Regolamento recante norme per l’esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SOMMARIO
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Accordo . " 7
Allegati " 33
Note ……………………………………………………………………………….. " 60
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
che prevede che per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517/1993,
continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’articolo 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del
trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi
nazionali;
Visto l’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale;
Visti i decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali costitutivi
della delegazione di parte pubblica;
Visto il provvedimento n. 109 dell’8 febbraio 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano di conferma della delegazione di parte pubblica nonché della sua integrazione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei biologi, chimici e psicologi
ambulatoriali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 ottobre 1997 e acquisite le
precisazioni del Ministero del tesoro in ordine alle osservazioni in materia di copertura finanziaria degli oneri relativi all’accordo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. I.
I. E? reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali,
sottoscritto in data 4 giugno 1997, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 19 novembre 1998
SCALFARO
D’ALEMA, Presidente del Consiglio, dei Ministri
BINDI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli. DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998 Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 8
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON 1 BIOLOGI, 1 CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI
SOTTOSCRITTO IN DATA 4 GIUGNO 1997 –
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
l. Le parti firmatarie dei presente Accordo si danno reciprocamente atto che, nell’ambito dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e
Aziende Ospedaliere cosi come definite dagli artt. 3 e 4 dei D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Biologi, i Chimici e gli Psicologi
ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei servizi volti alla prevenzione, alla
diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle relative competenze professionali.
2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l’utilità e la necessità che sia ampiamente promossa la partecipazione delle categorie alle attività
dei servizi sul territorio in una, visione organicamente integrata dell’apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di più alti e
qualificati livelli sanitari nel quadro generale di una migliore tutela della salute dei cittadini.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l’area dell’assistenza sanitaria con provvedimenti volti a
conseguire:
* l’ottimizzazione dei rapporto tra offerta e qualità ai reali bisogni dei cittadini; * l’adeguamento tecnologico e dei servizi delle strutture
poliambulatoriali;
* il coinvolgimento di ognuna della categorie di operatori interessati, attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualità dei servizi.
ART. 1
(Campo di applicazione)
l. Il presente Accordo regola in conformità all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 8, comma 8, dei D.L.vo 502/92 come
modificato dal D.L.vo 517/93, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, (di seguito denominato incarico) coordinato e continuativo, già
instaurato nell’ambito dei Servizio Sanitario Nazionale tra le Aziende Sanitarie e i Biologi, i Chimici e gli Psicologi. – di seguito denominati
anche professionisti – ai quali sono confermati gli incarichi per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie cosi come
regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 dei D.P.R. 262/92 per i Biologi, dall’art. 1 del D.P.R. 255/88 peri Chimici, dall’art.
1 del D.P.R. 261/92 per gli Psicologi.
2. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività
presso più servizi della stessa Azienda o per conto di più Aziende Sanitarie.
3. Ai professionisti di cui al presente Accordo è riconosciuta e garantita. la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici; gli
stessi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici
dell’Azienda anche secondo criteri dipartimentali.
ART. 2
(Elenco dei professionisti titolari a tempo indeterminato)
l. Sono confermati nell’incarico a tempo indeterminato i professionisti già titolari di incarico ai dei DD.PP.RR. 262/92, 255/88, 261/92.
2. L’Assessorato regionale alla Sanità cura, per le singole categorie professionali, la tenuta di un elenco regionale dei professionisti di cui al
comma 1, nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti confermati ai sensi dei presente Accordo, l’orario di attività, le
modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda Sanitaria e l’anzianità dell’incarico ambulatoriale, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino
regionale entro il 30 marzo di ogni anno.
3. Di ogni variazione dei numero delle ore e delle modalità di svolgimento dell’attività, le Aziende Sanitarie danno comunicazione
all’Assessorato regionale alla Sanità, indicandone la decorrenza.
ART. 3
(incarichi di sostituzione a tempo determinato –
Graduatoria regionale – Domanda e requisiti)
l. Il professionista che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell’ambito delle strutture dei Servizio sanitario nazionale come
sostituto, deve inoltrare all’Assessorato alla Sanità della Regione nel cui ambito intende ottenere l’incarico di sostituzione, entro la fine dei
mese di febbraio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme agli allegati A, Al. A2 e corredata dei foglio notizie
compilato in ogni sua parte nonché della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.,
2. La domanda e la documentazione allegata devono essere presentate in regola con le norme vigenti in materia.
3. Alla scadenza dei termine di presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente,
il professionista deve possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il 50° anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi dei presente accordo.
b) essere iscritto ai relativi Ordini professionali; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell’Ordine concernente gli
eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei professionista disposti dalle Commissioni di disciplina. La dichiarazione deve essere allegata
ancorché negativa.
4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria
dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma degli allegati B, B1 B2.
ART. 4
(Formazione delle graduatorie)
l. L’Assessorato regionale alla Sanità, provvede entro il 31 maggio alla formazione di graduatorie regionali per titoli, distinte per categoria
professionale, con validità annuale, da valutare secondo i criteri di cui agli allegati B, B1, B2.
2. Le graduatorie – che oltre a riportare il punteggio conseguito, devono indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti –
sono pubblicate per la durata di 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell’Assessorato, e sono comunicate agli Ordini
professionali e alle Organizzazioni Sindacali di categoria.
3. Entro 15 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame
della graduatoria, relativa alla propria categoria professionale, all’Assessore regionale alla Sanità.
4. Le graduatorie definitive, approvate dal competente Organo regionale, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31
ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie.
5. Le graduatorie hanno effetto dal l° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda.
ART. 5
(Aumenti di orario e limitazioni)
l. I professionisti di cui al comma 1 dell’art. 2 che non hanno ancora raggiunto il massimale orario di 38 ore settimanali hanno diritto al
completamento dell’orario stesso in occasione di turni a qualsiasi titolo disponibili
2. L’Azienda, qualora per esigenza di servizio, abbia necessità di conferire aumenti orari interpella i professionisti titolari di incarico a tempo
indeterminato di cui all’art. 2 che abbiano espresso la propria disponibilità, ed assegna l’aumento. delle ore all’avente diritto secondo i seguenti
criteri:
a) anzianità d’incarico; b) anzianità di laurea; c) voto di laurea; d) maggiore età, rilevati dall’elenco regionale di cui all’art. 2.
3. In caso di parità di punteggio l’Azienda conferisce l’aumento orario al professionista che opera esclusivamente nell’ambito territoriale
dell’Azienda medesima.
ART. 6
(Sostituzioni)
l. Alle sostituzioni dei professionisti incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo ai sensi dei presente Accordo si assentino dal
servizio, l’Azienda provvede assegnando incarichi di sostituzione secondo l’ordine delle graduatorie annuali di cui all?art. 3 con priorità per i
professionisti residenti nell’ambito della Regione.
L’incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi; il professionista che ha
effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un
periodo di interruzione di almeno trenta giorni. L’incarico cessa di diritto e con effetto
immediato con il rientro del titolare.
3. Al sostituto, spetta il trattamento economico di cui all’art. 22.
ART. 7
(incompatibilità)
l. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell’art. 48 della Legge 23.12.1978 n. 833, nonché dall’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991
n. 412, e di quanto altro previsto in materia dalla successiva normativa il rapporto resta incompatibile con:
a) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; b) rapporti di lavoro
svolti a qualsiasi titolo con Case di cura o Presidi privati accreditati e/o autorizzati dalla Regione; c) forme di cointeressenza diretta con Case
di cura private e, limitatamente a biologi e chimici, con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche; d) titolarità di incarico disciplinato dal
presente Accordo nell’ambito di altra Regione.
2. Il verificarsi nel corso dell’incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell’incarico
stesso.
3. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla Azienda Sanitaria, previa contestazione all’interessato.
ART. 8
(Doveri e compiti dei professionista)
l. Il professionista deve: a) attenersi alle disposizioni che l’Azienda Sanitaria emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento
dei fini istituzionali; b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie cosi come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento
e dall’art. 1 dei D.P.R. 262/92 per i biologi, dall’art. 1 dei D.P.R. 255/(88 per i chimici e dall’art.1 dei D.P.R. 261/92 per gli psicologi; c)
effettuare, secondo le modalità organizzative stabilite dall’Azienda Sanitaria, durante il normale orario di servizio, le prestazioni di particolare
impegno rientranti nella sua competenza professionale di cui agli allegati C, Cl, C2; d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente
accordo; e) rispettare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico; 9 inviare all’Assessorato alla Sanità della Regione e alle Aziende entro
il 15 febbraio di ciascun anno il proprio foglio notizie di cui agli allegati D, D1, D2;
2. L’Azienda Sanitaria provvede al controllo dell’osservanza dell’orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità che
consentano di conoscere l’ora di entrata e di uscita dal servizio dei professionista.
3. A seguito dell’inosservanza dell’orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze dei professionista inadempiente.
4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva, il professionista è deferito alla
Commissione di cui all’art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
5. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla Commissione di cui all’art. 11 per i
provvedimenti di competenza.
6. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Azienda Sanitaria
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni, dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di
competenza; c) usare le attrezzature fornite dall’Azienda Sanitaria comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le
eventuali avarie; d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini
statistiche.
7. Lo svolgimento delle ore di incarico di cui al presente accordo, avviene. di nomi a tra le ore 7 e le ore 20 dei giorni feriali. All’interno dei
suddetto orario le eventuali variazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro individuale che dovessero rendersi necessarie in presenza di
motivate esigenze dell’Azienda, devono essere concordate tra il professionista ed il dirigente responsabile dei Servizio. In caso di disaccordo
la risoluzione della vertenza è demandata alla trattativa tra l’Azienda e le OO.SS. firmatarie di categoria.
ART. 9
(Mobilità)
l. Al fine dei migliore funzionamento dei servizio, può essere disposta, d’intesa tra le Aziende competenti, ed in accordo con gli interessati, la
concentrazione dell?orario di attività dei professionisti ambulatoriali presso una sola Azienda.
2. L’Azienda, al fine della riorganizzazione dei servizi, può adottare nei confronti dei professionista provvedimenti di mobilità tra i vari presidi,
ferma restando la garanzia dell’incarico come previsto, dall’art. 8, comma 8 dei D.L.vo 502/92, cosi come modificato dal D.L.vo 517/93, nel
rispetto dei criteri generali in materia di mobilità che saranno concordati a livello Aziendale con i sindacati firmatari dei presente Accordo e
secondo quanto previsto dallo stesso.
3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, cosi come previsto dal comma che precede, comporta la decadenza dall’incarico.
4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l’Azienda assicura l’impiego temporaneo dei professionista in altra struttura idonea
senza danno economico per l’interessato.
5. Il trasferimento da un presidio all’altro della stessa Azienda Sanitaria o di. altra Azienda , può
avvenire su domanda dei professionista. Nel caso di trasferimento presso presidi di altra
Azienda è inoltre necessaria la preventiva intesa tra le Aziende interessate.
ART. 10
(Cessazione, revoca e sospensione dell’incarico)
l. L’incarico cessa:
a) per rinuncia dei professionista da comunicare, a mezzo raccomandata A.R., all’Azienda. La cessazione ha effetto dal 1° giorno dei secondo
mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. b) per il raggiungimento dei 650 anno di età. c) per decesso dei
professionista. d) su specifica richiesta dei professionista l’Azienda, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione dei rapporto
con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
2. L’incarico, inoltre, può essere revocato dall’Azienda, a mezzo lettera raccomandata A.R. con effetto dal 1° giorno dei secondo mese
successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione, nei seguenti casi:
a) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi dei precedente art. 7; b) aver compiuto il periodo massimo di conservazione dei
posto; c) provvedimento adottato ai sensi dei successivo art. 1 l.
3. La revoca dell’incarico ha invece effetto immediato nei seguenti casi:
a) cancellazione o radiazione dall’Albo professionale; b) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la
reclusione; c) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata in via definitiva – in base alle norme vigenti in materia – da apposita
Commissione costituita da un medico designato dall’interessato e da un medico designato dalla Azienda e, presieduta dal titolare della cattedra
di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della Regione o di Regione limitrofa; d) nei casi previsti dalla successiva
lettera d), punto 8 dell’art. 1 l.
4. L’incarico è sospeso in caso di:
a) sospensione dall’Albo professionale; b) provvedimento adottato ai sensi dell’art. 11; c) emissione di mandato o ordine di cattura.
ART. 11
(Commissione di disciplina)
l. E’ istituita, con provvedimento dei Direttore Generale dell’Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da:
a) tre membri in rappresentanza dell’Azienda, di cui uno con funzioni di Presidente; b) tre rappresentanti dei professionisti di cui al presente
Accordo, designati dai Sindacati firmatari dei presente accordo.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall’Azienda
3. La Commissione ha sede presso l’Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.
4. La Commissione è competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi e dei compiti derivanti
dall’Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimento di deferimento.
5. Al professionista deferito sono contestati per iscritto, con lettera raccomandata A.R., gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le
proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
6. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza qualificata dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se
adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7. In caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all’incolpato.
8. La Commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone al Direttore Generale con atto motivato l’adozione
di uno dei provvedimenti che seguono:
a) Richiamo:
– per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta l’esclusione per una volta
dalla procedura prevista al precedente art. 5 per gli aumenti di orario.
b) Diffida:
– per recidiva di quanto previsto al precedente punto a). La diffida comporta, per 4 volte quanto
previsto al precedente punto a).
c) Sospensione dei rapporto per durata non superiore a due anni:
– per recidiva di inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
– per gravi infrazioni finalizzate all’acquisizione di vantaggi personali;
– per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell’ambito della struttura pubblica.
d) Revoca:
– per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione dei rapporto;
– per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l’Azienda abbia accertato gravissime
responsabilità.
9. La deliberazione è comunicata, a cura dei Presidente, e per mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l’adozione dei provvedimento, da notificare all’interessato e da comunicare
all’Ordine professionale di competenza nonché alle altre Aziende sanitarie cointeressate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di
rispettiva competenza.
ART. 12
(Aggiornamento professionale – Formazione permanente)
l. L’aggiornamento professionale-formazione permanente dei professionista comprende:
a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Azienda;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili, compresi nei programmi delle Aziende;
c) l’uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle Aziende.
2. Le Regioni, annualmente, d’intesa con gli Ordini professionali. ed le OO.SS. di categoria, emanano norme generali sui temi prioritari per
l’aggiornamento obbligatorio-formazione permanente dei professionisti, anche in relazione all’attuazione dei progetti-obiettivo.
3. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione
temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell’aggiornamento obbligatorio
sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi dei servizio e all’accrescimento culturale dei professionista.
4. I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue. In caso di
svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico,
dell’Azienda.
5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell’orario di incarico, al professionista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di
cui all’art. 22, comma 1, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità.
6. Nei confronti dei professionista che presta la propria attività in più Aziende il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle Aziende
interessate in proporzione dei numero delle ore svolte presso ciascuna Azienda.
7. E’ in facoltà della Regione riconoscere come utili ai fini dell’aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo:
a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dalle OO.SS. di categoria; b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da università, Ordini
professionali, Aziende sanitarie, Istituti di Ricerca, Società scientifiche.
8. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) dei comma 7 il professionista deve avanza re preventiva formale domanda di partecipazione alla Azienda
competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al professionista spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e
5.
9. Al termine di ciascun corso il professionista ha l’obbligo di fornire alla Azienda idonea documentazione, rilasciata a cura dell’organismo che
ha svolto l’aggiornamento, attestante fra l’altro i giorni e le ore durante i quali l’interessato ha frequentato i corsi.
10. L?aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.
ART. 13
(Congedo matrimoniale)
l. Al professionista confermato spetta un congedo matrimoniale le retribuito di 15 giorni continuativi.
2. Durante il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.
ART. 14
(Assicurazione di malattia e gravidanza)
l. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia, è posto a carico dei servizio pubblico un onere pari allo 0,9.% dei compensi di
cui all’art. 22 da utilizzare per la stipula di apposita assicurazione.
2. Con cadenza trimestrale le Aziende versano il contributo di cui al comma precedente alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati
firmatari dell’Accordo avranno provveduto a stipulare unico contratto di assicurazione.
3. In caso di gravidanza e/o puerperio, l’Azienda mantiene l’incarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa (L. 1204/71 e successive
modificazioni ed integrazioni).
4. Durante il periodo di astensione obbligatoria, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 1204171, l’Azienda corrisponde l’intero trattamento economico
goduto in attività di servizio.
ART. 15
(Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso)
l. Il professionista conserva l’incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a: a) malattia o infortunio, per la durata massima di sei
mesi nell’arco di un anno b) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata dei periodo di ferma o di richiamo; c) gravi e
documentati motivi natura familiare, fino ad un massimo di 7 giorni; d) documentata partecipazione ad esame o concorsi fino ad un massimo
di 10 giorni; e) giustificati e documentati motivi di studio per la durata massima di 12 mesi nell’arco dei triennio, sempre che esista la
possibilità di assicurare idonee sostituzioni; f) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione
dall’incarico per una durata massima complessiva di 8 mesi nell’arco di 18 mesi; g) il mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di
nomina a consigliere provinciale o comunale per l’intera durata dei mandato o limitatamente alle ore destinate alle attività istituzionali.
3. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi dei presente Accordo in più posti di lavoro, ovvero in più Aziende, il periodo di assenza non retribuita
deve essere fruita contemporaneamente.
4. I periodi di assenza di cui al presente articolo non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico ad esclusione delle fattispecie di
cui alla lett. a).
ART. 16
(Assenza giustificata con diritto a compenso)
1. Il professionista, concorda con l’Azienda U.S.L. le modalità per utilizzare un monte ore annuo che in ogni caso non può superare cinque
volte il proprio impegno orario settimanale. Detto professionista potrà disporre dei suindicato monte ore durante l’arco dell’anno solare previa
domanda all’Azienda U.S.L. da proporre, nel caso di assenza superiore a gg. 3, con un preavviso minimo di gg. 15, senza che ciò comporti
variazioni nei pagamenti mensili.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei precedente comma 1 sono a carico delle Regioni.
ART. 17
(Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)
l. L’Azienda Sanitaria provvede ad assicurare i professionisti incaricati, comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione, contro i danni
da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi dei
presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dei raggiungimento della sede dell’ambulatorio sempre che agli stessi
competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell’art. 23.
2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:
a) per la responsabilità verso terzi:
– L. 1.500.000.000 per sinistro
– L. 1.000.000.000 per persona
– L. 500.000.000 per danni a cose od animali
b) per gli infortuni:
– L. 1.500.000.000 per morte o invalidità permanente
– L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea assoluta.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza delle OO.SS. di categoria entro sei mesi dalla pubblicazione dei presente Accordo.
4. I professionisti che a causa delle attività espletate ai sensi dei presente Accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati
obbligatoriamente presso l’INAIL a cura della Azienda Sanitaria.
5. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dei professionista
nell’ambiente di lavoro; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.
ART. 18
(Prolungamento dell’orario di servizio)
l. Qualora, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, comma 1 , il professionista si trovi nella necessità di superare occasionalmente
l’orario giornaliero assegnatogli, dovrà richiedere specifica autorizzazione all’Azienda sanitaria, la quale provvederà altresì a indicare le
modalità organizzative dell’espletamento dei servizio.
2. Al professionista interessato è corrisposto il compenso orario di cui all’art. 22.
ART. 19
(indennità specifica di categoria)
l. Ai biologi e ai chimici convenzionati è corrisposta un’indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il
corrispondente profilo professionale presso le Aziende sanitarie.
ART. 20
(Compenso per l’esercizio di attività psicoterapeutica)
l. Agli psicologi abilitati all’espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale attività ai sensi della vigente normativa in materia, è
corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% dei compenso orario di cui all’art. 22, comma 1, per ogni ora di incarico destinata a tale
attività.
ART. 21
(Rimborso spese di accesso)
1.A far data dalla pubblicazione dei presente accordo, per gli incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano
compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura pari a un quinto dei prezzo
della benzina super per ogni km. percorso.
2.Il rimborso non compete nell’ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale privato nel Comune sede di presidio presso il quale
svolge l’incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell’intervenuta
soppressione all’Azienda Sanitaria.
3.La misura dei rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l’interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello
sede dei presidio. Rimane invece invariata qualora il professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore
distanza da quello sede dei posto di lavoro.
ART. 22
(Trattamento economico)
Ai professionisti biologi e psicologi confermati ai sensi dei presente accordo è corrisposto dall’1.1.1995, mensilmente, un compenso forfettario
rapportato a L. 21.340 per ora di incarico. Il compenso anzidetto è elevato a:
L. 21.873 con decorrenza 1.12.1995; L. 22.223 con decorrenza 1.01.1996; L. 23.000 con decorrenza 1.09.1996; L. 23.691 con decorrenza
1.09.1997; Ai professionisti chimici confermati ai sensi dei presente accordo è corrisposto dall’1.1.1995, mensilmente, un compenso forfettario
rapportato a L. 16.560 per ora di incarico. Il compenso anzidetto è elevato a:
L. 16.974 dal 1.12.1995; L. 17.245 dal 1.01.1996; L. 17.850 dal 1.09.1996; L. 23.691 dal 1.09.1997.
2. Gli incrementi di anzianità di cui ai commi 2 e 8 dell’art.15 dei D.P.R. 261/92; ai commi 2 e 8 dell?art. 17 dei D.P.R. 262/92; ai commi 2 e 4
dell’art. 16 dei D.P.R. 255/88, calcolati alla data di pubblicazione dei presente accordo, compreso il maturato economico alla stessa data,
vengono mantenuti dai singoli interessati. Sull’ammontare complessivo si applica un successivo incremento dei 3% dal 1.9.1997.
3. Con riferimento alle anzianità maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 16 dei D.P.R 255/88, 15 dei D.P.R. 261/92 e 17 dei D.P.R. 262/92 nei
confronti dei professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi rispettivamente, dei DD.PP.RR. 255/88, 261/92, 262/92 ai fini
delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l’intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso le strutture
dei S.S.N. o degli enti in esso confluiti. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più Aziende, l’anzianità da valutare è
quella maggiore. Ai fini della determinazione dell’anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti fatta eccezione
per quelli di gravidanza e puerperio.
4. Al professionista incaricato il quale svolga esclusivamente l’attività di cui all’art. 1 e non abbia altro tipo di rapporto con il S.S.N. o con altre
istituzioni pubbliche o private spetta per ogni ora di incarico una indennità di piena disponibilità nelle seguenti misure:
L. 3.726 dall’1.01.1995; L. 3.819 dall?1.12.1995; L. 3.880 dall’1.01.1996; L. 4.016 dall’1.09.1996; L. 4.137 dall’1.09.1997.
5. Ai professionisti confermati ai sensi dei presente accordo è attribuito un compenso aggiuntivo’ mensile determinato rispettivamente con i
criteri di cui al comma 9 dell’art. 15 dei D.P.R. 261/92, al comma 9 dell’art. 17 dei D.P.R. 262/92 e al comma 5 dell’art. 16 dei D.P.R. 255/88. il
compenso, nella misura corrisposta al 30 aprite 1992 è incrementato del 3.5% dal 1.1.1995, dei 2.5% dal 1.12.1095, del 1.6% dal 1.1.1996,
dei 3.5% dal 1.9.1996 e dei 3% dal 1.9.1997. Le percentuali di incremento si applicano sulla base dei piede di partenza rivalutato con la
precedente percentuale.
6. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.
7. Ai soli fini della correntezza dei pagamento dei compensi ai professionisti convenzionati si applicano le disposizioni previste per il personale
dipendente dalle Unità sanitarie locali.
8. E’ vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente
accordo. Gli accordi o le clausole in violazione di tale divieto sono nulli
g. Le Regioni attuano, d’intesa con le Aziende e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di
assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei professionisti, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi
dei presente Accordo.
10. Fermo restando l’obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art. 8, il professionista è tenuto ad effettuare altresì gli interventi di cui al
comma 1, lett. c) dello stesso articolo previsti negli allegati C,C1,C2.
11. Per l’espletamento di tali interventi al professionista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto
ai sensi dell’art. 22, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.
12. In ogni caso gli emolumenti di cui ai comma 11, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare nell’arco dei trimestre il
cinquanta per cento dei compensi orari spettanti al professionista.
13. Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l’attività dei servizi, ivi compresa l’esecuzione delle P.P.I.P. sulla base di protocolli volti ad
una gestione programmata e per obiettivi, i compensi per le prestazione di particolare impegno professionale sono corrisposti con modalità da
concordare a livello locale e in misura comunque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari spettanti al professionista.
14. Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi dei comma 13 non siano raggiunti per ragioni non imputabili alla volontà dei professionista, i
compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalità di cui ai commi 11 e 12.
ART. 23
(Contributo previdenziale)
l. A favore dei professionisti incaricati ai sensi dei presente accordo l’Azienda versa trimestralmente, con modalità che assicurino
l’individuazione delle somme versate e dei professionista cui si riferiscono, alle casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge 335/95
e nel rispetto delle decorrenze della stessa legge, un contributo dei 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico di ogni singolo
professionista, calcolato sul compenso tabellare di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22.
ART. 24
(Riscossione delle quote sindacali)
1 Le quote sindacali a carico degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali di categoria sono trattenute, su delega dei professionisti, dalle Aziende
sanitarie presso le quali i professionisti medesimi prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti
postali, o bancari intestati alle rispettive OO.SS.. Contestualmente, alle OO.SS., è inviato l’elenco dei professionisti a carico dei quali sono
applicate le ritenute sindacali con l’indicazione dell’importo delle relative quote.
2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Aziende sanitarie da parte delle OO.SS. nazionali di
categoria.
3. l costi dei servizio di esazione sono a carico delle Aziende.
ART. 25
(Diritti sindacali)
l. Al fine di favorire l’espletamento dei compiti sindacali a ciascuna organizzazione sindacale di categoria viene riconosciuta la disponibilità di: –
n. 6 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti titolari di incarico ai sensi dei presente Accordo, viene comunque garantita la disponibilità di
n. 6 ore settimanali per le categorie con meno di 50 professionisti operanti a livello nazionale. Viene altresì riconosciuto un distacco totale per
ogni sindacato firmatario del presente Accordo.
2. Il numero dei professionisti iscritti, titolari d?incarico, è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei professionisti a carico dei quali,
per ciascun sindacato, vene effettuata la trattenuta della quota sindacale.
Annualmente le segreterie nazionali dei sindacati comunicano alle Regioni e alle Aziende sanitarie interessate i nominativi dei propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell?orario assegnato a ciascuno.
I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio
.
5. Le OO.S.S. firmatarie si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nei mese di agosto; b) nei 5 giorni che precedono e nei 5
giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le
consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei
giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
ART. 26
(Esercizio del diritto di sciopero: prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione)
Nel settore disciplinato dal presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi dell?art. 2, comma 2 della legge 146/90, le prestazioni che
l?Azienda sanitaria non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell?ambito territoriale di competenza.
Al fine di garantire l?erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati
interni, i sindacati firmatari dell?accordo concordano con le Aziende sanitarie l?astensione dallo sciopero di almeno 1 professionista per ogni
giorni di durata dello sciopero.
Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati è esercitato con preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero,
contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell?astensione dal lavoro.
I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione di cui
all?art. 11 che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite in detto articolo.
ART. 27
(Rapporti tra i professionisti convenzionati e
la dirigenza sanitaria dell’Azienda sanitaria)
l. Il Dirigente-sanitario preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell’Azienda sanitaria, al servizio specifico o
ricomprendente l’organizzazione dell’attività svolta dal professionista, procede ai controllo della corretta applicazione della convenzione, per
quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I professionisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente
convenzione.
ART. 28
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31/12/97
NORMA FINALE
l. Sono confermate ad personam le posizioni contrattuali di miglior favore già derivanti dall’applicazione delle norme finali dei DD.PP.RR.
261/92, 255/88, 262/92
NORMA TRANSITORIA
l. In attesa dei Decreto di riconoscimento degli Enti previdenziali, le somme di cui all’art. 23 sono versate, con le stesse modalità, ai rispettivi
Enti esponenziali secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, dei Decreto Legislativo 103/96.
2. Gli Enti esponenziali provvederanno a riversare dette somme agli Enti previdenziali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei Decreto di
riconoscimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
l. Le parti dichiarano che la dizione "Azienda" utilizzata nel presente Accordo è indifferentemente riferita ad Azienda U.S.L. e/o Azienda
ospedaliera.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2
l. Le parti si impegnano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei presente Accordo, a ricercare idonee soluzioni atte a definire la
conferma nell’incarico a tempo indeterminato di quei professionisti psicologi che alla data dei 16/04/1992 intrattenevano rapporti professionali
orari accesi dopo la data dei 10/07/1991 con le UU.SS.LL., nonché di quei professionisti psicologi titolari di incarichi convenzionali a rapporto
orario presso Comuni o Province di cui alla norma finale n.1 dell’A.C.N. recepito con il D.P.R. 13 marzo 1992, n.261.
ALLEGATO A
All’Assessorato alla Sanità della Regione ………………
Raccomandata A.R.
Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ……………..
per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di Biologo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale
si sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale.
Il sottoscritto Dott . …….. . nato a ……………………. (Prov. di ) il ??
residente in (Prov. di????..) via ………. C.A.P……………………….
tel ……………………………Laureato in il????
iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi dal ………………..chiede ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale di essere incluso per l’anno
…………………..nella graduatoria relativa alla Regione nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico di sostituzione a tempo determinato
in qualità di Biologo ambulatoriale..
A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell’allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione.
Data ……………….. FIRMA ………………………..
FOGLIO NOTIZIE
(Allegato A Biologi)
Da allegare alla domanda di inclusione in graduatoria per l’anno …………..
Il sottoscritto Dott . ………………………………………………………………….nato a . (Prov. di ) il …………………. con recapito professionale in
(Prov. di ……………………..
via n . …………. C. A. P……………………tel
DICHIARA
di possedere i seguenti titoli:
A) TITOLI ACCADEMICI
1) Laurea in con voto conseguita il presso l’università di .
2) Specializzazioni:
1 ) conseguita il………………………presso l’università di . .
2 ) conseguita il………………………presso l’università di……………………………………………
B) TITOLI DI STUDIO
Corsi di perfezionamento o aggiornamento in una delle discipline della Biologia, di durata non inferiore a 30 ore o a 4 giorni formalmente
documentati con attestazione di frequenza. Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione.
– corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso
– corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso
– corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso
– corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso
C) TITOLI PROFESSIONALI:
Attività professionale prestata in qualità di biologo presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati
equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici d ricerca, Enti privati.
Dal??????????..al???????.presso??????????..
Nel servizio di????????????.con la qualifica di??????
Dal??????????..al???????.presso??????????..
Nel servizio?????????????.con la qualificadi?????????.
Dal??????????..al???????.presso???????????
Nel servizio?????????????.con la qualificadi????????.
Attività professionale in qualità di biologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall?Ente.
Dal??????????al???.????.presso?????????.
Nel servizio di????????????.con la qualificadi??????..
Dal??????????al???????.presso?????????..
Nel servizio di????????????.con la qualificadi???????.
Idoneità in pubblico concorso:
Concorso a:???????????????????????..
Presso???????????????????nell?anno?????.
(valutabile solo la prima idoneità)
D) ANZIANITA? DI ISCRIZIONE ALL?ORDINE
Iscritto all?Ordine Nazionale dei Biologi dal?????????
DICHIARA ancora di
Non incorrere in nessuna delle incompatibilità previste dall?art.7 del presente accordo; si impegna comunque a fare cessare eventuali
incompatibilità prima del conferimento dell?incarico.
Documenti allegati, in regola con le norme vigenti in materia, comprovanti quanto dichiarato nel presente foglio notizie.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Data FIRMA
ALLEGATO B
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
REGIONALI DI CUI ALL’ART 4 DELL’ACCORDO
A) TITOLI ACCADEMICI:
1) Laurea con voto 110 e Lode Punteggio 3
110 1,8
da 100 a 109 1,2
2) Specializzazioni:
a) per la prima specializzazione: Punteggio3
b) per ogni ulteriore specializzazione:
Punteggio 1,2
c) Specializzazione conseguita con il massimo dei voti
Punteggio 0,80 (una sola volta)
B) TITOLI DI STUDIO
Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Biologia.
– per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni
Punteggio 0, 10 – per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi
Punteggio 0,40
– per ogni corso superiore a 250 ore o a 1 anno
Punteggio 0,50 per anno fino ad un massimo di 2 punti
C) TITOLI PROFESSIONALI
1) Attività professionale prestata in qualità di Biologo con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del SSN, Comuni, Province,
Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di
ricerca,
strutture private.
Punteggio 1,20
2) Attività professionale in qualità di Biologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall’Ente.
Punteggio 0,70
Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), è da computare in riferimento ad
ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso
punteggio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l’attività che comporta il punteggio
più alto.
3) Idoneità in un pubblico concorso come Biologo 0,05
E’ valutabile solo la prima delle idoneità possedute
D) ANZIANITà DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI
per ogni anno ……………………………………………. 0,10
Il Punteggio previsto per l’anzianità di iscrizione all’Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi. Frazioni di
mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.
ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE
1. Analisi chimico-cliniche
2. Biochimica e chimica clinica
3. Biochimica marina
4. Biochimica analitica
5. Biotecnologie
6. Chimica biologica
7. Chimica analitica
8. Chimica e tecnologie alimentari
9. Citogenetica umana
10. Economica sistema agroalimentare
11. Endocrinologia sperimentale
12. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all’industria)
13. Farmacologia applicata
14.Farmacologia
15. Fisiologia e scienza dell’alimentazione
16. Fitopatologia
17. Genetica
18. Genetica medica
19. Igiene
20. Igiene e medicina preventiva
2 l. Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio di sanità pubblica
122. Immunologia diagnostica
23. Microbiologia
24. Microbiologia applicata
25. Microbiologia medica
26. Microbiologia e virologia
27. Patologia generale
28. Scienza dell’alimentazione
29. Scienza e tecnologie cosmetiche
30. Scienza e tecnica piante officinali
3 l. Scienza e tecnica piante medicinali
32. Statistica sanitaria
33. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
34. Statistica medica
35. Tecniche microbiologiche
3 6. Tecniche biomediche
37. Tecnologie alimentari
38. Tossicologia
39. Tossicologia forense
40. Virologia
ALLEGATO C
Prestazioni di particolare impegno professionale che possono essere effettuate dai biologi ambulatoriali:
1) Metodi ELISA ed EIA 15′ per ciascuna determinazione
2) Markers epatite ed HIV 15′ per ciascuna determinazione
3) Toxo 15′ per ciascuna determinazione
4) Rubeo 15′ per ciascuna determinazione
5) Pap test 15′ per ciascuna determinazione
6) Dosaggi di farmaci, morfina e derivati 15′ per ciascuna determinazione
7) Metodi RIA 15′ per ciascuna determinazione
8) Indagini citogenetiche 60′ per ciascuna determinazione
9) Tecniche di biologia molecolare 30′ per ciascuna determinazione
10) Test di mutagenesi e valutazione degli indici
biotici relativamente all?igiene ambientale 30′ per ciascuna determinazione
11) Protocollo dietetico computerizzato 30′ per ciascuna determinazione
12) Protocollo per dieta 15′ per ciascuna determinazione
Le maggiorazioni di orario, dovute ai sensi dell’art.22, vengono ripartite, in misura proporzionale al
numero delle ore di incarico di cui ciascuno é titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al
laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite.
ALLEGATO D
ALL’ASSESSORATO REGIONALE
ALLA SANITà DELLA REGIONE…………………………
AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA …………………. Raccomandata A.R.
Oggetto: Dichiarazione ex art. 8 dell’Accordo
(da inviare entro il 15 Febbraio di ogni anno)
Il sottoscritto Dott . ………………………………………………………………nato a . (Prov. di …………………………residente in Prov. di via
C.A.P……………………
tel …………………………
laueato in il iscritto all’Ordine degli Biologi dal .
DICHIARA
ai sensi dell’art 8, comma 1 punto f, dell’Accordo Collettivo Nazionale di essere titolare di incarico a tempo indeterminato come Biologo
Ambulatoriale dal ………..
Attualmente in servizio presso
1) Azienda per n . ore settimanali ,nella seguente struttura . tel
2) Azienda per n . ore settimanali ,nella seguente struttura tel
3) Azienda ………….. per n . ore settimanali ,nella seguente struttura tel .
Dichiara di () essere () non essere
titolare di altro rapporto di lavoro
() avere () non avere diritto al compenso di piena disponibilità.
DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art 7 del
presente Accordo.
Data ……………….. FIRMA ………………………..
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato