Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
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IGIENE E SANITà (12ª Commissione)
MARTEDI 2 MARZO 1999
221 ª Seduta
Presidenza del Presidente CARELLA
Intervengono i sottosegretari di Stato alla sanità Bettoni Brandani e Mangiacavallo.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
…………….OMISSIS……………..
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
…………….OMISSIS……………..
IN SEDE REFERENTE
(430) MANARA. – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali.
(1178) PARDINI ed altri. – Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993.
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 gennaio 1997.
Il relatore LAVAGNINI illustra il testo da lui proposto a seguito di un ampio lavoro di approfondimento svolto dal comitato ristretto, che si è confrontato con i rappresentati degli istituti zooprofilattici, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali di settore e delle regioni. Il testo in esame, che prende le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 1994 che ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, intende valorizzare i compiti di ricerca scientifico-veterinaria e di igiene pubblica degli istituti zooprofilattici, confermando da un lato la loro autonomia e dall’altro il loro inserimento in una rete tecnico-scientifica di qualità nazionale e internazionale. Il relatore si sofferma quindi sull’articolato, osservando in primo luogo come l’articolo 1 definisca gli istituti zooprofilattici sperimentali come aziende sanitarie di diritto pubblico dotate di ampia autonomia, nonché come strumenti tecnico-scientifici dei livelli di Governo centrale e regionali, elencandone nel contempo le funzioni nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni svolte a titolo gratuito. L’articolo 2 definisce le competenze dello Stato in materia di promozione e sviluppo della lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali, secondo obiettivi e indirizzi fissati nell’ambito del Piano sanitario nazionale .Viene quindi istituita la conferenza permanente per la sanità pubblica veterinaria, cui fanno parte rappresentati del Governo, delle regioni e degli istituti zooprofilattici, alla quale è affidato il compito di assicurare l’omogeneità e l’integrazione delle attività svolte dagli istituti medesimi. L’articolo 3 disciplina invece i compiti delle regioni in materia di sanità pubblica veterinaria e i loro poteri di vigilanza e controllo sulla gestione degli istituti. L’articolo 4 disciplina l’organizzazione degli istituti, attribuendo compiti di indirizzo, coordinamento e verifica gestionale al Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale. Quest’ultimo, le cui competenze sono definite nei commi dal 5 al 10, è coadiuvato da un direttore sanitario e da uno amministrativo. Il comma 12, che detta la disciplina del collegio dei revisori, appare poi di particolare importanza in quanto tiene conto delle indicazioni espresse dalla Corte costituzionale nella citata declaratoria di illegittimità.
Dopo essersi soffermato sugli articoli che disciplinano rispettivamente l’approvazione degli statuti degli istituti (articolo 5) le modalità di erogazione delle prestazioni a titolo oneroso fornite dagli istituti stessi (articolo 6), le tipologie di finanziamento (articolo 7), l’ordinamento del personale (articolo 8), e la gestione economico-finanziaria (articolo 9), il relatore sottolinea l’importanza delle norme transitorie, recate sempre dall’articolo 9, che hanno lo scopo di non creare soluzioni di continuità nel momento del passaggio dalla precedente alla nuova normativa.
Il presidente CARELLA, nel ringraziare il senatore Lavagnini per il proficuo lavoro svolto che ha prodotto un testo che si distingue per lo spiccato orientamento regionalista, rinvia il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 16,10.
TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 430-1178.
Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell’articolo 121
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 1. (Natura e finalità)
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge, sono aziende sanitarie aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e delle province autonome per le materie di rispettiva competenza.
2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.
3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell’ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.
4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono altresì attività finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare regionale e nazionale.
5. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:
a) a garantire il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all’attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;
b) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze di igiene e sanità pubblica veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni e di enti pubblici e privati;
c) a garantire l’esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico- scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;
d) ad effettuare, su disposizione del Ministero della sanità o delle regioni, verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli;
e) a garantire l’esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all’attività di controllo dell’alimentazione animale;
f) a svolgere ricerche in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
g) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all’azione di farmacovigilanza veterinaria;
h) ad elaborare ed applicare metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
i) ad effettuare studi, sperimentazioni e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
j) ad assicurare, anche mediante gli osservatori epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e controllo;
k) ad effettuare verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
l) a svolgere attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
m) a svolgere attività di aggiornamento del personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;
n) ad effettuare attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
o) a svolgere ogni altra funzione che venga loro attribuita dallo Stato o dalle regioni.
6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, accreditati ai sensi della normativa UNI EN 45.000, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, aziende singole ed associate, pubbliche e private, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali.
7. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali e rientranti tra le funzioni di cui al comma 5, lettere a), c), d), e), g), h), j), k), sono gratuite, salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative.
Art. 2. (Competenze statali)
1.Per la tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria, compete allo Stato promuovere e sviluppare le iniziative necessarie sull’intero territorio nazionale per la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali, per il controllo degli alimenti di origine animale, per lo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare.
2. Al fine di rendere uniformi ed integrati gli interventi e le attività svolte dagli istituti zooprofilattici sperimentali, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, istituisce la "Conferenza permanente per la sanità pubblica veterinaria", composta dal direttore dell’Istituto superiore di sanità, dai dirigenti generali del dipartimento alimentazione, nutrizione e sanità pubblica veterinaria e del dipartimento della programmazione del Ministero dalla sanità, dai responsabili dei servizi veterinari delle regioni e province autonome e dai direttori generali degli istituti zooprofilattici sperimentali.
3. Ai sensi dell’articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato le funzioni di riconoscimento, finanziamento, vigilanza e controllo sugli istituti zooprofilattici sperimentali e l’attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale ed internazionale.
4. In particolare, spetta allo Stato:
a) approvare gli statuti e le loro modifiche;
b) promuovere e coordinare le attività di ricerca sperimentale corrente e finalizzata, garantendone i finanziamenti ed esercitando la vigilanza ed il controllo sui risultati;
c) promuovere l’attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica e di analisi dei rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
d) affidare e finanziare le attività di produzione e distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale, provvedendo alla relativa verifica tecnica;
e) affidare l’attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;
f) affidare compiti nell’ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti nazionali e stranieri;
g) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.
5. Il piano sanitario nazionale definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l’attività degli istituti zooprofilattici sperimentali.
6. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro della sanità, il Consiglio dei Ministri, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, determina i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, sulla base degli standard fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 in materia di buona prassi di laboratorio e dalle norme UNI EN 45.000 per l’accreditamento dei laboratori di prova.
Art. 3. (Competenze regionali)
1. La programmazione regionale, sulla base di quanto previsto dal piano sanitario nazionale, definisce gli obiettivi e gli indirizzi per le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali nei territori di competenza, prevedendo anche le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali nonché con le istituzioni di sviluppo agro zootecnico presenti a livello regionale.
2. Spetta alle regioni l’approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni, del conto consuntivo, della relazione programmatica e gestionale, del piano di attività degli istituti zooprofilattici sperimentali e della destinazione dell’eventuale avanzo o della copertura della perdita di esercizio.
3. Le regioni affidano agli istituti zooprofilattici sperimentali:
a) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all’attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;
b) l’esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;
c) le verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli;
d) l’esecuzione degli esami e delle analisi necessarie alla attività di controllo della alimentazione animale;
e) il supporto tecnico e scientifico all’azione di farmacovigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica veterinaria e le relative funzioni di vigilanza e controllo;
g) le verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
h) le attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
i) le attività di aggiornamento del personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;
j) le attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
k) ogni altra funzione e compito di interesse regionale.
4. Ai sensi del precedente articolo 1, comma 7, le prestazioni elencate dalla lettera a) alla lettera g) sono fornite a titolo gratuito.
5. Le regioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie norme per adeguare la legislazione regionale ai contenuti della medesima ed ai principi fissati dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, provvedendo a disciplinare le funzioni di vigilanza e verifica amministrativa, da esercitarsi di concerto con lo Stato, con particolare riferimento alla valutazione dei costi, dei rendimenti ed all’utilizzazione delle risorse.
Art. 4. (Organizzazione)
1. Sono organi degli istituti:
a) il consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell’istituto.
3. Nell’ambito delle proprie competenze:
a) valuta il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo predisposti dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni;
b) definisce, sulla base delle programmazioni regionali e nel quadro del piano sanitario nazionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell’Istituto;
c) valuta la relazione programmatica annuale predisposta dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni;
d) verifica la coerenza del piano delle attività predisposto dal direttore generale rispetto agli indirizzi previsti dal piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni;
e) valuta la relazione gestionale annuale sull’attività svolta dall’istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni.
4. Il consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo è composto da non più di cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanità, scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità. E’ nominato dal presidente della regione in cui l’istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate. Il consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, nel corso della prima riunione, nomina il presidente all’interno dei suoi componenti.
5. Il direttore generale è un laureato in medicina veterinaria con comprovate competenze tecnico-scientifiche e gestionali ed è nominato dal presidente della regione ove l’istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o provincie autonome interessate, sulla base dei risultati dell’avviso pubblico di cui al comma successivo.
6. Il presidente della giunta regionale in cui l’istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, entro novanta giorni dalla vacanza, indice avviso pubblico per la nomina del direttore generale. Trascorso inutilmente il termine indicato, il Ministro della sanità provvede a bandire l’avviso ed a nominare la commissione. I criteri generali per la valutazione dei titoli, le procedure, le modalità di espletamento dell’avviso pubblico, i requisiti di ammissione dei candidati e la composizione della commissione di valutazione dei candidati sono fissati con regolamento adottato dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.
7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’istituto, ne dirige l’attività scientifica ed esercita i poteri di gestione, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’ente verso l’esterno.
8. Nell’ambito delle proprie competenze, il direttore generale, in particolare:
A. predispone lo statuto dell’istituto inviandolo al consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, alle regioni e, per l’approvazione, al Ministero della sanità;
B. definisce il piano delle attività, comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, sulla base degli indirizzi previsti dai piani sanitari nazionale e regionali, inviandolo al consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, alle regioni ed al Ministero della sanità;
C. definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale inviandole al consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, alle regioni ed al Ministero della sanità;
D. individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
E. definisce il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo inviandoli al consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, alle regioni ed al Ministero della sanità;
F. effettua l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici.
9. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo.
10. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti per i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali. Il rinnovo del contratto del direttore generale avviene con provvedimento motivato da parte del presidente della giunta regionale in cui l’istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, previa valutazione dell’attività svolta ed anche sulla base del parere espresso in merito dal consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo. Per quanto non previsto trovano attuazione le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, se applicabili.
11. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Il direttore sanitario è un medico veterinario che abbia svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridico-economiche, che abbia svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tali contratti, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti per le analoghe figure delle Aziende unità sanitarie locali. Il rinnovo del contratto del direttore sanitario e del direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del direttore generale, previa valutazione dell’attività svolta.
12. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è nominato dal direttore generale dell’istituto. E’ composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero del tesoro e due dalle regioni o provincie autonome interessate, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 88. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente nella prima seduta convocata dal direttore generale dell’istituto tra i componenti nominati dalle regioni.
13. Spetta alle regioni ed alle province autonome interessate attribuire le indennità ai componenti del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo e del collegio dei revisori.
Art. 5. (Statuto)
1. Entro novanta giorni dall’insediamento del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, il direttore generale predispone lo statuto sulla base dei principi contenuti nella presente legge, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, inviandolo per l’approvazione al ministero della sanità corredato dei pareri espressi dal consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo e dalle regioni o province autonome interessate.
2. Entro centottanta giorni dal termine di cui al comma uno, il direttore generale adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e la programmazione triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.Il regolamento e la programmazione triennale del fabbisogno del personale sono approvati dalla regione in cui ha sede legale l’istituto, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, sentito il parere del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo.
Art. 6. (Erogazione delle prestazioni e produzioni)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni o province autonome, delle relative tariffe.
2. Gli istituti sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome possono incaricare gli istituti della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi, provvedendo al finanziamento dei relativi oneri.
3. Gli istituti possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
4. Gli istituti che svolgono talune delle attività produttive di cui ai commi precedenti devono istituire appositi reparti, con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati, diretti da un dirigente responsabile.
Art. 7. (Finanziamento)
1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:
a) dal Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza ed alle attività da svolgere ai sensi del precedente articolo 1, comma 5;
b) dal Ministero della sanità, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento complessivo assegnato agli istituti zooprofilattici sperimentali ai sensi della precedente lettera a);
c) dal Ministero della sanità, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
d) dal Ministero della sanità, ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
e) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse ai sensi del precedente articolo 3, comma 4;
f) dalle aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
2. il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali, per l’erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall’art. 1 della presente legge;
b) da contributi di enti pubblici o privati, organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dall’attività di produzione;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.
Art. 8. Personale
1. Il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui alla presente legge, fa parte del Servizio sanitario nazionale ed il suo stato giuridico e rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dai principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Specifico regolamento adottato dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, disciplina la normativa concorsuale per il personale dirigenziale degli istituti zooprofilattici sperimentali.
2. Per l’attuazione dei programmi di ricerca, gli istituti zooprofilattici sperimentali, possono conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella dei programmi, a personale laureato e tecnico specializzato. Il contratto non dà luogo a rapporto di impiego ed è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con la fruizione di borse di studio e di ricerca. Gli incarichi a termine possono essere conferiti anche al personale docente o dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con il consenso dell’amministrazione di appartenenza, previo collocamento in aspettativa, senza assegni per la durata dell’incarico. Il relativo periodo è considerato quale servizio valido a tutti gli effetti.
3. Ai fini del trattamento di previdenza il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali è iscritto all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Art. 9. (Norme finali e transitorie)
1. Il patrimonio di ciascun istituto è costituito dai beni posseduti all’entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengono all’istituto.
2. Alla gestione economica e finanziaria degli istituti e ai loro rapporti con le università si applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. I direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la carica di direttori generali nelle more dell’adeguamento di cui all’articolo 3 e 5 della presente legge.Il presidente della giunta regionale dove l’istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, provvede alla stipula del relativo contratto.
4. Nelle more della costituzione del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, di cui all’articolo 4, comma 4, il presidente della giunta regionale ove l’istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, nomina un commissario straordinario in sostituzione del consiglio di amministrazione ed assegna allo stesso le funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.
5. Negli istituti zooprofilattici sperimentali che abbiano già in carica il consiglio di amministrazione ed il direttore generale, nominati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, agli organi medesimi sono attribuite le funzioni di cui al precedente articolo 4, commi 2, 3, 7, 8 e 9, fino al termine del mandato assegnato.
6. Al controllo sugli atti degli istituti zooprofilattici sperimentali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
7. In applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 1, lettera d), per l’anno 1998 una quota di lire 20 miliardi è prelevata dalla quota vincolata del fondo sanitario nazionale destinata alla copertura delle spese per gli abbattimenti del bestiame ed è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità per il finanziamento delle attività di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per gli anni successivi l’importo verrà stabilito nell’ambito della formazione del bilancio del Ministero della sanità.
Art. 10. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate la legge 23 giugno 1970, n. 503, la legge 11 marzo 1974, n. 101, la legge 23 dicembre 1975, n. 745, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 nonché tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.
2. L’abrogazione delle disposizioni richiamate al comma 1 ha efficacia dall’entrata in vigore delle leggi regionali di recepimento della presente legge e dei regolamenti in essa previsti.
TABELLA A (articolo 1)
DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
Denominazione
Sede
Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria
Torino
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d?Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell?Emilia
Brescia
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Padova
Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Perugia
Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana
(già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana)
Roma
Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Prato, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell?Abruzzo e del Molise
Teramo
L?Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno
Portici (Na)
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata
Foggia
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Palermo
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna
Sassari
Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.