Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.
G.U. 8 gennaio 1976, n. 6.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Competenze regionali
Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
La legge regionale fissa le attribuzioni, la composizione, la nomina, la durata della carica, le incompatibilità, i casi di sostituzione e di scioglimento dei consigli di amministrazione.
Essa fissa altresì le attribuzioni e la durata in carica del presidente, della giunta esecutiva, in particolare specificandone la composizione, del collegio sindacale e del comitato tecnico-scientifico.
Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalità per la gestione comune degli istituti interregionali.
Art. 2. Competenze statali
Ai fini della tutela degli interessi generali della sanità pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l’intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.
Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.
La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l’estero restano di competenza dello Stato.
Art. 3. Vigilanza
La funzione di vigilanza e di controllo sugli istituti zooprofilattici sperimentali è esercitata dalle regioni sedi degli istituti stessi.
Per gli istituti interregionali le regioni possono istituire un organo comune di vigilanza con le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 1.
Art. 4. Compiti
Le regioni affidano agli istituti zooprofilattici i seguenti compiti in via primaria:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;
c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 26 febbraio 1963, n. 441, 15 febbraio 1963, n. 281 e 8 marzo 1968, n. 399;
d) la propaganda, la consulenza e l’assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;
e) la formazione di personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell’ambito dei piani di risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia, deliberati dalle regioni competenti, nonché dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie.
Possono inoltre prestare l’assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario tra l’Italia e i Paesi esteri.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono alle altre funzioni loro affidate dalle regioni.
Art. 5. Produzione
Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi delle leggi vigenti alla produzione di sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche, nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.
Il Ministero della sanità può incaricare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l’esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento.
Con il decreto di conferimento dell’incarico il Ministero della sanità fissa le norme tecniche di lavorazione, le modalità di controllo sanitario della produzione, le caratteristiche delle confezioni ed il sistema di distribuzione, nonché il prezzo dei prodotti a carico dello Stato.
Le regioni, nell’ambito delle autorizzazioni di cui al primo comma e nel rispetto delle competenze di cui all’articolo 2, possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e della distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l’esercizio della polizia veterinaria e per attuare piani di risanamento e di miglioramento del bestiame.
La spesa di costo e di impiego del prodotto è in questo caso a carico delle regioni interessate.
Il Ministero della sanità può conferire analogo incarico agli istituti zooprofilattici, per l’attuazione di particolari piani profilattici nell’ambito delle competenze statali.
La spesa di costo e d’impiego del prodotto è in questo caso a carico del Ministero della sanità.
Art. 6. Organizzazione
Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori.
In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d’ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e un laboratorio per l’analisi dei campioni di mangimi per l’alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi, prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l’applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell’articolo 5 o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.
La legge regionale stabilisce che nel caso che un istituto imprenda la produzione di farmaci, il laboratorio di cui si avvale a questo scopo assume il carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un direttore appositamente designato dal consiglio di amministrazione dell’istituto.
Art. 7. Sezioni provinciali
L’istituzione di nuove sezioni provinciali degli istituti deve riportare l’approvazione della regione nella quale è prevista.
Art. 8. Patrimonio
Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale è costituito dai beni in loro proprietà al momento dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all’ente in modo da costituirne patrimonio netto.
In caso di cessazione degli istituti il loro patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all’origine li trasferirono o, in difetto, alle regioni nel cui territorio insistono i beni stessi.
Art. 9. Entrate
Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:
a) dal finanziamento annuo dello Stato;
b) dai contributi delle regioni e di altri enti pubblici o di privati comunque interessati all’incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) da proventi diversi stabiliti dalle regioni;
e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nel precedente articolo 5;
f) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.
Art. 10.Personale
Il regolamento organico e lo stato giuridico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di criteri concordati a livello nazionale presso il Ministero della sanità tra le regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall’altra.
Il rapporto di lavoro del personale per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico è pure deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni.
Art. 11. Contributi e oneri statali
Il Ministro per la sanità è autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di piani regionali di profilassi, di tutela sanitaria, di miglioramento ed incremento zootecnico.
Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l’impiego dei prodotti necessari all’attuazione dei piani obbligatori di profilassi o di misure di polizia veterinaria.
Lo stanziamento annuo previsto dall’articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 101, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a titolo di concorso dello Stato per i servizi gestiti dagli istituti zooprofilattici e tutti i successivi incrementi saranno annualmente ripartiti alle regioni con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 12. Provincie autonome
Per quanto riguarda l’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, le provincie autonome di Trento e di Bolzano si intendono agli effetti della presente legge parificate alle regioni.
Art. 13. Garanzie mutui
L’articolo 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è esteso agli istituti zooprofilattici sperimentali.
Art. 14.
Norme transitorie
Sino all’entrata in vigore delle corrispondenti leggi regionali restano in vigore le disposizioni che disciplinano l’organizzazione e la gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali.
In attesa della prima approvazione del regolamento organico, dello stato giuridico e del trattamento economico il consiglio di amministrazione, previo consenso delle giunte regionali, può concedere un acconto sui futuri miglioramenti fino ad un massimo di L. 50.000 mensili pro capite.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1975
Tabella A
(Art. 2)
DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
Denominazione Sede Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria Torino Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d?Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell?Emilia Brescia Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
(già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie) Padova Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche Perugia Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana
(già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana) Roma Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell?Abruzzo
(già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo) Teramo L?Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno
(già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia) Portici (Napoli) Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia
(già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre) Foggia Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia Palermo Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna
(già Stazione zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame) Sassari Cagliari, Nuoro, Sassari.