La legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, ha prorogato l’agevolazione nota come “Bonus sud” fino al 31 dicembre 2022. Con provvedimento del 9 marzo 2021 è stato approvato il modello da utilizzare dal 31 marzo 2021
Attraverso l’articolo 1, comma 171 , la legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, ha prorogato al 31 dicembre 2022 l’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, mentre l’articolo 1, comma 316, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019, ha prorogato al 31 dicembre 2022 la misura riguardante il così detto “tax credit per il Mezzogiorno”, con riferimento agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES).
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, protocollo n. 65238/2021 , è stato aggiornato il modello di comunicazione per poter fruire del credito d’imposta, modello che andrà utilizzato a partire dal 31 marzo 2021. Tale modello sostituisce quello approvato con provvedimento del 14 aprile 2017, modificato con i provvedimenti del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019.
Con riferimento all’agevolazione di cui alla citata legge n. 208 del 2015, conosciuta anche come “Bonus sud”, essa prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni indicate nella norma e facenti parte di un progetto di investimento iniziale, e riportate nella tabella che segue.
Le zone assistite del mezzogiorno | |
Campania (Art. 107, paragrafo 3, lett. a) del TFUE) | Puglia (Art. 107, paragrafo 3, lett. a) del TFUE) |
Basilicata (Art. 107, paragrafo 3, lett. a) del TFUE) | Calabria (Art. 107, paragrafo 3, lett. a) del TFUE) |
Sicilia (Art. 107, paragrafo 3, lett. a) del TFUE) | Molise (Art. 107, paragrafo 3, lett. c) del TFUE) |
Sardegna (Art. 107, paragrafo 3, lett. c) del TFUE) | Abruzzo (Art. 107, paragrafo 3, lett. c) del TFUE) |
Per poter accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono predisporre, a decorrere dal 31 marzo 2021 e per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022, la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, nei comuni del sisma del centro Italia e nelle zone economiche speciali (ZES)”, come modificata e allegata, assieme alle istruzioni, al citato provvedimento del 9 marzo 2021.
Da un punto di vista soggettivo il credito d’imposta in commento può essere sfruttato dai soggetti titolari di reddito d’impresa, di cui all’articolo 55 del DPR n. 917 del 1986, che sostengono nuovi investimenti rivolti a strutture produttive situate nelle aree indicate nella tabella sopra riportata. Il comma 98 della citata legge n. 208, come modificato dall’articolo 1, comma 171 della legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020, individua tali soggetti come «le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (…)».
Con la circolare 34/E del 2016, L’Agenzia delle entrate ha chiarito che tra i soggetti ammessi al credito d’imposta per la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno rientrano, oltre alle imprese nazionali, rientrano anche le stabili organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Sempre da un punto di vista soggettivo, il comma 100 della legge n. 208 del 2015 individua i soggetti esclusi dall’agevolazione. Si tratta dei soggetti che operano nei seguenti settori dell’industria:
– siderurgica;
– carbonifera;
– della costruzione navale;
– delle fibre sintetiche;
– dei trasporti e delle relative infrastrutture;
– della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.
Restano inoltre esclusi dall’agevolazione i soggetti operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La norma stabilisce l’esclusione dal bonus sud per le imprese in difficoltà, individuate dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. Si tratta, nello specifico, di quelle imprese che in assenza di un intervento da parte dello Stato sono quasi certamente destinate al collasso economico nel breve o medio periodo.
Si ricorda che in merito alle esclusioni soggettive dal bonus in commento, l’Agenzia delle entrate con la citata circolare 34/E del 2016 ha chiarito che ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza e per verificare non vi sia esclusione dal credito d’imposta, si deve tener conto del codice attività ATECO, la cui indicazione deve essere fornita nella compilazione del modello di comunicazione per la fruizione dell’agevolazione, e riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto del credito d’imposta richiesto.
Da un punto di vista oggettivo il credito d’imposta riguarda gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, se utilizzati per le finalità stabilite dalla legge
Gli investimenti agevolabili, in base alle norme contenute nella legge n. 208 del 2015, sono quelli che fanno «parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2 , punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio».
Gli investimenti agevolabili | |
Investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi a: | Creazione di un nuovo stabilimento |
Ampliamento delle capacità di uno stabilimento esistente | |
Diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente | |
Cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente |
Con la circolare 34/E del 2016, l’Agenzia elle entrate ha chiarito la previsione contenuta nel comma 98 dell’articolo 1, della legge n. 208 del 2015, secondo la quale l’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”.
Il requisito della novità | Rientra nell’agevolazione anche l’acquisto di un bene esposto in show room ed impiegato esclusivamente dal rivenditore a scopo dimostrativo: l’utilizzo esclusivo del bene a fini dimostrativi, infatti, non inficia il requisito della novità |
Anche per i beni complessi, alla cui realizzazione abbiano concorso anche beni usati, il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto |
Per quanto concerne la determinazione dell’agevolazione, il comma 101 della legge di stabilità 2016 dispone che “il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese».
Come detto, il credito d’imposta è riconosciuto, sempre dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021, fino al 31 dicembre 2022, e spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016, che viene riportata nella tabella che segue, misura massima che varia anche a seconda se si tratta di piccola, media o grande impresa.
Misura massima del credito d’imposta | |||
Regione | Piccole imprese | Medie imprese | Grandi imprese |
Campania | 45% | 35% | 25% |
Puglia | 45% | 35% | 25% |
Basilicata | 45% | 35% | 25% |
Calabria | 45% | 35% | 25% |
Sicilia | 45% | 35% | 25% |
Sardegna | 45% | 35% | 25% |
Abruzzo | 30% | 20% | 10% |
Molise | 30% | 20% | 10% |
Viene specificato anche all’interno delle istruzioni al modello di comunicazione allegato al provvedimento del 9 marzo 2021, che «Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto» ed inoltre che poiché dal 1° marzo 2017 l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, «il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti».
La dimensione dell’impresa | |
Piccole imprese | presentano contestualmente meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro |
Medie imprese | presentano contestualmente meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore ad euro 50 milioni ovvero totale di bilancio annuo non superiore ad euro 43 milioni |
Grandi imprese | presentano contestualmente più di 250 dipendenti e fatturato annuo superiore ad euro 50 milioni o totale di bilancio annuo superiore ad euro 43 milioni |
Si ricorda che
- Il “Bonus sud” è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 dalla legge di bilancio per il 2021.
- Il modello per la richiesta e le relative istruzioni sono contenute nel provvedimento del 9 marzo 2021.
“Bonus sud”: il nuovo modello per il 2021 e 2022 – i punti salienti
La normativa | Attraverso l’articolo 1, comma 171, la legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, ha prorogato al 31 dicembre 2022 l’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 mentre l’articolo 1, comma 316, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019, ha prorogato al 31 dicembre 2022 la misura riguardante il così detto “tax credit per il Mezzogiorno”, con riferimento agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES). |
Il “Bonus sud” | Con riferimento alla agevolazione di cui alla citata legge n. 208 del 2015, articoli 1, commi da 98 a 108, conosciuta anche come “Bonus sud”, essa prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni indicate nella norma e facenti parte di un progetto di investimento iniziale |
L’ambito soggettivo | Da un punto di vista soggettivo il credito d’imposta in commento può essere sfruttato dai soggetti titolari di reddito d’impresa, di cui all’articolo 55 del DPR n. 917 del 1986, che sostengono nuovi investimenti rivolti a strutture produttive situate nelle aree indicate nella tabella sopra riportata |
L’ambito oggettivo | Gli investimenti agevolabili, in base alle norme contenute nella legge n. 208 del 2015, sono quelli che fanno «parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio» |
A cura di
Francesco Blasi
Consulente fiscale dell’Onb