D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 1

Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

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Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-05-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare
l’articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui
all’articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono
essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche
se disciplinati con legge;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n.
209;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l’articolo
48, il quale stabilisce, tra l’altro, che le disposizioni concernenti
la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste
alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai
prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati
membri dell’Unione europea o negli altri Paesi contraenti l’Accordo
sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel
territorio nazionale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo
20-bis, il quale stabilisce, tra l’altro, che i regolamenti di
delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti
amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i
predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per
applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi
della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio
1999, del 10 maggio 1999 e del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del
commercio con l’estero, di concerto con i Ministri della giustizia,
delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della sanità;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Sfarinati
Art. 1.

Farine di grano tenero
1. E’ denominato "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto
dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero
liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
2. E’ denominato "farina integrale di grano tenero" il prodotto
ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato
dalle sostanze estranee e dalle impurità.
3. Le farine di cui ai commi 1 e 2 destinate al commercio sono
prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

==================================================================
                    !         ! Su cento parti di sostanza secca
                    ! Umidità !