Decreto Legge 15 giugno 1998 , n. 182

Decreto – legge 15 giugno 1998 , n. 182, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998 , n. 276 , recante : " Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera , e disposizioni sull’ igiene dei prodotti alimentari "

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G.U. n. 138 del 16 giugno 1998; G.U. 12.8.1998, n. 187

Art. 1.

1. Il comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:
"8. Per l’istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all’AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell’AIMA. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 4-bis; Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell’omissione della decisione o del ritardo nell’invio della stessa".
2. Nell’articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 536/93, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell’acquirente".
3. All’articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto".
3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.
3-ter. Fatte salve le norme in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all’allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo Il, n. 2, lettere a) e b)";
4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999. L’autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l’eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.
4-bis. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.
5. Al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "all’articolo 3, commi 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 3, commi 2, 3 e 5,".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.