Chiarimenti sull’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari

Pervengono numerose richieste circa il comportamento da tenere successivamente al ricevimento della raccomandata delle autorità sanitarie locali con la quale si richiede di produrre la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e l’invito formale a sottoporsi alla somministrazione.

La risposta a tale comunicazione deve essere inviata tempestivamente e personalmente dall’interessato al fine di evitare la sospensione dall’attività professionale.

Si ricorda che con il decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”), pubblicato sulla G.U. 1° aprile 2021 n. 79, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie ivi compresi i biologi che operano in strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

Al riguardo preme precisare che, seppure il biologo sia stato formalmente riconosciuto professionista sanitario, la ratio della norma recante l’obbligo di vaccinazione deve intendersi riferita alla situazione di emergenza epidemiologica, con il fine specifico di tutelare la salute pubblica e quello di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

In quest’ottica, dunque, la disposizione descrive quali sono i soggetti interessati dall’obbligo e porta ad escludere i professionisti biologi che non esercitano in ambito sanitario e che pertanto non interagiscono con gli utenti.

È bene evidenziare che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati ed è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti.

In merito alla comunicazione delle autorità sanitarie locali, assume rilievo il comma 5 del sopracitato decreto il quale prevede che “l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante ((l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale”.

Il successivo comma 6 prevede che “Decorsi i termini ((per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

NON è necessario trasmettere all’Ordine la risposta fornita alle autorità sanitarie locali.

 

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