tesoreria  centrale  dello  Stato denominato “Ministero del
tesoro   –   fondo  di  rotazione  per  l’attuazione  delle
politiche comunitarie , nel quale sono versate:       a) le
disponibilità   residue   del  fondo  di  cui  alla  legge
3 ottobre  1977,  n.  863,  che viene soppresso a decorrere
della data di inizio della operatività del fondo di cui al
comma  1;       b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunità  europee  per  contributo  e sovvenzioni a favore
dell’Italia;         c) le  somme  erogate  da  individuare
annualmente  in sede di legge finanziaria, sulla base delle
indicazioni   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’art. 2, comma
1,  lettera  c),  nell’ambito delle autorizzazioni di spesa
recate  da disposizioni di legge aventi le stesse finalità
di  quelle  previste  dalle  norme  comunitarie da attuare;
d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di   cui   all’art.  7.      3. Restano  salvi  i  rapporti
finanziari   direttamente  intrattenuti  con  le  Comunità
europee  dalle  amministrazioni  e  dagli  organismi di cui
all’art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
16 aprile  1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n.
748”.     “Art. 21 (Misure di intervento finanziario). – 1.
Quando  i  decreti  delegati  di  cui  alla  presente legge
prevedono  misure di intervento finanziario non contemplate
da  leggi vigenti e non rientranti nell’attività ordinaria
delle  amministrazioni  statali  o regionali competenti, si
provvede  a  carico  del fondo di rotazione di cui all’art.
5”.      –  Si  riporta il testo dell’art. 11-ter, comma 2,
della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di   contabilità   generale  dello  Stato  in  materia  di
bilancio):      “2. I disegni di legge e gli emendamenti di
iniziativa  governativa  che  comportino  nuove  o maggiori
spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti  e  verificata  dal  Ministero del tesoro, sulla
quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione
e delle relative coperture, con la specializzazione, per la
spesa  corrente e per le minori entrate degli oneri annuali
fino  alla  completa attuazione delle norme e, per le spese
in  conto  capitale,  della  modulazione relativa agli anni
compresi  nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo
in   relazione   agli   obiettivi  fisici  previsti.  Nella
relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la
verifica  tecnica  in sede parlamentare secondo le norme da
adottare  con  i  regolamenti parlamentari”.     – La legge
23 agosto  1988,  n.  362, reca: “Nuove norme in materia di
bilancio  e  di contabilità dello Stato”.     – Si riporta
il testo dell’art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme
generali   sulla  partecipazione  dell’Italia  al  processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari):     “Art. 9 (Competenze delle regioni
e  delle  province  autonome).  –  1. Le  regioni a statuto
speciale  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano,
nelle   materie   di  competenza  esclusiva,  possono  dare
immediata  attuazione alle direttive comunitarie.     2. Le
regioni,  anche a statuto ordinario, e le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie  di  competenza
concorrente,   possono   dare   immediata  attuazione  alle
direttive  comunitarie.      2-bis. Le  leggi  regionali  e
provinciali  di  cui  ai  commi  1 e 2 recano nel titolo il
numero  identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero
e  gli  estremi  di  pubblicazione  di  ciascuna legge sono
comunicati  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri –
Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
comunitarie.      3. La  legge  comunitaria  o  altra legge
dello  Stato  che  dia attuazione a direttive in materia di
competenza regionale indica quali disposizioni di principio
non  sono  derogabili  dalla legge regionale sopravvenuta e
prevalgono  sulle contrarie disposizioni eventualmente già
emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza
esclusiva,  le  regioni  a  statuto  speciale e le province
autonome  si  adeguano  alla  legge  dello Stato nei limiti
della  Costituzione  e  dei  rispettivi  statuti.     4. In
mancanza  degli  atti normativi della Regione, previsti nei
commi  1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate
per  l’adempimento  degli  obblighi  comunitari dalla legge
dello  Stato  ovvero  dal  regolamento  di  cui all’art. 4.
5. La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
attività  amministrative  delle regioni, nelle materie cui
hanno   riguardo  le  direttive,  attiene  ad  esigenze  di
carattere  unitario,  anche  in  riferimento agli obiettivi
della  programmazione  economica  ed agli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali.     6. Fuori dei casi in cui
sia  esercitata  con legge o con atto avente forza di legge
nei  modi  indicati  dal  comma 3 o, sulla base della legge
comunitaria,  con  il regolamento preveduto dall’art. 4, la
funzione  di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e’
esercitata   mediante   deliberazione   del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,   o  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie, d’intesa con i Ministri competenti”.
–  Si  riporta  il  testo dell’art. 6, primo comma, del
d.P.R.  24 luglio  1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui  all’art.  1  della  legge  22  luglio  1975,  n. 382):
“Art.  6  –  Sono  trasferite  alle regioni in ciascuna
delle  materie  definite  dal  presente  decreto  anche  le
funzioni   amministrative   relative  all’applicazione  dei
regolamenti   della  Comunità  economica  europea  nonche’
all’attuazione  delle  sue  direttive  fatte  proprie dallo
Stato  con  legge  che  indica  espressamente  le  norme di
principio”.      – Si  riporta  il  testo  dell’art.  2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di
funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59):     “Art. 2 (Rapporti internazionali
e  con  l’Unione  europea).  –  1.  Lo  Stato  assicura  la
rappresentanza  unitaria  nelle  sedi  internazionali  e il
coordinamento  dei  rapporti con l’Unione europea. Spettano
allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l’esecuzione
a  livello  nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull’Unione  europea  e  dagli accordi internazionali. Ogni
altra  attività  di  esecuzione  e’ esercitata dallo Stato
ovvero  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali  secondo  la
ripartizione  delle  attribuzioni  risultante  dalle  norme
vigenti   e   dalle   disposizioni   del  presente  decreto
legislativo”.
ART. 3.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1.  Il  Governo  e’  autorizzato  a dare attuazione alle direttive
comprese nell’elenco di cui all’allegato C con uno o piu’ regolamenti
ai  sensi  dell’articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  attenendosi  a  principi  e  criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), e g) del comma 1 dell’articolo
2.
2.  Fermo  restando  il  disposto  dell’articolo 5, comma 1, della
legge  9  marzo  1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono
altresi’,  per  tutte  le  materie non coperte da riserva assoluta di
legge,  dare  attuazione  alle  direttive che costituiscono modifica,
aggiornamento  o completamento delle direttive comprese nell’allegato
C.
3.  Ove  le  direttive  cui  i regolamenti di cui al comma 1 danno
attuazione  prescrivano  di  adottare  discipline  sanzionatorie,  il
Governo  puo’  prevedere  nei  regolamenti stessi, per le fattispecie
individuate    dalle    direttive    medesime,    adeguate   sanzioni
amministrative,  che  dovranno  essere determinate in ottemperanza ai
principi   stabiliti   in  materia  dalla  lettera  c)  del  comma  1
dell’articolo 2.
Note all’art. 3:
–  Si  riporta  il  testo  dell’art. 17, comma 2, della
citata  legge  23  agosto 1988, n. 400:     “2. Con decreto
del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati  i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte   da  riserva  assoluta  di  legge  prevista  dalla
Costituzione,  per  le  quali  le  leggi  della Repubblica,
autorizzando  l’esercizio  della potestà regolamentare del
Governo,  determinano  le  norme generali regolatrici della
materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con
effetto  dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”.
–  Si  riporta  il  testo  dell’art.  5, comma 1, della
citata  legge  9 marzo 1989, n. 86:     “Art. 5 (Attuazioni
modificative).  –  1.  Fermo  quanto  previsto dall’art. 20
della  legge  16 aprile  1987, n. 183, la legge comunitaria
puo’  disporre  che,  all’attuazione  di  ciascuna modifica
delle  direttive  da  attuare  mediante regolamento a norma
dell’art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4
e 5 del medesimo articolo”.
ART. 4.
(Pubblicazione  per  l’attuazione  di  direttive  comunitarie  in via
amministrativa).
1.  All’articolo  10  del  testo  unico  delle  disposizioni sulla
promulgazione   delle   leggi,   sulla  emanazione  dei  decreti  del
Presidente  della  Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28  dicembre 1985, n.1092, e successive modificazioni, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-quater.  Al  fine  di  agevolare  la conoscenza delle direttive
delle  Comunità  europee attuate o da attuare in via amministrativa,
la  Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l’elenco di tali
direttive  per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta
Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale”.
Note all’art. 4:
– Si  riporta  il  testo  dell’art.  10  del  d.P.R. 28
dicembre  1985, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali della Repubblica italiana),
cosi’  come  modificato  dalla presente legge:     “Art. 10
(Legge  11  dicembre  1984,  n.  839,  articoli 7, 6, primo
comma,  e 8) Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed
agli  altri  atti  normativi  statali. – 1. Gli estremi dei
lavori  preparatori  delle  leggi  sono  pubblicati, a cura
della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, nella prima
parte  della  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
mediante   annotazione  in  calce  al  testo  della  legge.
2. Quando  una  legge  ovvero  un  decreto o altro atto
avente   contenuto   normativo  disponga  la  soppressione,
l’aggiunta o la sostituzione di una o piu’ parole nel corpo
di  una  preesistente espressione normativa, il Ministro di
grazia   e  giustizia  provvede  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale, in calce al provvedimento modificativo,
anche  del  nuovo  testo,  della  intera  disposizione come
risulta  a  seguito  delle  modifiche apportatevi, le quali
sono  stampate  in  modo  caratteristico.     3. Quando una
legge  ovvero  un  decreto  o altro atto normativo contenga
rinvii   numerosi   o  comunque  complessi  a  preesistenti
disposizioni  normative,  il  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  ovvero,  per  i  decreti  e  gli  altri atti, il
Ministro competente per materia, trasmette, unitamente alla
legge,  al decreto o all’atto da pubblicare, il testo delle
norme  alle  quali  e’ operato il rinvio. Queste norme sono
pubblicate,  per  informazione,  nella  Gazzetta  Ufficiale
unitamente   alla   legge,  al  decreto  o  all’altro  atto
normativo.      3-bis.  Al  fine di agevolare la lettura di
una  legge,  decreto o altro atto normativo, i cui articoli
risultino    di   particolare   complessità   in   ragione
dell’elevato  numero  di commi, la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  ne  predispone,  per  la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a
margine,  stampate in modo caratteristico, che indichino in
modo  sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di
essi.  Tale  testo  viene  pubblicato  in una data indicata
contestualmente  alla pubblicazione della legge o dell’atto
normativo  e,  comunque,  non  oltre  quindici giorni dalla
pubblicazione  stessa.      3-ter.  Al fine di agevolare la
conoscenza  delle  norme  comunitarie destinate ad incidere
sulle    disposizioni    dell’ordinamento   nazionale,   la
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri predispone, per la
pubblicazione,   a   titolo   informativo,  nella  Gazzetta
Ufficiale  –  serie  generale  il giorno della scadenza del
termine  per l’attuazione di ogni direttiva delle Comunità
europee,   un  avviso  contenente  il  numero  di  ciascuna
direttiva,  il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella
Gazzetta   Ufficiale   delle   Comunità  europee,  nonche’
l’indicazione  delle  norme adottate per la sua attuazione.
3-quater.  Al  fine  di  agevolare  la conoscenza delle
direttive  delle  Comunità europee attuate o da attuare in
via   amministrativa,   la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  predispone  l’elenco  di  tali  direttive  per la
pubblicazione,   a   titolo   informativo,  nella  Gazzetta
Ufficiale,  unitamente  alla  legge  comunitaria  annuale”.
–   Per  il  testo  dell’art.  14  della  citata  legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all’art. 1.
ART. 5.
(Delega  al  Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie  nell’ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti,  e’ delegato ad emanare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie   attuate   ai   sensi   della   presente  legge  in  via
regolamentare  o  amministrativa  e di regolamenti comunitari vigenti
alla  data  del  31  luglio  1999 per i quali non siano già previste
sanzioni penali o amministrative.
2.  La  delega  e’  esercitata  con decreti legislativi adottati a
norma  dell’articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su
proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i
decreti  legislativi  si informeranno ai principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
il   Governo   acquisisce   i  pareri  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  che  devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione   degli   schemi  stessi.  Decorsi  inutilmente  i  termini
predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4.  Nello  stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di
cui  ai  commi  2 e 3, il Governo e’ delegato ad emanare disposizioni
per  il  riordino  del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo
per   le  violazioni  in  danno  del  bilancio  dell’Unione  europea,
conformemente   ai  princi’pi  e  alle  indicazioni  contenute  nella
Convenzione  relativa  alla  tutela  degli interessi finanziari delle
Comunità  europee  approvata  a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonche’
adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in
base  ai  principi  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, e del
regolamento  (CE/Euratom)  n.  2988/95  del Consiglio del 18 dicembre
1995,   relativo   alla   tutela  degli  interessi  finanziari  della
Comunità,  la  piena applicabilità nell’ordinamento nazionale delle
sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.
Note all’art. 5:
– La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca: “Modifiche
al sistema penale”.
ART. 6.
(Riordinamento  normativo  nelle  materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1.  Il  Governo e’ autorizzato ad emanare, con le modalità di cui
ai  commi  2  e  3  o  dell’articolo  1, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite con la
presente   legge   per   il   recepimento  di  direttive  comunitarie
coordinando  le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le
sole  integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa.
ART. 7.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 marzo
1989.  n.  86,  e  successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Si dà altresi’ conto della legislazione regionale
attuativa   di   direttive   comunitarie,  fornendo  i  dati  di  cui
all’articolo 9, comma 2-bis”.
Nota all’art. 7:
–  Si riporta l’art. 2, comma 3, lett. c), della citata
legge 9 marzo 1989, n. 86:     “Art. 1 (Legge comunitaria).
–  1. Il  Ministro  competente  per  il coordinamento delle
politiche     comunitarie     trasmette     alle    Camere,
contestualmente  alla  loro ricezione, gli atti normativi e
di  indirizzo  emanati  dagli  organi dell’Unione europea e
delle  Comunità  europee;  verifica, con la collaborazione
delle  amministrazioni interessate, lo stato di conformità
dell’ordinamento  interno e degli indirizzi di politica del
Governo  in  relazione  ai  suddetti  atti  e  ne trasmette
tempestivamente  le  risultanze,  anche  con  riguardo alle
misure da intraprende per assicurare tale conformità, alle
Commissioni  parlamentari competenti per la formulazione di
ogni    opportuna   osservazione   ed   atto   d’indirizzo.
2. Sulla  base  della  verifica e delle osservazioni ed
atti  d’indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente
per  il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il
31 gennaio   di  ogni  anno,  presenta  al  Parlamento,  di
concerto  con  il  Ministro  degli  affari esteri e con gli
altri  Ministri  interessati,  un disegno di legge recante:
“Disposizioni  per  l’adempimento  degli obblighi derivanti
dall’appartenenza  dell’Italia  alle Comunità europee tale
dicitura e’ completata dall’indicazione: “legge comunitaria
seguita  dall’anno di riferimento.     3. Nell’ambito della
relazione   al   disegno  di  legge  di  cui  al  comma  2:
a) si    riferisce   sullo   stato   di   conformità
dell’ordinamento  interno  al  diritto  comunitario e sullo
stato  delle  eventuali procedure d’infrazione dando conto,
in   particolare,   della  giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia  delle  Comunità europee relativa alle eventuali
inadempienze  e  violazioni  degli  obblighi  comunitari da
parte   della  Repubblica  italiana;        b) si  fornisce
l’elenco  delle  direttive  attuate  o  da  attuare  in via
amministrativa;    c) si  dà  partitamente conto delle
ragioni  dell’eventuale  omesso inserimento delle direttive
il  cui  termine di recepimento e’ già scaduto e di quelle
il   cui  termine  di  recepimento  scade  nel  periodo  di
riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio
della  delega  legislativa.     Si dà altresi’ conto della
legislazione  regionale attuativa di direttive comunitarie,
fornendo i dati di cui all’art. 9, comma 2-bis”.
ART. 8.
(Attuazione  della  direttiva  97/63/CE  e  modifiche  alla  legge 19
ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).
1.   Nella   legge   19   ottobre   1984,  n.  748,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  “concimi  CEE”  e “concime CEE”, ovunque
ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “concimi
CE” e “concime CE”.
2.  Il  secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge 19
ottobre  1984,  n.  748,  come sostituito dall’articolo 5 del decreto
legislativo  16  febbraio  1993,  n. 161, e’ sostituito dal seguente:
“Alle  modifiche dell’allegato 1 A e dell’allegato 3, limitatamente a
quanto  attiene  alle  tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in
elementi   fertilizzanti   per   i  vari  tipi  di  concime  elencati
nell’allegato  1  A,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro delle
politiche agricole e forestali”.
Note all’art. 8:
– La  legge 19 ottobre 1984, n. 748, reca: “Nuove norme
per  la  disciplina  dei  fertilizzanti”.      – Il decreto
legislativo  16 febbraio  1993,  n.  161, reca: “Attuazione
delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989
e   89/530/CEE   del   Consiglio   del   18 settembre  1989
concernenti  il  riavvicinamento  delle  legislazioni degli
Stati  membri  relative ai concimi”.     – Il testo vigente
dell’art.  8, comma 1, della legge 19 ottobre 1984, n. 748,
come   sostituito   dall’art.   5   del  succitato  decreto
legislativo,  come  ulteriormente modificato dalla presente
legge,  cosi’  recita:      “Art. 8 (Concimi). – 1. Concimi
C.E.E.  –  L’indicazione  di  “Concime CE puo’ essere usata
unicamente  per  i concimi appartenenti ad uno dei “TIPI di
cui  all’allegato  1 A della presente legge. Alle modifiche
dell’allegato 1 A e dell’allegato 3, limitatamente a quanto
attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in
elementi  fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati
nell’allegato  1  A,  si  provvede con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali”.
ART. 9.
(Ammissione   provvisoria  di  materiali  forestali  di  propagazione
controllati  ai  sensi  della  direttiva 66/404/CEE, modificata dalla
direttiva 75/445/CEE).
1.  All’articolo  7,  primo  comma, della legge 22 maggio 1973, n.
269, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  10  maggio  1982,  n.  494,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), la lettera a) e’ abrogata;
b) al numero 4), le parole: “dagli articoli 3 e 4” sono sostituite
dalle seguenti: “dall’articolo 7-bis”.
2.  Il terzo comma dell’articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n.
269, come sostituito dall’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e’ sostituito dal seguente:
“Per  un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai
risultati  delle  prove comparative si possa desumere che determinati
materiali  di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti
richiesti  per  l’ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali
materiali  potranno  essere  usati  come  base  per  la produzione di
materiale di propagazione controllato”.
Note all’art. 9:
–  La  legge  22 maggio 1973, n. 269, reca: “Disciplina
della  produzione  e  del  commercio di sementi e piante di
rimboschimento”.      –  Il  decreto  del  Presidente della
Repubblica  10 maggio 1982, n. 494, reca: “Attuazione della
direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione
dei materiali forestali di moltiplicazione”.     – Il testo
vigente  dell’art. 7, comma 1, della citata legge 22 maggio
1973,  n. 269, sostituito dall’art. 2 del succitato d.P.R.,
come  ulteriormente  modificato dalla presente legge, cosi’
recita:      “Art.  7.  –  Ai  fini della presente legge si
intendono   per:         1) materiali  forestali  di  base:
a) abrogata;            b) per   i   materiali   di
propagazione  vegetativa:  i cloni e i miscugli di cloni in
proporzioni  specificate;        2) materiali  forestali di
propagazione:         a) le sementi di specie forestali: le
infruttescenze,  i  frutti,  i  semi  destinati alla semina
diretta  o  alla  semina  nei  vivai,  gli  strobili  e  le
infruttescenze  destinate  alla propagazione di detti semi;
b) le  parti  di  piante: le talee, le margotte, le
radici  e le marzie destinate alla produzione di piante, ad
esclusione  dei  piantoni;         c)  le piante: le piante
di  specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa,
compresi  i  piantoni  ed i selvaggioni;       3) materiali
forestali   di   propagazione   selezionati:   i  materiali
provenienti da materiali di base, di cui a precedente punto
1)  ed  ufficialmente  ammessi  secondo  i  criteri  recati
dall’allegato  B  della  presente legge;       4) materiali
forestali  di propagazione controllati: i materiali di base
ufficialmente  ammessi  in  conformità  di quanto disposto
dall’art.  7-bis  della  presente  legge”.      –  Il testo
vigente  dell’art. 15 della citata legge 22 maggio 1973, n.
269,  come  sostituito  dall’art.  7  del  citato d.P.R. 10
maggio  1982,  n.  494, come ulteriormente modificato dalla
presente   legge,   cosi’   recita:      “Art.  15.  –  Per
l’iscrizione  nei  libri  o nei registri nazionali previsti
dalla  presente  legge,  i materiali di base destinati alla
produzione di materiali di propagazione selezionati debbono
rispondere  ai  requisiti  indicati  nell’allegato  B della
presente   legge.       Le  caratteristiche  esteriori  dei
materiali  forestali  di  propagazione,  su  proposta della
commissione di cui al successivo art. 16, saranno stabilite
con  decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste,
da  pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.      Per  un  periodo  di  durata non superiore a
dieci  anni,  qualora dai risultati delle prove comparative
si   possa   desumere   determinati   materiali   di   base
soddisferanno,   al   termine   degli  esami,  i  requisiti
richiesti  per  l’ammissione  di  cui agli articoli 7-bis e
7-ter,  tali  materiali potranno essere usati come base per
la produzione di materiale di propagazione controllato”.
ART. 10.
(Modifiche  al  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  155,  di
attuazione  delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l’igiene
dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia).
1.  Il  comma  3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e’ sostituito dal seguente:
“3.   Il   responsabile  dell’industria  alimentare  che  esercita
attività  di  produzione,  di  trasporto,  distribuzione,  vendita e
somministrazione  diretta  di prodotti alimentari al consumatore deve
tenere   a   disposizione   dell’autorità   competente  preposta  al
controllo,  anche  in  assenza  dei manuali di cui all’articolo 4, un
documento  contenente l’individuazione, da lui effettuata, delle fasi
critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende
adottare   al   riguardo,   nonche’   le   informazioni   concernenti
l’applicazione  delle  procedure  di  controllo e di sorveglianza dei
punti critici e i relativi risultati”.
2.  All’articolo  3,  comma  5,  del decreto legislativo 26 maggio
1997,  n.  155,  dopo  la  parola:  “comunitarie”  sono  aggiunte  le
seguenti:    “,anche   su   richiesta   motivata   del   responsabile
dell’industria  alimentare  o  del rappresentante di associazione dei
produttori”.
3.  Dopo  l’articolo  3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, e’ inserito il seguente:
“ART.  3-bis.  (Procedura  per il riconoscimento dei laboratori di
analisi non annessi alle industrie alimentari). – 1. Ove, nell’ambito
della  procedura  di  autocontrollo  di  cui all’articolo 3, si renda
opportuno,  a giudizio del responsabile dell’autocontrollo ed al fine
di verificare la funzionalità e l’efficacia dello stesso, effettuare
controlli  analitici  dei  prodotti,  questi  possono essere affidati
anche  a  laboratori  esterni,  iscritti in elenchi predisposti dalle
regioni  e  province  autonome.  Copia  degli  elenchi  e’ inviata al
Ministero della sanità.
2.   Per   l’inserimento   nell’elenco  di  cui  al  comma  1,  il
responsabile   del   laboratorio  presenta  istanza  alla  regione  o
provincia  autonoma,  diretta  a  dimostrare  di  essere  in grado di
svolgere  controlli  analitici idonei a garantire che le attività di
cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.
3.  L’istanza  di  cui  al  comma  2  deve  essere corredata della
indicazione   sulla   idoneità   delle  strutture,  della  dotazione
strumentale  e  del  personale,  nonche’ di copia dell’autorizzazione
rilasciata   dall’autorità   locale   ai   fini  dell’esercizio  del
laboratorio.
4.  I  laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi
ai  criteri  generali  per  il  funzionamento dei laboratori di prova
stabiliti  dalla  norma  europea  EN45001 ed alle procedure operative
standard   previste   ai   punti   1   e   8   dell’allegato  II  del
decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti
minimi  ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di
cui  al  comma  1, nonche’ di quelli disciplinati da norme specifiche
che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo e sono disciplinate
le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.
6.  Le  spese  derivanti  dalla  procedura  di  riconoscimento dei
laboratori  non  pubblici  sono  a  carico  dei titolari dei medesimi
secondo  tariffe  stabilite ai sensi dell’articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.
7  Ferme  restando  le  competenze  delle regioni e delle province
autonome  di  cui  all’articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo  31  marzo  1998, n. 112, il Ministero della sanità puo’
effettuare  sopralluoghi  presso i laboratori diretti a verificare la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 5”.
4.  Il  comma  2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e’ sostituito dal seguente:
“2. L’Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale
di   accertamento   le  carenze  riscontrate  e  le  prescrizioni  di
adeguamento   necessarie  per  assicurare  il  rispetto  delle  norme
contenute  nel  presente  decreto.  La  stessa  Autorità procede con
separato  provvedimento  ad  applicare  le sanzioni di cui al comma 1
qualora  risulti che il responsabile dell’industria alimentare non ha
provveduto  ad  adeguarsi  alle  prescrizioni impartite a seguito del
primo  controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore
a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento “.
5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
individuano,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  con  proprio  provvedimento,  le  industrie
alimentari  nei  confronti  delle  quali  adottare, in relazione alla
tipologia  di  attività, alle dimensioni dell’impresa e al numero di
addetti,  misure  dirette  a  semplificare  le  procedure del sistema
Hazard  analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti
sono  inviati al Ministro della sanità ai fini dell’emanazione degli
opportuni  regolamenti  ovvero,  ove  occorra,  della proposizione di
appropriate  modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993.
6.  Al  comma  2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio
1997,  n.  155,  le  parole: “gli esercizi di vendita al dettaglio di
sostanze   alimentari   destinate  ad  essere  vendute  nei  predetti
esercizi”   sono   sostituite   dalle  seguenti:  “agli  esercizi  di
somministrazione  e  vendita  al  dettaglio  di  sostanze  alimentari
destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi”.
7.  I  prodotti  alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e
locali, particolari e tradizionali, nonche’ recipienti di lavorazione
e   tecniche  di  conservazione  essenziali  per  le  caratteristiche
organolettiche  del  prodotto,  non  conformi  alle  prescrizioni  di
attuazione  delle  direttive  93/43/CEE  del Consiglio, del 14 giugno
1993,  e  96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono
essere  esportati,  ne’  essere oggetto di commercializzazione, fatta
eccezione  per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli
effetti  dell’articolo  8  del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
8.  Non  costituisce  commercializzazione, ai sensi del divieto di
cui  al comma 7, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra
produttori  ovvero  da  organismi  e associazioni di promozione degli
alimenti  tipici  al  consumatore finale, nell’ambito della provincia
della zona tipica di produzione.
9.  Gli  alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense
devono  conservare  i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo
idoneo  a  garantire  la  non  contaminazione dei prodotti alimentari
prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro della sanità puo’ essere disposto il
divieto  temporaneo  di  vendita di prodotti alimentari regolamentati
dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
11.  Il  Governo  e’  delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu’
decreti  legislativi  contenenti norme per il sostegno dei produttori
di  prodotti  alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al
fine  di  favorire  il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone
economicamente   depresse   o   a  rischio  ambientale,  senza  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Note all’art. 10:
–  Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca:
“Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti
l’igiene  dei  prodotti alimentari”.     – Il testo vigente
dell’art.  3,  comma  5, del succitato decreto legislativo,
cosi’  come  modificato dalla presente legge, cosi’ recita:
“5. Le   industrie  alimentari  devono  attenersi  alle
disposizioni  di  cui all’allegato, fatte salve quelle piu’
dettagliate  o  rigorose  attualmente  vigenti  purche’ non
costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche
a   tali   disposizioni   possono   essere  effettuate  con
regolamento  del Ministro della sanità previo espletamento
delle  procedure  comunitarie,  anche su richiesta motivata
del    responsabile   dell’industria   alimentare   o   del
rappresentante  di  associazione  dei produttori”.     – Il
decreto   legislativo   27 gennaio   1992,  n.  120,  reca:
“Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in
materia  di  ispezione  e  verifica  della  buona prassi di
laboratorio”.      –  L’allegato  II  del succitato decreto
legislativo   riguarda  i  principi  di  buona  pratica  di
laboratorio   (BPL).  Il  punto  1  concerne  il  campo  di
applicazione, mentre il punto 8 concerne i metodi operativi
standard.     – L’art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990,  n.  407 (Disposizioni diverse per l’attuazione della
manovra  di  finanza  pubblica  1991-1993),  cosi’  recita:
“12.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanità,  da
emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
diritti  spettanti al Ministero della sanità, all’Istituto
superiore  di  sanità  e  all’Istituto  superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a  richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo
conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
entrate  sono  utilizzate per le attività di controllo, di
programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
del  Ministero  della  sanità  e  degli Istituti superiori
predetti”.      –  L’art.  115,  comma  2,  lettera c), del
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997, n. 59), cosi’ recita:     “2. Nelle materie
di  cui  all’art.  112 sono conferiti tutte le funzioni e i
compiti   amministrativi  non  compresi  nel  comma  1  del
presente  articolo ne’ disciplinati dagli articoli seguenti
del  presente  capo,  ed in particolare quelli concernenti:
a) – b) (omissis);          c) la    verifica   della
conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria
di  attività, strutture, impianti, laboratori, officine di
produzione,  apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze
e  prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto
previsto  al  comma  3  del  presente  articolo, nonche’ la
vigilanza    successiva,    ivi    compresa   la   verifica
dell’applicazione  della  buona  pratica  di laboratorio;”.
–  L’art.  8  del  citato decreto legislativo 26 maggio
1997,  n.  155, cosi’ come modificato dalla presente legge,
cosi’  recita:      “Art.  8  (Sanzioni). – 1. Salvo che il
fatto  costituisca  reato  il  responsabile  dell’industria
alimentare    e’    punito    con:         a) la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici
milioni  per l’inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 3,
comma  3;       b) la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire  tre  milioni a lire diciotto milioni per la mancata o
non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui
all’art.   3,   comma   2,   o   per  l’inosservanza  delle
disposizioni  di  cui  all’art.  3,  comma  5;        c) la
sanzione  amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire  sessanta  milioni per la violazione degli obblighi di
ritiro   dal  commercio  previsti  dall’art.  3,  comma  4.
2. L’Autorità  incaricata  del controllo deve indicare
nel  verbale  di  accertamento  le carenze riscontrate e le
prescrizioni  di  adeguamento  necessarie per assicurare il
rispetto  delle  norme  contenute  nel presente decreto. La
stessa  Autorità  procede  con  separato  provvedimento ad
applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che
il responsabile dell’industria alimentare non ha provveduto
ad  adeguarsi  alle  prescrizioni  impartite  a seguito del
primo  controllo, entro un termine prefissato, comunque non
inferiore  a  centoventi  giorni dalla data del verbale del
primo   accertamento.       3. Il  mancato  rispetto  delle
prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  ovvero  la violazione
dell’obbligo  di ritiro dal commercio previsto dall’art. 3,
comma 4, e’ punito, se ne deriva pericolo per la salubrità
e  la sicurezza dei prodotti alimentari, con l’arresto fino
ad un anno e l’ammenda da lire seicentomila a lire sessanta
milioni”.      – Il testo vigente dell’art. 9, comma 2, del
citato  decreto  legislativo  26 maggio 1997, n. 155, cosi’
come modificato dalla presente legge, cosi’ recita:     “2.
Nella  applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I
e  II dell’allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per
la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.
59,  e  per  la  somministrazione  sul posto ai sensi della
legge  5 dicembre  1985, n. 730, nonche’ per la produzione,
la  preparazione e il confezionamento in laboratori annessi
agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di
sostanze  alimentari  destinate  ad  esser  somministrate e
vendute   nei   predetti  esercizi,  l’autorità  sanitaria
competente  per  territorio  tiene  conto  delle  effettive
necessità connesse alla specifica attività”.     – L’art.
8   del   decreto   legislativo   30 aprile  1998,  n.  173
(Disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei  costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole,  a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge
27  dicembre  1997,  n.  449),  cosi’  recita:      “Art. 8
(Valorizzazione  del  patrimonio  gastronomico).  –  1. Per
l’individuazione  dei “prodotti tradizionali , le procedure
delle    metodiche    di   lavorazione,   conservazione   e
stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono
pubblicate  con  decreto  del  Ministro  per  le  politiche
agricole,  d’intesa  con  il  Ministro  dell’industria, del
commercio   e   dell’artigianato,   e   con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano. Le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, entro 6 mesi
dalla  suddetta  pubblicazione  predispongono,  con  propri
atti,  l’elenco  dei  “prodotti  tradizionali  .     2. Con
decreto  del  Ministro  della  sanità,  di concerto con il
Ministro  per  le  politiche  agricole  e  con  il Ministro
dell’industria,  del  commercio  e  dell’artigianato,  sono
definite  le deroghe, relative ai “prodotti tradizionali di
cui  al  comma  1,  riguardanti  l’igiene  degli  alimenti,
consentite  dalla regolamentazione comunitaria.     3. Allo
scopo    di   promuovere   e   diffondere   le   produzioni
agroalimentari   italiane  tipiche  e  di  qualità  e  per
accrescere   le   capacità   concorrenziali   del  sistema
agroalimentare   nazionale,  nell’ambito  di  un  programma
integrato   di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,
artigianale  e  turistico  nazionale,  e’ costituito, senza
oneri,  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un
Comitato,  composto  da  un rappresentante della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  che lo presiede, da quattro
rappresentanti  designati,  uno  per ciascuno, dai Ministri
per   le   politiche  agricole,  per  i  beni  culturali  e
ambientali,  per l’industria, il commercio e l’artigianato,
per  il  commercio con l’estero e da quattro rappresentanti
delle  regioni  designati  dalla  Conferenza dei Presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
Bolzano.      4.  Il  Comitato,  nominato  con  decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  puo’  essere
integrato   da   rappresentanti  di  enti  ed  associazioni
pubbliche  o  private  e da persone particolarmente esperte
nel  settore della diffusione del marketing agroalimentare.
5.  Il  Comitato  ha  il  compito di redigere una guida
tecnica  per  la  catalogazione,  per  ogni singola regione
italiana,  di  produzioni e beni agroalimentari a carattere
di  tipicità,  con  caratteristiche  tradizionali, ai fini
della  redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico,
integrato   con  i  riferimenti  al  patrimonio  culturale,
artigianale e turistico”.
ART. 11.
(Modifiche all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre
disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).
1.  All’articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile
1975,  n.  110,  dopo  le  parole:  “modelli  anteriori al 1890” sono
aggiunte le seguenti: “fatta eccezione per quelle a colpo singolo”.
2.  All’articolo.  2,  terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  “le  armi  ad  aria
compressa  sia  lunghe sia corte” sono sostituite dalle seguenti: “le
armi  ad  aria  compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui
proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule,”.
3.   Al   fine  di  pervenire  ad  un  piu’  adeguato  livello  di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri
Paesi   comunitari   e  di  integrare  la  direttiva  91/477/CEE  del
Consiglio,    del    18    giugno   1991,   relativa   al   controllo
dell’acquisizione  e  della  detenzione  di  armi, nel pieno rispetto
delle  esigenze  di  tutela  della  sicurezza  pubblica  il  Ministro
dell’interno,  con  proprio  regolamento  da  emanare  nel termine di
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  adotta  una  disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad
aria  compressa  o  a  gas  compressi,  sia  lunghe  sia corte, i cui
proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
4.  Le sanzioni di cui all’articolo 34 della legge 18 aprile 1975,
n.  110,  non  si  applicano  alle  armi  ad  aria  compressa o a gas
compressi,  sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia
cinetica non superiore a 7,5 joule.
5.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  3 deve essere conforme ai
seguenti criteri:
a)  la  verifica  di  conformità  e’ effettuata dalla Commissione
consultiva  centrale  per  il  controllo  delle  armi,  accertando in
particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori
e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al
presente  articolo.  Per identificare gli strumenti ad aria compressa
e’  utilizzato  uno  specifico punzone da apporre ad opera e sotto la
responsabilità  del  produttore o dell’eventuale importatore, che ne
certifica l’energia entro il limite consentito;
b)  l’acquisto  delle  armi  ad  aria compressa di cui al presente
articolo   e’  consentito  a  condizione  che  gli  acquirenti  siano
maggiorenni e che l’operazione sia registrata da parte dell’armiere;
c)  la  cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere
a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. E’ fatto divieto di
affidamento  a  minori,  con  le  deroghe vigenti per il tiro a segno
nazionale. L’utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e’
consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi
e’  obbligo  di  autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
L’utilizzo dello strumento e’ consentito esclusivamente a maggiori di
età  o  minori  assistiti  da  soggetti  maggiorenni, fatta salva la
deroga  per  il  tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti
di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative
atte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.
6.  Nel  regolamento  di cui al comma 3 sono prescritte specifiche
sanzioni  amministrative  per  i  casi  di  violazione degli obblighi
contenuti nel presente articolo.
Note all’art. 11:
– La  legge  18  aprile  1975,  n.  110,  reca:  “Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi,  delle  munizioni  e degli esplosivi”.     – Il testo
vigente  dell’art.  2  della  succitata  legge,  cosi’ come
modificato  dalla  presente legge cosi’ recita:     “Art. 2
(Armi  e  munizioni comuni da sparo). – Agli stessi effetti
indicati  nel  primo  comma  del  precedente art. 1 e salvo
quanto disposto dal secondo comma dell’articolo stesso sono
armi    comuni    da   sparo:         a) i   fucili   anche
semiautomatici  con  una  o  piu’  canne  ad  anima liscia;
b) i   fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,  a
caricamento   successivo  con  azione  manuale;        c) i
fucili  con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate,
a  caricamento  successivo  con  azione manuale;       d) i
fucili,  le  carabine  ed i moschetti ad una canna ad anima
rigata,   anche   se   predisposti   per  il  funzionamento
semiautomatico;         e) i   fucili  e  le  carabine  che
impiegano  munizioni  a  percussione anulare, purche’ non a
funzionamento    automatico;         f) le   rivoltelle   a
rotazione;           g) le    pistole    a    funzionamento
semiautomatico;        h) le  repliche  di  armi antiche ad
avancarica  di  modelli  anteriori al 1890, fatta eccezione
per  quelle  a colpo singolo.     Sono altresi’ armi comuni
da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare
all’utilizzazione  del munizionamento da guerra, presentino
specifiche  caratteristiche per l’effettivo impiego per uso
di  caccia  o  sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e
siano  destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da
quelle militari.     Sono infine considerate armi comuni da
sparo  quelle  denominate  “da  bersaglio  da  sala  , o ad
emissione  di  gas, nonche’ le armi ad aria compressa o gas
compressi,  sia  lunghe  sia corte i cui proiettili erogano
un’energia  cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi,  salvo  che  si  tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
consultiva  di  cui  all’art.  6 escluda, in relazione alle
rispettive  caratteristiche,  l’attitudine  a recare offesa
alla  persona.     Le munizioni a palla destinate alle armi
da  sparo comuni non possono comunque essere costituite con
pallottole  a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a
carica   esplosiva,  ad  espansione,  autopropellenti,  ne’
possono  essere  tali  da  emettere  sostanze stupefacenti,
tossiche  o  corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano
sostanze   e   strumenti  narcotizzanti  destinate  a  fini
scientifici  e  di  zoofilia  per le quali venga rilasciata
apposita  licenza  del  questore.      Le  disposizioni del
testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza 18 giugno
1931,  n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con
le  successive  rispettive  modificazioni  e della presente
legge  relative  alla detenzione ed al porto delle armi non
si  applicano  nei  riguardi  degli strumenti lanciarazzi e
delle relative munizioni quando il loro impiego e’ previsto
da  disposizioni  legislative o regolamentari ovvero quando
sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come
strumenti  di  segnalazione  per  soccorso,  salvataggio  o
attività  di  protezione  civile”.      – L’art.  34 della
succitata  legge  18 aprile  1975,  n.  110,  cosi’ recita:
“Art.  34  (Sanzioni  penali).  – Le pene stabilite dal
codice  penale  e  dal  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza    18 giugno   1931,   n.   773,   e   successive
modificazioni,    per   le   contravvenzioni   alle   norme
concernenti  gli  esplosivi  sono  triplicate. In ogni caso
l’arresto non puo’ essere inferiore a tre mesi”.
ART. 12.
(Vendita delle carni equine).
1.   All’articolo  30,  secondo  comma,  del  regolamento  per  la
vigilanza  sanitaria  delle  carni,  approvato  con  regio decreto 20
dicembre  1928,  n.  3298,  sono  soppresse  le  parole: “,escluse le
equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte”.
2.  All’  articolo  3  della  legge  4  aprile  1964, n. 171, come
sostituito  dall’articolo  1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono
soppresse le parole: “di quelle equine e”.
Note all’art. 12:
– Il  regio  decreto  20 dicembre  1928,  n. 3298 reca:
“Approvazione  del  regolamento  per la vigilanza sanitaria
delle  carni”.      – Il  testo  vigente  dell’art.  30 del
succitato   regio  decreto,  cosi’  come  modificato  dalla
presente legge, cosi’ recita:     “Art. 30. – E’ vietato di
tenere  e  di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al
libero consumo e carni di bassa macelleria.     L’autorità
comunale puo’, invece, autorizzare la vendita nello spaccio
delle  carni  appartenenti  alle  diverse  specie animali”.
– Il  testo  vigente  dell’art.  3 della legge 4 aprile
1964,   n.   171   (Modificazioni  al  regio  decreto-legge
26 settembre  1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita
delle carni fresche e congelate), già modificato dall’art.
1  del  decreto-legge  17 gennaio  1977, n. 3 e dalla legge
18 marzo  1977,  n. 63, come ulteriormente modificato dalla
presente  legge,  cosi’ recita:     “Art. 3. – Negli spacci
destinati  alla  vendita  di  carni  possono essere vendute
carni   fresche,   congelate   e   scongelate,  e  comunque
preparate,  conservate  o confezionate, di qualsiasi specie
animale,  ad  eccezione  di quelle di bassa macelleria, che
devono  essere  vendute  in  spacci  a  cio’ esclusivamente
destinati”.
ART. 13.
(Modifica all’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e’ sostituito dal seguente:
“2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale,
ove  non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione,
e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a)  da  lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il
cui avvio puo’ essere contestuale alla dichiarazione;
b)  da  lire  dieci  milioni  a lire sessanta milioni, nel caso di
servizi  il  cui  avvio  puo’  avvenire  dopo quattro settimane dalla
dichiarazione”.
Nota all’art. 13:
– Il  testo  vigente dell’art. 25 della legge 24 aprile
1998,  n.  128  (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti  dalla  appartenenza  dell’Italia  alle Comunità
europee.  Legge  comunitaria  1995-1997),  come  modificato
dalla  presente legge, cosi’ recita:     “Art. 25 (Sanzioni
per  le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 19 settembre 1997, n. 318). –
1.  L’installazione  di  reti di telecomunicazioni, la loro
fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni
senza  la prescritta licenza individuale sono punite con la
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquanta  milioni  a  lire  cinquecento milioni.     2. La
prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale,
ove  non  sia  stata  presentata  o  inviata  la prescritta
dichiarazione, e’ punita con la sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma:       a) da lire un milione a lire
sei  milioni,  nel caso di servizi il cui avvio puo’ essere
contestuale  alla  dichiarazione;        b) da  lire  dieci
milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui
avvio   puo’   avvenire   dopo   quattro   settimane  dalla
dichiarazione.      3. Nei  casi  previsti dai commi 1 e 2,
l’autorità   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  puo’
provvedere   direttamente,   a   spese  del  possessore,  a
suggellare  o  a rimuovere l’impianto ritenuto abusivo ed a
sequestrare  le apparecchiature terminali e gli apparati di
rete.      4. L’effettuazione  di servizi in difformità da
quanto     sancito     nella    licenza    individuale    o
nell’autorizzazione  generale  e’  punita  con  la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire dieci
milioni  a  lire  cento milioni per le fattispecie relative
alle  licenze  individuali  e  di  una somma da lire cinque
milioni   a  lire  cinquanta  milioni  per  le  fattispecie
relative  alle  autorizzazioni generali.     5. Nei casi di
cui  al  comma  4  e nelle ipotesi di mancato pagamento nei
termini  previsti  dei contributi, degli altri indennizzi e
di  quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  19 settembre  1997,  n. 318, l’autorità
puo’   sospendere,   previa  contestazione  e  diffida,  il
servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un
massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore
contestazione,   l’autorità   procede  alla  revoca  della
licenza  individuale  o  dell’autorizzazione  generale. Nei
predetti  casi  l’autorità  rimane esonerata da ogni altra
responsabilità  nei  riguardi  di terzi e non e’ tenuta ad
alcun    indennizzo   nei   confronti   dell’organismo   di
telecomunicazioni.      6. La violazione delle disposizioni
contenute  negli  articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e
5;  11,  commi  3  e  8;  15;  17, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e’
punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
7. La  violazione  delle  disposizioni  contenute negli
articoli:  4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi,
1,  5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  19 settembre 1997, n. 318, e’ punita con
la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da
lire  trenta  milioni a lire centottanta milioni.     8. La
violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10,
commi  1,  2,  5  e 6; 16, del decreto del Presidente della
Repubblica  19 settembre  1997,  n.  318,  e’ punita con la
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
dieci milioni a lire cento milioni”.
ART. 14.
(Modifica dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
1. L’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e’ sostituito
dal seguente:
“ART.  53.  (Controlli  e vigilanza sulle denominazioni protette e
sulle  attestazioni  di  specificità).  – 1. In attuazione di quanto
previsto  all’articolo  10  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  del
Consiglio,  del  14  luglio  1992,  e all’articolo 14 del regolamento
(CEE)  n.  2082/92  del  Consiglio,  del 14 luglio 1992, il Ministero
delle   politiche  agricole  e  forestali  e’  l’autorità  nazionale
preposta al coordinamento dell’attività di controllo e’ responsabile
della  vigilanza  sulla  stessa.  L’attività  di  controllo  di  cui
all’articolo   10   del   citato   regolamento  (CEE)  n.  2081/92  e
all’articolo  14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e’ svolta da
autorità  di  controllo  pubbliche  designate e da organismi privati
autorizzati  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  sentito  il  gruppo  tecnico di valutazione istituito con
decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole  25 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo
privati   devono   preventivamente   prevedere  una  valutazione  dei
requisiti relativi a:
a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b)  disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico
e di mezzi per lo svolgimento dell’attività di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3.  Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli,  di  un  organismo  terzo,  quest’ultimo deve soddisfare i
requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a)  perdita  dei  requisiti  di  cui al comma 2 sia da parte degli
organismi  privati  autorizzati  sia  da parte di organismi terzi dei
quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
C)  mancanza  dei  requisiti in capo agli organismi privati e agli
organismi  terzi,  accertata  successivamente  all’autorizzazione  in
forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell’autorizzazione all’organismo di
controllo  privato  puo’  riguardare  anche  una  singola  produzione
riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle
politiche   agricole  e  forestali  si  avvale  delle  strutture  del
Ministero stesso e degli enti vigilati.
6.  Gli  organismi privati che intendano proporsi per il controllo
delle  denominazioni  registrate  ai  sensi degli articoli 5 e 17 del
citato  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  e dell’articolo 7 del citato
regolamento  (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
7.  E’  istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole e
forestali   un  elenco  degli  organismi  privati  che  soddisfino  i
requisiti  di  cui  al comma 2, denominato “Elenco degli organismi di
controllo  privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la
indicazione   geografica   protetta   (IGP)   e  la  attestazione  di
specificità (STG)”.
8.  La  scelta  dell’organismo  privato  e’  effettuata tra quelli
iscritti all’elenco di cui al comma 7:
a)  dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni
registrate  ai  sensi dell’articolo 5 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92;
b)  dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa
nazionale  sulle  denominazioni  giuridicamente protette, funzioni di
controllo  e  di  vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi
dell’articolo  17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza
dei  suddetti  soggetti  la  richiesta  e’  presentata  dai  soggetti
proponenti le registrazioni;
c)  dai  produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare
attestazioni   di   specificità   registrate  ai  sensi  del  citato
regolamento  (CEE)  n. 2082/92, individuando l’organismo di controllo
nella  corrispondente  sezione  dell’elenco  previsto  al  comma  7 e
comunicando allo stesso l’inizio della loro attività.
9.  In  assenza  della  scelta  di cui al comma 8, le regioni e le
province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
indicano  le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati
che  devono essere iscritti all’elenco di cui al comma 7. Nel caso di
indicazione  di  autorità  pubbliche, queste, ai sensi dell’articolo
10,  paragrafi  2  e  3,  del  citato  regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell’articolo  14  del  citato  regolamento (CEE) n. 2082/92, possono
avvalersi  di  organismi  terzi  che, se privati, devono soddisfare i
requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all’elenco.
10.  Il  Governo esercita, ai sensi dell’articolo 11 della legge 9
marzo  1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nell’adozione  dei  provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
11.  Gli  organismi  privati  autorizzati e le autorità pubbliche
designate   possono  svolgere  la  loro  attività  per  una  o  piu’
produzioni  riconosciute  ai  sensi  del  citato regolamento (CEE) n.
2081/92  e  del  citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione
riconosciuta  ai  sensi  del  citato  regolamento (CEE) n. 2081/92 e’
soggetta  al  controllo  di  un  solo organismo privato autorizzato o
delle  autorità  pubbliche designate, competenti per territorio, tra
loro  coordinate.  Ogni  produzione  riconosciuta ai sensi del citato
regolamento  (CEE)  n. 2082/92 e’ soggetta al controllo di uno o piu’
organismi  privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate,
competenti per territorio, fra loro coordinate.
12.  La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati
e’  esercitata  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali e
dalle  regioni  o  province  autonome  per le strutture ricadenti nel
territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro
sessanta   giorni   dalla   domanda;   in   difetto   si   forma   il
silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca. ai
sensi del comma 4.
14.  Gli  oneri  derivanti  dall’istituzione dell’elenco di cui al
comma  7  sono  posti  a  carico  degli  iscritti, senza oneri per il
bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni
di  specificità  sono  costituiti  ai  sensi  dell’articolo 2602 del
codice  civile  ed  hanno  funzioni  di  tutela,  di  promozione,  di
valorizzazione,  di  informazione  del consumatore e di cura generale
degli  interessi  relativi  alle  denominazioni.  Tali attività sono
distinte  dalle  attività  di  controllo  e  sono  svolte  nel pieno
rispetto  di  quanto  previsto all’articolo 10 del citato regolamento
(CEE)  n.  2081/92  e all’articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92.  I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni
di  cui  al  presente  comma  su  incarico  dell’autorità  nazionale
preposta  ai  sensi  delle  leggi vigenti e, nei casi di consorzi non
ancora  riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali. Nello svolgimento della loro
attività i consorzi di tutela:
a)   possono  avanzare  proposte  di  disciplina  regolamentare  e
svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b)   possono   definire  programmi  recanti  misure  di  carattere
strutturale  e  di  adeguamento  tecnico finalizzate al miglioramento
qualitativo    delle    produzioni    in    termini    di   sicurezza
igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche
e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c)  possono promuovere l’adozione di delibere con le modalità e i
contenuti  di  cui  all’articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile
1998,  n. 173, purche’ rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del
presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla
salvaguardia   della   DOP,   della   IGP  o  della  attestazione  di
specificità  da  abusi,  atti di concorrenza sleale, contraffazioni,
uso  improprio  delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque
vietati  dalla  legge;  tale attività e’ esplicata ad ogni livello e
nei  confronti  di  chiunque,  in  ogni  fase della produzione, della
trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai
consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, puo’ essere attribuita nei
modi  e  nelle  forme  di  legge  la  qualifica di agente di pubblica
sicurezza   purche’   essi   possiedano   i   requisiti   determinati
dall’articolo  81  del  regolamento  approvato  con  regio decreto 20
agosto  1909,  n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo
delegato.  Gli  agenti vigilatori già in possesso della qualifica di
agente  di  pubblica  sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo
che intervenga espresso provvedimento di revoca.
16.  I  segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli
indicati  nei  rispettivi  disciplinari  vigenti  ai sensi dei citati
regolamenti  (CEE)  n.2081/92  e  n.  2082/92.  Gli  eventuali marchi
collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti,
in  quanto  dagli  stessi  registrati,  dai  consorzi  di  tutela per
l’esercizio  delle  attività  loro  affidate.  I  marchi  collettivi
medesimi  sono  utilizzati  come  segni  distintivi  delle produzioni
conformi  ai  disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate  dalle  strutture  di  controllo  autorizzate  ai sensi del
presente  articolo,  a  condizione  che la relativa utilizzazione sia
garantita  a  tutti  i produttori interessati al sistema di controllo
delle   produzioni   stesse.   I   costi  derivanti  dalle  attività
contemplate  al  comma  15  sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori  secondo  criteri stabiliti con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da  emanare  entro  il  31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni
generali   relative   ai   requisiti  di  rappresentatività  per  il
riconoscimento   dei   consorzi  di  tutela  nonche’  i  criteri  che
assicurino   una   equilibrata  rappresentanza  delle  categorie  dei
produttori  e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli
organi sociali dei consorzi stessi.
18.  I  consorzi  regolarmente  costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i
loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di
cui  al  comma  17  alle  disposizioni  emanate ai sensi del presente
articolo.
19.  Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  le  presenti  disposizioni  si  applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione”.
Note all’art. 14:
–  Per il titolo della legge 24 aprile 1998, n. 128, si
veda  in note all’art. 13.     – L’art. 10. del regolamento
(CEE)  n.  2081/92 (in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1992),
cosi’ recita:     “Art. 10 – 1. Gli Stati membri provvedono
a  che  entro  sei mesi dell’entrata in vigore del presente
regolamento  vi  siano  strutture  di  controllo  aventi il
compito  di  garantire che i prodotti agricoli e alimentari
recanti  una denominazione protetta rispondano ai requisiti
del  disciplinare.      2.  La  struttura di controllo puo’
essere  composta  da  una  o  piu’  autorità  di controllo
designate e/o da uno o piu’ organismi privati autorizzati a
tal  fine  dallo  Stato membro. Gli Stati membri comunicano
alla   Commissione   l’elenco  delle  autorità  e/o  degli
organismi   autorizzati,   nonche’   le   loro   rispettive
competenze.  La  Commissione  pubblica  queste informazioni
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.     3. Le
autorità  di controllo designate e/o gli organismi privati
devono  offrire  garanzie  sufficienti di obiettività e di
imparzialità   nei   confronti   di   ogni   produttore  o
trasformatore    soggetto    al    controllo   e   disporre
permanentemente  degli  esperti  e  dei mezzi necessari per
assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti
alimentari  recanti  una  denominazione protetta.     Se la
struttura  di controllo si avvale, per taluni controlli, di
un  organismo  terzo,  quest’ultimo  deve offrire le stesse
garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o
gli    organismi    privati   autorizzati   sono   tuttavia
responsabili,   nei  confronti  dello  Stato  membro  della
totalità  dei  controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998,
per  ottenere  l’autorizzazione  dello Stato membro ai fini
del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le
condizioni  stabilite  nella  norma  EN 45011 del 26 giugno
1989.      4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o
alimentare  recante  una  denominazione protetta originaria
del   suo  Stato  membro  non  risponde  ai  requisiti  del
disciplinare,  le  autorità di controllo designate e/o gli
organismi  privati di uno Stato membro prendono i necessari
provvedimenti  per  assicurare  il  rispetto  del  presente
regolamento.  Essi  informano  lo Stato membro delle misure
adottate  nell’esercizio  dei controlli. Le decisioni prese
devono  essere  notificate agli interessati.     5. Qualora
le  condizioni  di  cui  ai  paragrafi 2 e 3 non siano piu’
soddisfatte,   lo   Stato  membro  revoca  l’autorizzazione
dell’organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione
che  pubblica  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunità
europee  un  elenco  riveduto  degli organismi autorizzati.
6.  Gli  Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire  che  il  produttore  che  rispetta  il  presente
regolamento  abbia acceso al sistema di controllo.     7. I
costi  dei controlli previsti dal presente regolamento sono
sostenuti   da  coloro  che  utilizzano  l’attestazione  di
specificità”.      –  L’art.  14. del regolamento (CEE) n.
2082/92  (in  G.U.C.E.  L.  208  del 24 luglio 1992), cosi’
recita:      “Art.  14.  –  1.  Gli Stati membri provvedono
affinche’   entro  sei  mesi  dell’entrata  in  vigore  del
presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi
il   compito   di  garantire  che  i  prodotti  agricoli  e
alimentari    recanti   un’attestazione   di   specificità
rispondano   ai   requisiti  del  disciplinare.      2.  La
struttura  di  controllo puo’ essere composta da una o piu’
autorità   di  controllo  designate  e/o  da  uno  o  piu’
organismi  privati  autorizzati  a  tal  fine  dallo  Stato
membro.   Gli  Stati  membri  comunicano  alla  Commissione
l’elenco  delle  autorità e/o degli organismi autorizzati,
nonche’  le  loro  rispettive  competenze.  La  Commissione
pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità   europee.       3.  Le  autorità  di  controllo
designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie
sufficienti   di   obiettività   e  di  imparzialità  nei
confronti  di  ogni  produttore o trasformatore soggetto al
controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e
dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti
agricoli  e  dei  prodotti alimentari che beneficiano di un
attestazione   comunitaria   di   specificità       Se  la
struttura  di controllo si avvale, per taluni controlli, di
un  organismo  terzo,  quest’ultimo  deve offrire le stesse
garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o
gli  organismi  privati  autorizzati  continuano  ad essere
responsabili   nei  confronti  dello  Stato  membro,  della
totalità  dei  controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998,
per  ottenere  l’autorizzazione  dello Stato membro ai fini
del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i
requisiti  definitivi  nella  norma  EN 45011 del 26 giugno
1989.      4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o
alimentare    recante    l’attestazione   di   specificità
rilasciata   dal  proprio  Stato  membro  non  risponde  ai
requisiti  del  disciplinare,  le  autorità  di  controllo
designate  e/o  gli  organismi  privati di uno Stato membro
prendono   i  necessari  provvedimenti  per  assicurare  il
rispetto  del presente regolamento. Essi informano lo Stato
membro  delle misure adottate nell’esercizio dei controlli.
Le   decisioni   prese   debbono   essere  notificate  agli
interessati.       5.  Qualora  le  condizioni  di  cui  ai
paragrafi  2 e 3 non siano piu’ soddisfatte lo Stato membro
revoca  l’autorizzazione  dell’organismo di controllo. Esso
ne  informa  la  Commissione  che  pubblica  nella Gazzetta
Ufficiale  delle Comunità europee un elenco riveduto degli
organismi  autorizzati.     6. Gli Stati membri adottano le
misure  necessarie  per  garantire  che  il  produttore che
rispetta  il  presente regolamento abbia accesso al sistema
di  controllo.      7.  I  costi dei controlli previsti dal
presente   regolamento   sono   sostenuti   da  coloro  che
utilizzano   l’attestazione   di  specificità”.      –  Il
decreto  del  Ministro  per le politiche agricole 25 maggio
1998,  reca: “Istituzione del gruppo tecnico di valutazione
degli  organismi di controllo privati”.     – Si riporta il
testo  degli  articoli  5  e  17 del successivo regolamento
(CEE) n. 2081/92.     “Art. 5. – 1. Solo le associazioni o,
a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura
prevista  all’art. 15, le persone fisiche o giuridiche sono
autorizzate  a  inoltrare  una domanda di registrazione. Ai
fini  del  presente  articolo  si intende per “associazioni
qualsiasi  organizzazione,  a  prescindere  dalla sua forma
giuridica  o  dalla  sua composizione, di produttori e/o di
trasformatori  interessati  al medesimo prodotto agricolo o
al  medesimo  prodotto  alimentare. Altre parti interessate
possono  far  parte dell’associazione.     2. La domanda di
registrazione  puo’  essere presentata dalle associazioni o
dalle  persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti
agricoli  o  alimentari  che  esse producono o ottengono ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b).     3.
La   domanda   di  registrazione  include  segnatamente  il
disciplinare  di  cui  all’articolo 4.     4. La domanda di
registrazione   e’   inviata  allo  Stato  membro  sul  cui
territorio  e’  situata  l’area geografica.     5. Lo Stato
membro  verifica  che la domanda sia giustificata e qualora
ritenga  che  i  requisiti  del  presente regolamento siano
soddisfatti,   trasmette   alla   Commissione  la  domanda,
corredata  del  disciplinare  di  cui  all’articolo  4 e di
qualsiasi  altra  documentazione  sulla quale ha fondato la
propria  decisione. Nel caso in cui la domanda riguardi una
denominazione che designi anche un’area situata in un altro
Stato membro, quest’ultimo deve essere consultato prima che
venga  presa  qualsiasi  decisione.     6. Gli Stati membri
mettono    in    vigore    le   disposizioni   legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per l’osservanza
del presente articolo”.     “Art. 17. – 1. Entro un termine
di  sei  mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore
del  presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla
Commissione  quali denominazioni, tra quelle giuridicamente
protette  o,  negli Stati membri in cui non vige un sistema
di   protezione,  sancite  dall’uso,  essi  desiderano  far
registrare  a  norma  del  presente  regolamento.     2. La
Commissione   registra,   secondo   la  procedura  prevista
all’articolo  15,  le  denominazioni  di cui al paragrafo 1
conformi  agli  articoli  2  e  4. L’art. 7 non si applica.
Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3.  Gli  Stati  membri  possono mantenere la protezione
nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del
paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione
in merito alla registrazione”.     – L’art. 7 del succitato
regolamento  (CEE) n. 2082/92, cosi’ recita:     “Art. 7. –
1.  Solo  un’organizzazione  e’ autorizzata a inoltrare una
domanda  per  far registrare la specificità di un prodotto
agricolo  o alimentare.     2. La domanda di registrazione,
corredata del disciplinare, e’ inoltrata presso l’autorità
competente    dello   Stato   membro   in   cui   ha   sede
l’organizzazione.      3.  L’autorità competente trasmette
la  domanda  alla  Commissione  se  la  giudica conforme ai
requisiti  posti  dagli articoli 4, 5 e 6.     4. Gli Stati
membri  pubblicano,  al  piu’ tardi alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle
autorità  competenti  da  essi designate e ne informano la
Commissione”.      – Si riporta il testo dell’art. 11 della
legge  citata,  legge  9  marzo  1989,  n. 86:     “Art. 11
(Inadempimenti  delle regioni e province autonome). – 1. Se
l’inadempimento    di    uno    degli   obblighi   previsti
dall’articolo   1,   comma   1,   dipende   da  inattività
amministrativa  di una regione o di una provincia autonoma,
il   Ministro   per   il   coordinamento   delle  politiche
comunitarie,  d’intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali  ed  i  Ministri  competenti,  avvia la procedura
prevista  dall’articolo 6, terzo comma, del D.P.R 24 luglio
1977,  n.  6162.      2.  Il Consiglio dei Ministri, con la
deliberazione  prevista  dall’articolo  6, terzo comma, del
D.P.R  24 luglio 1977, n. 616 successivamente alla scadenza
del   termine  assegnato  alla  regione  o  alla  provincia
autonoma   interessata  per  provvedere,  dispone,  con  le
modalità  di  cui  all’articolo 6, comma 3, della presente
legge,  l’intervento  sostitutivo  dello  Stato; a tal fine
puo’  conferire,  con  le  opportune  direttive,  i  poteri
necessari  ad  una commissione da nominarsi con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
Ministro  per gli affari regionali, sentito il Ministro per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie.     3. La
commissione  di  cui  al comma 2, e’ composta:       a) dal
commissario  del  Governo,  che la presiede;       b) da un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da
un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;
c) da  un  terzo  membro  designato  dalla  regione o
provincia  autonoma  interessata  o,  in  mancanza  di tale
designazione  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  dal
presidente  del  tribunale  avente sede nel capoluogo della
regione   o   della   provincia,   il  quale  provvede  con
riferimento  alle  categorie di cui alla lettera b).     4.
Le  funzioni di segreteria della commissione sono svolte da
personale  del commissariato di Governo”.     – L’art. 2602
del codice civile, cosi’ recita:     “Art. 2602. (Nozione e
norme  applicabili).  –  Con il contratto di consorzio piu’
imprenditori  istituiscono  un’organizzazione comune per la
disciplina  o  per lo svolgimento di determinate fasi delle
rispettive  imprese.      Il contratto di cui al precedente
comma  e’  regolato  dalle norme seguenti, salve le diverse
disposizioni  delle  leggi  speciali”.      – L’art. 11 del
citato  decreto  legislativo, 30 aprile 1998, n. 173, cosi’
recita:     “Art. 11. (Accordi del sistema agroalimentare).
–  1.  Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra
produttori  agricoli  ed  imprese,  che  beneficino  di una
stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione
geografica  protetta  (IGP)  e attestazione di specificità
(AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92
e  n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano
integrati  nella  stessa  filiera  di  produzione avente la
dicitura   di   “agricoltura   biologica”   ai   sensi  del
regolamento  (CE)  n.  2092/91, del Consiglio del 24 giugno
1991,   sono  approvati  dal  Ministero  per  le  politiche
agricole.   Tali   accordi   devono  essere  stipulati  per
iscritto,  per  un  periodo determinato che non puo’ essere
superiore   a  tre  anni  e  possono  riguardare  soltanto:
a) una programmazione previsionale e coordinata della
produzione  in  funzione  del mercato;       b) un piano di
miglioramento  della  qualità  dei  prodotti,  avente come
conseguenza  diretta una limitazione del volume di offerta;
c) una  concentrazione dell’offerta e dell’immissione
sui mercati della produzione degli aderenti.     2. In caso
di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra
produttori  agricoli,  o fra produttori agricoli ed imprese
di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni
autolimitatrici,    adottate    dalle   organizzazioni   di
produttori  agricoli  riconosciute ai sensi del regolamento
(CE)  n.  2200/96  del  Consiglio del 28 ottobre 1996 e del
regolamento  (CE)  n.  952/97  del  Consiglio del 20 maggio
1997,   e   le  organizzazioni  interprofessionali  di  cui
all’art.   12,   destinati  a  riassorbire  una  temporanea
sovracapacità  produttiva per ristabilire l’equilibrio del
mercato,  devono  essere  autorizzati  dal Ministero per le
politiche  agricole.  Tali  misure devono essere adeguate a
superare   gli  squilibri  e  non  possono  in  alcun  caso
riguardare  la  materia dei prezzi. La durata degli accordi
non  puo’  eccedere  un  anno.     3. Gli accordi di cui ai
commi  1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni
non  strettamente  necessarie al raggiungimento degli scopi
indicati  nei  medesimi  commi,  ne’  possono  eliminare la
concorrenza da una parte sostanziale del mercato.     4. Le
disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 non costituiscono
deroghe  a  quanto  previsto  dall’art.  2  della  legge 10
ottobre  1990.  n.  287″.      – Il regio decreto 20 agosto
1909,   n.   666,  reca:  “Amministrazione  della  pubblica
sicurezza:  personale  civile. Regolamento speciale per gli
ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza”.     – L’art.
81   del  regolamento  approvato  con  il  succitato  regio
decreto,   cosi’   recita:       “Art.   81.  -I  requisiti
necessari,  perche’  possa essere attribuita la qualità di
agente  di  pubblica  sicurezza,  a  norma dell’art. 43 del
testo   unico   delle   leggi  sul  personale  di  pubblica
sicurezza, sono:       1o essere di età maggiore;       2o
saper  leggere  e  scrivere;        3o non essere stati mai
condannati  per  delitti  contro  le persone, portanti pene
restrittive  della  libertà personale oltre un anno, o per
reati   per   associazione   a  delinquere,  di  furto,  di
ricettazione    dolosa    di   oggetti   furtivi,   truffa,
appropriazione  indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni
altra  specie  e  sotto  qualunque  altro titolo del Codice
penale,  per qualunque specie di falso, falsa testimonianza
o  calunnia,  per  eccitamento all’odio fra le varie classi
sociali,  nonche’ per reati contro il buon costume, salvo i
casi  di  riabilitazione a termine di legge;       4o avere
condotta incensurata”. Nota all’art. 15.
–  Si  riporta il titolo IV e l’art. 15, della legge 24
luglio   1985,   n.   409  (Istituzione  della  professione
sanitaria   di  odontoiatria  e  disposizioni  relative  al
diritto  di  stabilimento  ed  alla  libera  prestazione di
servizi  da  parte  dei  dentisti cittadini di Stati membri
delle  Comunità  europee),  cosi’  come  modificati  dalla
presente legge:
TITOLO IV
Esercizio  della professione negli altri Stati membri delle
comunità   europee   da   parte  di  odontoiatri  iscritti
all’ordine  professionale      “Art.  15. – Gli odontoiatri
cittadini iscritti all’Ordine professionale di Paesi membri
dell’Unione  europea  che si trasferiscono in uno dei Paesi
membri   delle   Comunità   europee  possono,  a  domanda,
conservare  l’iscrizione  all’Ordine professionale italiano
di appartenenza”.
ART. 15.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409).
1.  Alla  legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  nella  rubrica  del Titolo IV, le parole: “cittadini italiani”
sono sostituite dalle seguenti: “iscritti all’Ordine professionale”;
b)  all’articolo  15,  la  parola:  “italiani” e’ sostituita dalle
seguenti: “di Paesi membri dell’Unione europea”.
ART. 16.
(Norme in materia di domicilio professionale).
1. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini
dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o
registri, il domicilio professionale e’ equiparato alla residenza.
ART. 17.
(Piante ornamentali: criteri di delega).
1.  L’attuazione  della  direttiva  98/56/CE  sarà  informata  ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  individuare  le  autorità  responsabili  per  le  prestazioni
concernenti la qualità;
b)    individuare    organismi    abilitati   responsabili   della
conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
c)   prevedere  un  controllo  ufficiale,  effettuato  almeno  per
sondaggio,  destinato  ad  accertare  che  siano  state rispettate le
prescrizioni  e  le  condizioni  fissate  dalla  direttiva  stessa ed
applicare le relative misure sanzionatorie;
d)   prevedere   che  i  fornitori  autorizzati  di  materiali  di
moltiplicazione  o  di piante ornamentali siano abilitati a garantire
che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
ART. 18.
(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).
1.  L’attuazione  della  direttiva  98/26/CE, con riferimento alla
quale   il   Governo   dovrà   avvalersi   della  facoltà  prevista
dall’articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  riduzione  delle  turbative  al  funzionamento  dei sistemi di
pagamento   e  di  quelli  di  regolamento  titoli,  derivanti  dalle
procedure  concorsuali  o  dalla  sospensione  dei  pagamenti cui sia
sottoposto un partecipante a tali sistemi;
b)  estensione  della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri
operanti nell’ambito dell’Unione europea:
c)  irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento
immessi  in  un  sistema e dell’eventuale compensazione e regolamento
degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
d)  previsione  che le garanzie da chiunque fornite per assicurare
l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un
sistema  ovvero  fornite  alla  Banca  d’Italia,  alle  altre  banche
centrali degli Stati membri dell’Unione europea e alla Banca centrale
europea,  non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla
sospensione  dei  pagamenti  nei  confronti  del partecipante o della
controparte   della  Banca  d’Italia,  delle  altre  banche  centrali
nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano
essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;
e)  previsione dell’immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca
d’Italia   e  agli  altri  Stati  membri  dell’Unione  europea  della
sottoposizione  ad  una procedura concorsuale o della sospensione dei
pagamenti di un partecipante ad un sistema;
f)  previsione che l’assoggettamento a una procedura concorsuale o
la  sospensione  dei  pagamenti  non  abbiano effetto retroattivo sui
diritti  e  sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della
sospensione dei pagamenti;
g)  coordinamento  della disciplina di attuazione della direttiva,
per  il  perseguimento  delle  finalità  della  stessa, con le norme
previste  dall’ordinamento  interno,  in  particolare  in  materia di
procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;
h)  introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi
ai  rapporti  intercorrenti  tra i partecipanti diretti ai sistemi di
pagamento  e  di  regolamento titoli e gli intermediari per conto dei
quali  essi  operano,  in  relazione  alle  specifiche  modalità  di
funzionamento di tali sistemi.
ART. 19.
(Attuazione  della  direttiva  98/5/CE  in materia di esercizio della
professione di avvocato).
1.  Al  fine  di  facilitare l’attuazione dei principi del diritto
comunitario  in tema di libera circolazione dei servizi professionali
all’interno  del  territorio dell’Unione europea e in tema di diritto
allo  stabilimento  dei  professionisti  cittadini  di  Stati  membri
dell’Unione europea in ogni Stato membro dell’Unione, nonche’ al fine
di   garantire  la  tutela  del  pubblico  degli  utenti  e  il  buon
funzionamento  della giustizia, il Governo e’ delegato ad emanare uno
o  piu’  decreti  legislativi  per  adeguare  la normativa vigente in
materia  di  esercizio  in  Italia  della  professione di avvocato ai
principi  e  alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2.   L’attuazione  della  direttiva  98/5/CE  sarà  informata  ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l’informazione del pubblico, per cio’ che concerne la
qualificazione  e  la  collocazione  professionale degli avvocati che
esercitano  in  Italia  l’attività con il proprio titolo di origine,
prevedendo  che  l’attestato previsto dall’articolo 3, comma 2, della
direttiva  non  sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la
sua  presentazione  ai  fini  dell’iscrizione;  che  sia  menzionata,
relativamente  a  quanto  previsto  dall’articolo  4,  comma 2, della
direttiva,  l’iscrizione  presso  l’autorità  competente dello Stato
membro  di  origine;  che  siano  indicati, in base a quanto previsto
dall’articolo  12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica
dello  studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi
dei suoi membri che operano in Italia;
b)  prevedere,  ai fini del buon funzionamento della giustizia, le
condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l’attività in
Italia  con  il  loro  titolo professionale di origine l’accesso alle
giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
c)  tutelare  la  migliore esplicazione possibile del diritto alla
difesa  prevedendo  che  gli  avvocati  che esercitano l’attività in
Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa
con   avvocati   stabiliti   in  Italia  per  cio’  che  concerne  la
rappresentanza  e  la  difesa  dei clienti in giudizio, stabilendo le
forme in cui l’intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del
diritto comunitario;
d)  stabilire,  al  fine  di  assicurare  una razionale tutela del
pubblico   e  di  garantire  eque  condizioni  concorrenziali  fra  i
professionisti, che gli avvocati che esercitano l’attività in Italia
con  il  loro titolo professionale di origine possano essere soggetti
all’obbligo  di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità
professionale  ed  eventualmente all’obbligo di affiliarsi a un fondo
di  garanzia  professionale,  secondo  la normativa che disciplina le
attività  professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti
dall’articolo 6, comma 3, della direttiva;
e)  definire,  ai  fini  dell’attuazione  dell’articolo  11  della
direttiva,  quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che
regolano   le   forme   e   le   modalità  di  esercizio  in  comune
dell’attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare
l’esercizio  in  comune  di  tali attività non potrà in nessun caso
vanificare  la personalità della prestazione, il diritto del cliente
a  scegliere  il  proprio  difensore,  la  responsabilità  personale
dell’avvocato  e  la  sua  piena  indipendenza,  la  soggezione della
società  professionale  a un concorrente regime di responsabilità e
ai   principi   di  deontologia  generali  propri  delle  professioni
intellettuali  e specifici della professione di avvocato. La società
professionale  tra  avvocati  dovrà  inoltre  essere  soggetta  alle
seguenti regole:
1)  tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo
di  iscrizione  della società nell’albo professionale e soggezione a
tutti   ed   ai   soli  controlli  stabiliti  per  l’esercizio  della
professione in forma individuale;
2)  esclusione  di  soci  che non siano avvocati esercenti a pieno
titolo  nella  società e non ammissibilità di amministratori scelti
al di fuori dei soci stessi;
3) mantenimento dell’esercizio in comune della professione forense
attraverso studi associati;
f)  prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno
Stato  membro  dell’Unione  europea,  relativa  alla  costituzione  e
all’attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività
di  rappresentanza  e  difesa in giudizio, non sarà applicabile, per
quanto  previsto  dall’articolo  11, punto 1), della direttiva, se in
contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
g)  prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall’articolo
11,  punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l’apertura
in  Italia  di  filiali  o  agenzie  di  qualsiasi studio collettivo,
destinato   a  prestare  attività  di  rappresentanza  e  difesa  in
giudizio,  costituito  in  base  a  norme contrastanti con i principi
generali indicati dalla lettera e).
3.  I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati
sentito il Consiglio nazionale forense.
ART. 20.
(Modifiche  al  decreto  legislativo  1o  settembre  1998, n. 333, di
attuazione  della  direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli
animali durante la macellazione o l’abbattimento).
1.  Al  decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 e’ abrogata;
b)  all’articolo  7,  comma  1,  e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  “Il  personale  che  esegue  le  operazioni  relative  allo
stordimento   deve  essere  in  possesso  di  un  adeguato  grado  di
qualificazione   attestato  dalla  azienda  unità  sanitaria  locale
competente anche attraverso appositi corsi di formazione”;
c) al comma 2 dell’articolo 9, la parola: “bovina” e’ soppressa.
Nota all’art. 20:
– Si riporta, l’art. 7 comma 1, del decreto legislativo
1o  settembre  1998,  n. 333 (Attuazione della direttiva n.
93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la
macellazione o l’abbattimento), cosi’ come modificato dalla
presente   legge:      “Art.  7.  –  1.  Le  operazioni  di
trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento,
macellazione  o  abbattimento  di  animali  possono  essere
effettuate  solo  da persone in possesso della preparazione
teorica  e  pratica necessaria a svolgere tali attività in
modo  umanitario  ed  efficace.  Il personale che esegue le
operazioni   relative   allo  stordimento  deve  essere  in
possesso  di  un adeguato grado di qualificazione attestato
dalla  azienda  unità  sanitaria  locale  competente anche
attraverso appositi corsi di formazione”.
ART. 21.
(Modifica  all’articolo  11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, concernente i dispositivi medici).
1.  All’articolo  11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio
1997,  n.  46, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini di
tale  aggiornamento, e’ necessario inviare al Ministero della sanità
una  dichiarazione  solo  in  caso  di  variazione; per variazione si
intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle
tipologie  di  dispositivi  prodotti  e  già comunicati al Ministero
della sanità”.
Nota all’art. 21:
–   Si   riporta   l’art.  11,  comma  6,  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46  (Attuazione della
direttiva  n. 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici),
cosi’   come   modificato  dalla  presente  legge.      “6.
Chiunque   mette  in  commercio  sul  territorio  nazionale
dispositivi “su misura” ha l’obbligo di comunicare l’elenco
di  detti  dispositivi  al  Ministero  della sanità. Detto
elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla
data  di  prima notifica. Ai fini di tale aggiornamento, e’
necessario   inviare   al   Ministero   della  sanità  una
dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si
intende,  in  particolare,  qualsiasi  modifica sostanziale
relativa  alle  tipologie  di  dispositivi  prodotti e già
comunicati al Ministero della sanità”.
ART. 22.
(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).
1.  L’attuazione  della  direttiva  98/93/CE del Consiglio, del 14
dicembre  1998,  che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce
l’obbligo  per  gli  Stati  membri  della CEE di mantenere un livello
minimo  di  scorte  di  petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,
sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  modificare  ed  integrare  le  norme  in materia di riserva di
scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell’Accordo relativo
ad  un  programma internazionale per l’energia, approvato con legge 7
novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in
caso di emergenza;
b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni
sul  costo  della  detenzione  delle  scorte, al fine di garantire la
trasparenza  dei  costi  e l’accessibilità di tali informazioni alle
parti interessate;
c)   potenziare,   da  parte  del  Ministero  dell’industria,  del
commercio  e  dell’artigianato,  il  sistema di vigilanza e controllo
delle scorte, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
d)   prevedere   la   possibilità   di  dedurre  dall’obbligo  di
mantenimento  delle  scorte,  fino ad un massimo del 25 per cento, la
parte  del  consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio
di estrazione nazionale.
Nota all’art. 22:
–  La legge 7 novembre 1977, n. 883 reca: “Approvazione
ed   esecuzione   dell’accordo  relativo  ad  un  programma
internazionale   per   l’energia,   firmato   a  Parigi  il
18 novembre 1974”.
ART. 23.
(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri
di delega).
1.  L’attuazione  della  direttiva  98/81/CE del Consiglio, del 26
ottobre  1998,  che  modifica  la  direttiva  90/219/CEE sull’impiego
confinato  di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)   classificare   gli   impieghi   confinati   di  microrganismi
geneticamente  modificati  in  base  ai  rischi che comportano per la
salute umana e per l’ambiente;
b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati;
c)  definire  le  procedure  di  notifica  ed  autorizzazione  per
l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
d)  prevedere  l’elaborazione  di  piani  di emergenza relativi al
rilascio   accidentale   nell’ambiente   di  agenti  biologici  e  di
microrganismi geneticamente modificati;
e)  prevedere  misure  adeguate per il controllo dell’eliminazione
del  materiale  derivante  dagli  impieghi confinati di microrganismi
geneticamente modificati;
f)  recepire  il  completamento  dell’allegato II, parti B e C, in
conformità  a quanto disposto dall’articolo 20-bis, introdotto dalla
direttiva,  con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell’ambiente;
g)  apportare  le  necessarie  modifiche  al decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 91.
Nota all’art. 23:
Il  decreto  legislativo  3 marzo  1993,  n.  91  reca:
“Attuazione   della  direttiva  n.  90/219/CEE  concernente
l’impiego   confinato   di   microorganismi   geneticamente
modificati”.
ART. 24.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1.  All’articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come
modificato  dalla  legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: “Ministro
competente  per  le  politiche  comunitarie”  sono  sostituite  dalla
seguente: “Governo”.
Nota all’art. 24:
–  Si  riporta l’art. 7, comma 1, della citata legge, 9
marzo  1989,  n.  86,  cosi’ come modificato dalla presente
legge:     “Art. 7. (Relazione annuale al Parlamento). – 1.
Entro  il  31 gennaio  di  ogni anno il Governo presenta al
Parlamento  una  relazione  sui seguenti temi:       a) gli
sviluppi   del   processo   di  integrazione  europea,  con
particolare   riferimento   alle  attività  del  Consiglio
dell’Unione  europea,  alle  questioni  istituzionali, alle
relazioni  esterne  dell’Unione  europea, alla cooperazione
nei  settori della giustizia e degli affari interni ed agli
orientamenti    generali   delle   politiche   dell’Unione;
b) la    partecipazione   dell’Italia   al   processo
normativo  comunitario  con  l’esposizione  dei princi’pi e
delle  linee  caratterizzanti  della  politica italiana nei
lavori  preparatori  all’emanazione  degli  atti  normativi
comunitari  e,  in particolare, degli indirizzi del Governo
su  ciascuna  politica  comunitaria,  sui  gruppi  di  atti
normativi  riguardanti  la stessa materia e su singoli atti
normativi  che  rivestono  rilievo  di  politica  generale;
c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione
economica  e  sociale  e  l’andamento dei flussi finanziari
verso  l’Italia  e  la  loro utilizzazione, con riferimento
anche  alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità
europee per cio’ che concerne l’Italia”.
ART. 25.
(Modifiche del capo XIV-bis del codice civile).
1.  Al  primo  comma  dell’articolo  1469-bis del codice civile le
parole:  “,che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi,” sono soppresse.
2.  All’articolo  1469-quater  del  codice  civile e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
“La  disposizione  di cui al secondo comma non si applica nei casi
di cui all’articolo 1469-sexies”.
3. Al quinto comma dell’articolo 1469. quinquies del codice civile
le  parole:  “dal  presente articolo” sono sostituite dalle seguenti:
“dal presente capo”.
Note all’art. 25:
–  Si  riporta  l’art.  1469-quater  del codice civile,
cosi’   come  modificato  dalla  presente  legge:      Art.
1469-quater  (Forma  e  interpretazione).  –  Nel  caso  di
contratti  di cui tutte le clausole o talune clausole siano
proposte  al consumatore per iscritto, tali clausole devono
sempre  essere  redatte  in  modo  chiaro  e comprensibile.
In  caso  di  dubbio sul senso di una clausola, prevale
l’interpretazione  piu’  favorevole  al consumatore.     La
disposizione  di  cui  al  secondo comma non si applica nei
casi  di  cui  all’articolo  1469-sexies”.     – Si riporta
l’art.   1469-quinquies   del  codice  civile,  cosi’  come
modificato  dalla  presente legge:     “Art. 1469-quinquies
(Inefficacia).  –  Le  clausole  considerate  vessatorie ai
sensi  degli  articoli  1469-bis e 1469-ter sono inefficaci
mentre  il contratto rimane efficace per il resto.     Sono
inefficaci   le   clausole   che,   quantunque  oggetto  di
trattativa,  abbiano per oggetto o per effetto di:       1)
escludere  o limitare la responsabilità del professionista
in  caso  di  morte  o  danno alla persona del consumatore,
risultante    da   un   fatto   o   da   un’omissione   del
professionista;       2) escludere o limitare le azioni del
consumatore  nei confronti del professionista o di un’altra
parte  in  caso  di  inadempimento  totale  o parziale o di
adempimento  inesatto da parte del professionista;       3)
prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole
che  non  ha  avuto, di fatto, la possibilità di conoscere
prima  della  conclusione  del contratto.     L’inefficacia
opera  soltanto  a  vantaggio del consumatore e puo’ essere
rilevata d’ufficio dal giudice.     Il venditore ha diritto
di  regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha
subito  in  conseguenza  della  declaratoria  d’inefficacia
delle  clausole  dichiarate abusive.     E’ inefficace ogni
clausola  contrattuale  che, prevedendo l’applicabilità al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario,
abbia  l’effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata  dal presente capo laddove il contratto presenti
un collegamento piu’ stretto con il territorio di uno Stato
membro dell’Unione europea”.
ART. 26.
(Vigilanza  supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti
ad un gruppo assicurativo: criteri di delega).
1. L’attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  relativa  alla  vigilanza  supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, e’ informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  assicurare  che la vigilanza supplementare riguardi le imprese
partecipate  da  imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in
imprese  di  assicurazione,  le  imprese  partecipate  da  un’impresa
partecipante  nell’impresa  di  assicurazione,  prevedendo  che dalla
vigilanza  supplementare  possano  essere escluse le imprese che, pur
facendo  parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in
cui  esistono  ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni
necessarie  all’esercizio  effettivo  della vigilanza, fatte salve le
disposizioni  dell’Allegato I, punto 2.5 e dell’Allegato II, punto 4,
della direttiva;
b)  prevedere  che un’impresa possa essere esclusa dalla vigilanza
supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell’Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo
(ISVAP), quando:
1)  tale  impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo
scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
2)   e’   inopportuno   o  fuorviante  considerare  la  situazione
finanziaria   di  un’impresa  rispetto  allo  scopo  della  vigilanza
supplementare sul gruppo assicurativo;
c)   prevedere   le  misure  necessarie  affinche’  l’ISVAP  possa
coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell’Unione
europea,  anche al fine di definire preventivamente a quale autorità
deve  essere  demandata  la vigilanza supplementare allorche’ imprese
autorizzate  in  Stati  membri differenti facciano capo alla medesima
impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;
d)  disporre  che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un
gruppo  assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno
per   la   produzione  di  dati  e  di  informazioni  utili  ai  fini
dell’esercizio della vigilanza supplementare;
e) prevedere che l’ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per
l’esercizio  della  vigilanza  supplementare anche presso imprese non
assicurative del gruppo;
f)  integrare  la  normativa vigente in materia di vigilanza sulle
operazioni  all’interno  di  un  gruppo,  nel  rispetto  comunque dei
principi generali fissati dalla direttiva;
g)  prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga
adottato  il  metodo  basato  sui  conti  consolidati.  L’ISVAP  puo’
tuttavia  autorizzare o imporre l’applicazione di uno degli altri due
metodi  previsti  dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi
generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;
h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e
II  alla  direttiva,  che  possano  essere consentite esenzioni dagli
obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;
i)   prevedere   che   per   le  imprese  di  assicurazione  o  di
riassicurazione  situate  in  un  Paese terzo possano essere presi in
considerazione   gli   elementi   che   soddisfano   i  requisiti  di
solvibilità  in  tale  Paese,  purche’  siano comparabili con quelli
previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.
ART. 27.
(Modificazioni  al  decreto  legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come
modificato  dal  decreto  legislativo  18  febbraio  1997,  n. 44, in
materia di specialità medicinali).
1.  Al decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178, come modificato dal
decreto  legislativo  18  febbraio  1997,  n.  44,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)  all’articolo  2,  comma  1, le parole: “di ciascun medicinale”
sono sostituite dalle seguenti: “di specialità medicinali”;
b)  all’articolo  4,  comma  2,  e’  aggiunta la seguente lettera:
“b-bis) siano iscritti all’albo professionale”;
c)  all’articolo  24,  comma  2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  “In  tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità puo’
sospendere  il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di
tempo non superiore a sei mesi.”;
d) all’articolo 25, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4.  Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all’immissione
in commercio non si applicano ai medicinali industriali:
a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;
b)  preparati  su richiesta del medico, scritta e non sollecitata,
il  quale  si  impegna  ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o
della  struttura  alla  quale  e’  preposto,  sotto  la sua diretta e
personale   responsabilità;   a   tale   ipotesi   si  applicano  le
disposizioni  previste per le preparazioni magistrali dall’articolo 5
del   decreto-legge   17   febbraio  1998,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.”;
e)   all’articolo   25,  comma  5,  le  parole  da:  “Nell’ipotesi
disciplinata”  fino  a:  “su ordinazione del medico;” sono sostituite
dalle seguenti: “Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore
e’   tenuto  a  comunicare  subito  al  Ministero  della  sanità  le
preparazioni effettuate;”;
f) all’articolo 25, comma 7, all’alinea, le parole da: “destinati”
fino a: “trenta giorni” sono soppresse;
g)  all’articolo  25,  comma  7,  alla  lettera  a), in fine, sono
aggiunte  le  seguenti  parole:  “purche’ destinati ad un trattamento
terapeutico non superiore a trenta giorni;”.
Nota all’art. 27:
– Si riportano gli articoli 2, comma 1, 4, comma 2, 24,
comma  2  e  25,  commi  4,  5 e 7, del decreto legislativo
29 maggio   1991,  n.  178,  come  modificato  dal  decreto
legislativo  18  febbraio 1997, n. 44, recante “Recepimento
delle   direttive  della  Comunità  economica  europea  in
materia  di  specialità medicinali”, cosi’ come modificati
dalla  presente  legge:      “Art.  2. (Autorizzazione alla
produzione  di  specialità  medicinali). – 1. Nessuno puo’
produrre   anche   a   solo   scopo  di  esportazione,  una
specialità medicinale senza l’autorizzazione del Ministero
della  sanità,  la  quale  e’  rilasciata  previa verifica
ispettiva diretta ad accertare che lo stabilimento disponga
di personale e di mezzi tecnico-industriali adeguati per la
preparazione,   il   controllo   e   la   conservazione  di
specialità  medicinali  in conformità alla documentazione
fornita  dal  richiedente,  e  che  sia  diretto da persona
avente  i  requisiti  prescritti dall’art. 4”.     “Art. 4.
(Requisiti   e   compiti   del  direttore  tecnico).  –  1.
(Omissis).  2.  Egli  deve  essere  scelto fra soggetti che
abbiano  i  seguenti  requisiti:       a) siano in possesso
del  diploma  di  laurea  in  farmacia,  o in chimica, o in
chimica   e   tecnologia   farmaceutiche   o   in   chimica
industriale;   ove   nello   stabilimento   si   effettuino
produzione e controllo dei prodotti di cui agli articoli 20
e  22  e’  ritenuto valido anche il possesso del diploma di
laurea  in  scienze  biologiche;  la  formazione  a livello
universitario  deve  comprendere gli insegnamenti teorici e
pratici  delle seguenti discipline di base e il superamento
dei  relativi  esami: fisica sperimentale, chimica generale
ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica
farmaceutica, compresa l’analisi dei medicinali, biochimica
generale    e    applicata,    fisiologia,   microbiologia,
farmacologia,    tecnologia   farmaceutica,   tossicologia,
farmacognosia.   L’equivalenza   di  insegnamenti  analoghi
impartiti  in  corsi  di  laurea  diversi  e’ stabilita con
decreto  del  Ministro  dell’università  e  della  ricerca
scientifica    e    tecnologica,   sentito   il   Consiglio
universitario  nazionale;  con  le  stesse modalità potrà
essere   riconosciuta   l’equivalenza   alle  lauree  sopra
indicate, in relazione ai requisiti richiesti, delle lauree
in  medicina e chirurgia e in medicina veterinaria nonche’,
a  tutti  gli  effetti, della laurea in scienze biologiche;
b) abbiano   svolto   attività  pratica  concernente
analisi  qualitative di medicinali, analisi quantitative di
principi attivi, prove e verifiche necessarie per garantire
la  qualità dei farmaci, per un periodo di almeno due anni
in  imprese  autorizzate  alla fabbricazione di medicinali;
b-bis)   siano   iscritti   all’albo  professionale”.
“Art.  24 (Sanzioni amministrative). – 1. (Omissis). 2.
Salvo   che   il   fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
inottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 4, comma 5,
il  direttore tecnico soggiace alla sanzione amministrativa
da  lire  duecentomila  a  lire  un milioneduecentomila. La
sanzione  e’ raddoppiata in caso di violazione dell’obbligo
di  cui  alla lettera e) del comma citato. In tale ipotesi,
inoltre,  il  Ministero  della  sanità  puo’ sospendere il
direttore  tecnico  dalle  sue  funzioni  per un periodo di
tempo  non  superiore a sei mesi”.     “Art. 25. (Ambito di
applicazione del decreto). – (Omissis).     4. Parimenti le
disposizioni   sulla   autorizzazione   all’immissione   in
commercio  non  si  applicano  ai  medicinali  industriali:
a) preparati   per   essere  destinati  ad  esclusiva
esportazione;        b) preparati  su richiesta del medico,
scritta   e   non  sollecitata,  il  quale  si  impegna  ad
utilizzare  i prodotti su pazienti propri o della struttura
alla  quale  e’  preposto, sotto la sua diretta e personale
responsabilità;   a   tale   ipotesi   si   applicano   le
disposizioni   previste   per  le  preparazioni  magistrali
dall’articolo  5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n.  94.      5.  Nelle  ipotesi disciplinate dal comma 4 il
produttore e’ tenuto a comunicare subito al Ministero della
sanità  le  preparazioni  effettuate;  e’ fatto divieto al
produttore   di   sollecitare   in  qualunque  modo,  anche
attraverso  informazione  scientifica sulle caratteristiche
dei  medicinali, le richieste del medico.     6. (Omissis).
7.    Le    disposizioni    dell’art.    6   e   quelle
sull’autorizzazione  all’immissione  in  commercio  non  si
applicano,  fatto  in  ogni  caso salvo quanto disposto dal
testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenze,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 ottobre  1990,  n.  309,  ai  quantitativi di medicinali:
a) che  vengano personalmente portati dal viaggiatore
al  momento  dell’ingresso nel territorio nazionale purche’
destinati  ad  un  trattamento  terapeutico non superiore a
trenta giorni”.
Art. 28.
(Modifiche  all’articolo  1746  del  codice  civile,  in  materia  di
responsabilità dell’agente).
1. Nel secondo comma dell’articolo 1746 del codice civile, dopo la
parola:  “commissionario” sono inserite le seguenti: “ad eccezione di
quelli di cui all’articolo 1736”.
2.  Dopo  il secondo comma dell’articolo 1746 del codice civile e’
inserito il seguente:
“E’   vietato   il  patto  che  ponga  a  carico  dell’agente  una
responsabilità,  anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo.
E’ pero’ consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta
in   volta   la   concessione  di  una  apposita  garanzia  da  parte
dell’agente,  purche’  cio’ avvenga con riferimento a singoli affari,
di   particolare  natura  ed  importo,  individualmente  determinati;
l’obbligo  di  garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare piu’
elevato  della  provvigione  che  per  quell’affare l’agente medesimo
avrebbe  diritto  a  percepire; sia previsto per l’agente un apposito
corrispettivo”.
Nota all’art. 28:
–  Si riporta l’art. 1746 del codice civile, cosi’ come
modificato  dalla presente legge:     “Art. 1746. (Obblighi
dell’agente).   –   L’agente   deve   adempiere  l’incarico
affidatogli  in  conformità  delle  istruzioni  ricevute e
fornire   al  preponente  le  informazioni  riguardanti  le
condizioni  del  mercato  nella  zona  assegnatagli, e ogni
altra  informazione  utile  per valutare la convenienza dei
singoli   affari.       Egli  deve  altresi  osservare  gli
obblighi  che  incombono  al commissionario ad eccezione di
quelli di cui all’articolo 1736 in quanto non siano esclusi
dalla  natura  del  contratto di agenzia.     E’ vietato il
patto  che  ponga a carico dell’agente una responsabilità,
anche  solo  parziale,  per  l’inadempimento  del terzo. E’
pero’  consentito  eccezionalmente alle parti di concordare
di  volta  in volta la concessione di una apposita garanzia
da  parte dell’agente, purche’ cio’ avvenga con riferimento
a   singoli  affari,  di  particolare  natura  ed  importo,
individualmente  determinati; l’obbligo di garanzia assunto
dall’agente   non  sia  di  ammontare  piu’  elevato  della
provvigione  che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe
diritto  a percepire; sia previsto per l’agente un apposito
corrispettivo”.
ART. 29.
(Poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).
1. Il comma 2 dell’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
e’ sostituito dal seguente:
“2.  Per  l’assolvimento  dell’incarico  di  cui  al  comma  1, da
espletare  con  le  modalità  previste  dalla normativa comunitaria,
l’Autorità  garante  della  concorrenza  e  del  mercato dispone dei
poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in
caso  di  opposizione  dell’impresa  interessata e su richiesta della
Commissione delle Comunità europee, puo’ chiedere l’intervento della
Guardia  di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi
dei  poteri  d’indagine  ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento
dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi”.
Nota all’art. 29:
–  La  legge 6 febbraio 1996, n. 52 reca: “Disposizioni
per  l’adempimento  di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia  alle  Comunità  europee  –  Legge comunitaria
1994”.
ART. 30.
(Tutela degli interessi finanziari comunitari).
1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari
comunitari,  gli  stessi  strumenti  adottati  per  la  tutela  degli
interessi  finanziari  nazionali,  conformemente all’articolo 280 del
Trattato  che  istituisce  la  Comunità europea, come sostituito dal
Trattato  di  Amsterdam  di  cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i
militari   della   Guardia   di  finanza,  per  l’accertamento  e  la
repressione delle violazioni in danno dell’Unione europea e di quelle
lesive   del   bilancio  nazionale  connesse  alle  prime,  procedono
avvalendosi  dei poteri d’indagine attribuiti alla Guardia di finanza
ai  fini  dell’accertamento  dell’imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi.
La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 dicembre 1999
CIAMPI
D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Nota all’art. 30:
–  La  legge  16 giugno 1998, n. 209 reca: “Ratifica ed
esecuzione  del  Trattato  di  Amsterdam  che  modifica  il
Trattato  sull’Unione  europea, i trattati che istituiscono
le  Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato
e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997”.
Nota unica relativa agli allegati A, B, C:
La direttiva 95/5/CE e’ pubblicata in G.U.C.E. L 43 del
14 febbraio  l997.      La direttiva 97/63/CE e’ pubblicata
in  G.U.C.E.  L  335  del 6 dicembre 1997.     La direttiva
66/404/CEE  e’  pubblicata in G.U.C.E. L 125 dell’11 luglio
1966.     La direttiva 75/445/CEE e’ pubblicata in G.U.C.E.
L  196  del  26 luglio  1975.     La direttiva 93/43/CEE e’
pubblicata  in  G.U.C.E.  L  175 del 19 luglio 1993.     La
direttiva  96/3/CE  e’  pubblicata  in  G.U.C.E.  L  21 del
27 gennaio  1996.     La direttiva 91/477/CEE e’ pubblicata
in  G.U.C.E.  L 256 del 13 settembre 1991.     La direttiva
98/56/CE  e’  pubblicata  in  G.U.C.E.  L 226 del 13 agosto
1998.     La direttiva 98/26/CE e’ pubblicata in G.U.C.E. L
166  dell’11  giugno  1998.      La  direttiva  98/5/CE  e’
pubblicata  in  G.U.C.E.  L  77  del  14 marzo 1998.     La
direttiva  93/119/CE  e’  pubblicata  in G.U.C.E. L 340 del
31 dicembre  1993.      La direttiva 98/93/CE e’ pubblicata
in  G.U.C.E.  L  358 del 31 dicembre 1998.     La direttiva
68/414/CEE  e’ pubblicata in G.U.C.E. L 308 del 23 dicembre
1968.     La direttiva 98/81/CE e’ pubblicata in G.U.C.E. L
330  del  5 dicembre  1998.      La direttiva 90/219/CEE e’
pubblicata  in  G.U.C.E.  L  117 del-l’8 maggio 1990     La
direttiva  98/78/CE  e’  pubblicata  in  G.U.C.E. L 330 del
5 dicembre   1998.   Elenco  delle  direttive  comunitarie,
attuate  o  da attuare in via amministrativa, da pubblicare
ai  sensi dell’articolo 10, comma 3-quater, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1985, n. 1092, e
successive   modificazioni.       98/37/CE:  direttiva  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 22 giugno 1998,
concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati   membri   relative   alle   macchine.      98/47/CE:
direttiva  della  Commissione,  del 25 giugno 1998, recante
iscrizione   di   una   sostanza   attiva  (azossistrobina)
nell’allegato 1  della  direttiva  91/414/CEE del Consiglio
relativa   all’immissione   in   commercio   dei   prodotti
fitosanitari.      98/53/CE:  direttiva  della Commissione,
del  16  luglio  1998,  che fissa metodi per il prelievo di
campioni  e metodi d’analisi per il controllo ufficiale dei
tenori   massimi   di   taluni  contaminanti  nei  prodotti
alimentari.      98/54/CE: direttiva della Commissione, del
16   luglio   1998,   recante   modifica   delle  direttive
71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva
75/84/CEE.      98/55/CE:  direttiva  del Consiglio, del 17
luglio  1998,  che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa
alle  condizioni  minime  necessarie  per le navi dirette a
porti  marittimi  della  Comunità  o  che  ne escono e che
trasportano  merci  pericolose  o inquinanti.     98/57/CE:
direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la
lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
98/61/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva
97/33/CE  per quanto concerne la portabilità del numero di
operatore  e  la  preselezione  del  vettore.     98/62/CE:
ventitreesima  direttiva della Commissione, del 3 settembre
1998,   recante  adeguamento  al  progresso  tecnico  degli
allegati  II,  III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del
Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli   Stati   membri   relative  ai  prodotti  cosmetici.
98/64/CE:  direttiva della Commissione, del 3 settembre
1998,  che  fissa  i  metodi  di  analisi comunitari per la
determinazione  degli  amminoacidi,  delle  materie  grasse
grezze  e  dell’olaquindox negli alimenti per gli animali e
che   modifica   la   direttiva  71/393/CEE.      98/65/CE:
direttiva  della  Commissione  del  3  settembre  1998, che
adegua  il  progresso  tecnico  la  direttiva del Consiglio
82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni
degli   Stati   membri   relative  al  materiale  elettrico
destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle
miniere    grisutose.        98/66/CE:    direttiva   della
Commissione del 4 settembre 1998, che modifica la direttiva
95/31/CE  e stabilisce i requisiti di purezza specifici per
gli edulcoranti per uso alimentare.     98/68/CE: direttiva
della  Commissione del 10 settembre 1998, che stabilisce il
modello  di  documento  di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
della  direttiva  95/53/CE  del  Consiglio  nonche’  talune
modalità   relative   ai   controlli,   all’entrata  nella
Comunità,  di  alimenti  per  animali provenienti da paesi
terzi.     98/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  13  ottobre  1998, relativa alle misure da
adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei
veicoli  a  motore  e recante modificazione della direttiva
70/220/CEE   del  Consiglio.      98/70/CE:  direttiva  del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 13 ottobre 1998,
relativa  alla  qualità  della  benzina e dei combustibili
diesel  e  recante  modificazione della direttiva 93/12/CEE
del   Consiglio.      98/72/CE:  direttiva  del  Parlamento
europeo  e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica
la  direttiva  95/2/CE,  relativa  agli additivi alimentari
diversi  dai  coloranti  e dagli edulcoranti.     98/73/CE:
direttiva della Commissione, del 18 settembre 1998, recante
XXIV  adeguamento  al  progresso  tecnico  della  direttiva
67/548/CEE  del  Consiglio  concernente  il  ravvicinamento
delle    disposizioni    legislative,    regolamentari    e
amministrative      relative      alla     classificazione,
all’imballaggio    e   all’etichettatura   delle   sostanze
pericolose.      98/74/CE:  direttiva della Commissione del
1o  ottobre  1998,  che modifica la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le
navi  dirette  ai  porti marittimi della Comunità o che ne
escono  e  che  trasportano  merci pericolose o inquinanti.
98/75/CE:  direttiva  della  Commissione del 1o ottobre
1998,   recante   aggiornamento   dell’elenco   degli  enti
disciplinati  dalla  direttiva  90/547/CEE  concernente  il
transito   di   energia   elettrica   sulle   grandi  reti.
98/77/CE:  direttiva  della  Commissione  del 2 ottobre
1998,   che   adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva
79/220/CEE   del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  a  misure  da
adottare  contro l’inquinamento atmosferico da emissioni da
veicoli a motore.     98/82/CE: direttiva della Commissione
del  27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle
direttive   86/362/CEE,   86/363/CEE   e   90/642/CEE   del
Consiglio,  che  fissano le quantità massime di residui di
antiparassitari  rispettivamente  sui  e nei cereali, sui e
nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni
prodotti  di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
98/86/CE:  direttiva della Commissione dell’11 novembre
1998,  recante  modifica  della  direttiva  96/77/CE  della
Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici
per  gli  additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti.      98/88/CE: direttiva della Commissione del
13  novembre  1998,  che  stabilisce  gli  orientamenti per
l’identificazione  a microscopio e la stima dei costituenti
di  origine  animale  nell’ambito  del  controllo ufficiale
degli  alimenti  per animali.     98/89/CE: direttiva della
Commissione  del  20 novembre 1998, che adegua il progresso
tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio relativa alla
velocità  massima  per  costruzione  e alle piattaforme di
carico   dei   trattori   agricoli  o  forestali  a  ruote.
98/90/CE  direttiva  della  Commissione del 30 novembre
1998,   che   adegua  il  progresso  tecnico  la  direttiva
70/387/CEE  del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a
motore  e  dei  loro  rimorchi.     89/91/CE: direttiva del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 14 dicembre 1998,
riguardante  i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati
a trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la
direttiva  70/156/CEE relativa all’omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi.     98/98/CE: direttiva della
Commissione  del  15 dicembre 1998, recante XXV adeguamento
al   progresso   tecnico  della  direttiva  67/548/CEE  del
Consiglio  concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative,  regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione,  all’imballaggio e all’etichettatura delle
sostanze   pericolose.       98/100/CE:   direttiva   della
Commissione del 21 dicembre 1998, che modifica la direttiva
92/76/CEE  relativa  al  riconoscimento  di  zone  protette
esposte  a  particolari rischi in campo fitosanitario nella
Comunità.      98/101/CE:  direttiva della Commissione del
22  dicembre  1998,  che  adegua  il  progresso  tecnico la
direttiva  del  Consiglio  91/157/CEE relativa alle pile ed
agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)
97/5/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.
98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  che  prevede  una procedura d’informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
98/43/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio  1998,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  in materia di
pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
luglio  1998,  relativa  ad una modifica della direttiva 98/34/CE che
prevede  una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
98/49/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa
alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori
subordinati  e  dei  lavoratori  autonomi che si spostano all’interno
della Comunità europea.
98/50/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  29  giugno  1998,  che
modifica  la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o
di parti di stabilimenti.
98/52/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa
all’estensione  della  direttiva  97/80/CE  riguardante l’onere della
prova  nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
98/56/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa
alla  commercializzazione  dei  materiali  di  moltiplicazione  delle
piante ornamentali.
98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
98/76/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  1o  ottobre  1998, che
modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l’accesso alla professione
di  trasportatore  su  strada  di  merci e di viaggiatori, nonche’ il
riconoscimento  reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
98/83/CE:   direttiva   del   Consiglio,   del  3  novembre  1998,
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei
servizi di accesso condizionato.
98/93/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  14  dicembre 1998, che
modifica  la  direttiva  68/414/CEE  che stabilisce l’obbligo per gli
Stati  membri  della  CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
99/2/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio  1999,  relativa  al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati  membri  concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati
con radiazioni ionizzanti.
99/3/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio  1999,  che  stabilisce  un elenco comunitario di alimenti e
loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
1999/20/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22  marzo  1999, che
modifica    le    direttive   70/524/CEE   relativa   agli   additivi
nell’alimentazione   degli  animali,  82/471/CEE  relativa  a  taluni
prodotti  impiegati  nell’alimentazione  degli animali, 95/53/CE, che
fissa  i principi relativi all’organizzazione dei controlli ufficiali
nel  settore  dell’alimentazione  animale  e  95/69/CE  che  fissa le
condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di
taluni    stabilimenti    e   intermediari   operanti   nel   settore
dell’alimentazione degli animali.
1999/34/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10  maggio  1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio,
relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri in materia di
responsabilità per danni da prodotti difettosi.
1999/35/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa
a  un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di
sicurezza  di  traghetti  roll-on/roll-off  e  di  unità  veloci  da
passeggeri adibiti a servizi di linea.
1999/38/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  29  aprile 1999, che
modifica   per   la  seconda  volta  la  direttiva  90/394/CEE  sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione
ad  agenti  cancerogeni  durante  il  lavoro,  estendendola ad agenti
mutageni.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/5/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio  1998,  volta  a  facilitare  l’esercizio  permanente  della
professione  di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui
e’ stata acquistata la qualifica.
98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio  1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio  1998,  relativa  a  provvedimenti  inibitori  a  tutela degli
interessi dei consumatori.
98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale.
98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  che  modifica  la  direttiva  93/6/CEE  del Consiglio,
relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi.
98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  che  modifica,  per  quanto riguarda in particolare le
ipoteche,   la   direttiva  89/647/CEE  del  Consiglio,  relativa  al
coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  che  modifica l’articolo 12 della direttiva 77/780/CEE
del Consiglio relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi
e  al  suo  esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e
III   della   direttiva   89/647/CEE   relativa  al  coefficiente  di
solvibilità  degli  enti  creditizi  e  l’articolo 2 e l’allegato II
della  direttiva  93/6/CEE  del  Consiglio  relativa  all’adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante
la protezione degli animali negli allevamenti.
98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi.
98/63/CE:  direttiva  della Commissione, del 3 settembre 1998, che
modifica  la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la
libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli.
98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre  1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
98/81/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  26  ottobre  1998, che
modifica   la   direttiva   90/219/CEE   sull’impiego   confinato  di
microrganismi geneticamente modificati.
98/95/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  14  dicembre 1998, che
modifica,  per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno,
le  varietà  geneticamente  modificate  e le risorse genetiche delle
piante,  le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
69/208/CEE,     70/457/CEE     e     70/458/CEE     concernenti    la
commercializzazione  delle  sementi di barbabietole, delle sementi di
piante  foraggere,  delle  sementi  di  cereali, dei tuberi – seme di
patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole.  98/96/CE:  direttiva  del Consiglio, del 14 dicembre 1998,
recante  modifica,  tra l’altro, per quanto riguarda le ispezioni sul
campo   non   ufficiale,   delle  direttive  66/400/CEE,  66/401/CEE,
66/402/CEE, 66/403/ CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi
di  piante  foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi – seme di
patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole.
99/10/CE:  direttiva  della  Commissione,  del  10 marzo 1999, che
introduce  deroghe  alle  disposizioni  di  cui  all’articolo 7 della
direttiva    79/112/CEE    del    Consiglio   per   quanto   riguarda
l’etichettatura dei prodotti alimentari.
ALLEGATO C
(Articolo 3)
98/35/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  25  maggio  1998,  che
modifica  la  direttiva  94/58/CE  concernente  i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare.
99/4/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio  1999,  relativa  agli estratti di caffe’ e agli estratti di
cicoria.
1999/21/CE:  direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/22/CE:  direttiva  del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/39/CE:  direttiva  della  Commissione, del 6 maggio 1999, che
modifica  la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli
altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
1999/50/CE:  direttiva  della Commissione, del 25 maggio 1999, che
modifica  la  direttiva  91/321/CEE  sugli  alimenti  per  lattanti e
alimenti di proseguimento.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5619):
Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
(D’alema)  e  dal  Ministro  per  le  politiche comunitarie
(Letta) il 29 gennaio 1999.
Assegnato  alla  XIV commissione (Politiche dell’Unione
europea),  in  sede  referente,  il  10  febbraio 1999, con
pareri  delle  commissioni I, II, III, V, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.
Esaminato  dalla XIV commissione il 2, 3, 4, 11, 18, 23
e 24 marzo 1999.
Relazione  scritta annunciata il 25 marzo 1999 (atto n.
5619/A – relatore on. Bova).
Esaminato  in aula il 30 aprile 1999, 25 maggio 1999 ed
approvato il 26 maggio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4057):
Assegnato  alla  1a commissione (Affari costituzionali)
in  sede  referente,  l’11  giugno  1999,  con pareri delle
commissioni  2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della giunta
affari   Comunità   europee   e   parlamentare   questioni
regionali.
Esaminato  dalla  1a  commissione  l’8, 15, 27, 28 e 29
luglio 1999.
Relazione scritta annunciata il 14 settembre 1999 (atto
n. 4057/A – relatore sen. Besostri).
Esaminato  in  aula  il  15  e  16  settembre  1999  ed
approvato, con modificazioni, il 22 settembre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5619/B):
Assegnato  alla  XIV commissione (Politiche dell’unione
europea),  in  sede  referente,  il  27 settembre 1999, con
pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI,
XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.
Esaminato  dalla  XIV  commissione  il  13, 19, 20 e 27
ottobre 1999.
Relazione  scritta  annunciata l’11 novembre 1999 (atto
n. 5619/C – relatore on. Bova).
Esaminato  in  aula  il 15 novembre 1999, ed approvato,
con modificazioni, il 30 novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4057/B):
Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in  sede referente, il 7 dicembre 1999, con il parere delle
commissioni  2a,  5a,  9a,  10a,  12a,  della giunta affari
Comunità   europee   e   parlamentare   per  le  questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 9 e 14 dicembre 1999.
Esaminato in aula ed approvato, il 16 dicembre 1999.