FAQ-Crediti Formativi ECM

FAQ-Crediti Formativi ECM

 

Cos’è il sistema di educazione continua in medicina?

I Decreti Legislativi n. 502/92 e 229/99 e il D.M. del Ministero della Salute del 5/7/2000 hanno introdotto le disposizioni concernenti l’Educazione Continua in Medicina e l’acquisizione dei relativi crediti.

I professionisti che operano nella sanità pubblica e privata debbono rinnovare con continuità la propria formazione e quindi conseguire i crediti formativi.

Il sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti che operano nel campo sanitario, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza delle prestazioni erogate dai professionisti.

 

Cosa sono i crediti formativi ECM?

Il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM.

Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7)

Possono organizzare i corsi che rilasciano ECM solo gli enti accreditati definiti “providers”. I providers devono accreditare gli eventi e i crediti sono determinati e rilasciati dalla Commissione Nazionale del Ministero della Salute.

 

Normativa di riferimento

I Decreti Legislativi n. 502/92 e 229/99 e il D.M. del Ministero della Salute del 5/7/2000 hanno introdotto le disposizioni concernenti l’Educazione Continua in Medicina e l’acquisizione dei relativi crediti.

 Dal 2002 ad oggi……..

Le norme di cui sopra sono entrate definitivamente in vigore il 1° gennaio 2002.

La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006; dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi:

2002: 10 crediti

2003: 20 crediti

2004: 30 crediti

2005: 30 crediti

2006: 30 crediti

2007: 30 crediti

 

Accordo Stato–Regioni 2007

In data 1° agosto 2007 l’accordo Stato–Regioni concernente il Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina. Nell’accordo è riportato, tra l’altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall’anno 2004 fino all’anno 2007.

 

Accordo Stato–Regioni 2009

In data 5 novembre 2009 è stato siglato l’Accordo Stato–Regioni concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina”, nel quale viene stabilito quanto segue: “La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.”

 

Accordo Stato–Regioni 2012

Nell’Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile 2012 è riportato quanto segue: “In considerazione del contesto generale e ritenendo comunque opportuno confermare il debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75) si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.

 

Determina del 17/07/2013

In sede di Assemblea Co.Ge.A.P.S., la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 17/07/2013, ha ratificato una determina riguardante importanti chiarimenti e specifiche in materia di esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento e le relative modalità di registrazione, calcolo della riduzione dell’obbligo formativo triennale, registrazione dei crediti ottenuti nel periodo 2008/2013 ma non registrati nel database Co.Ge.A.P.S., e l’ulteriore definizione di alcuni obiettivi formativi ai fini di una corretta costruzione e gestione del Dossier Formativo.

 

Note esplicative alla Determina del 17/07/2013

In data 21 gennaio la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha integrato la Determina del 17/07/2013 in materia di Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione, con delle Note esplicative volte a “meglio specificare la ricaduta degli istituti ivi ricompresi”.

 

Quali sono i professionisti obbligati?

Destinatari della Formazione Continua in medicina devono essere tutti i professionisti che operano nella sanità, sia  pubblica che privata ed a prescindere dal tipo di contratto.

Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti.

I nuovi  iscritti all’Ordine non sono obbligati ad acquisire ECM per tutto il primo anno solare di iscrizione. L’eventuale acquisizione di crediti ECM non sarà considerata valida ai fini del calcolo del debito individuale.

 

Quali sono le attività considerate operanti nel campo sanitario e per le quali vi è l’obbligo di acquisire i crediti ECM?

– biologi che svolgono attività professionale nell’ambito dei laboratori di analisi cliniche;

– biologi Nutrizionisti;

– biologi che svolgono attività professionale con riferimento all’HACCP;

– biologi che svolgono attività di controllo sanitario sulla catena alimentare.

 

Quanti sono i crediti da conseguire?

Triennio 2014-2016

La Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 18 settembre ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016 (50 crediti annui – min. 25 max 75). Si rende noto che tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013*. Tale decisione è stata approvata anche nel corso della riunione tra Ordini, Collegi, Associazioni maggiormente rappresentative del 23 ottobre 2013.

 

*http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/determina_17_07_2013.pdf

 

In che modo possono essere ottenuti i crediti ECM?

Modalità di formazione:

–        Formazione residenziale

–        Convegni, congressi, simposi, conferenze (oltre 200 partecipanti)

–        Workshop, seminari, corsi (anche all’interno di congressi ecc.)

–        Formazione residenziale interattiva

–        Training individualizzato

–        Gruppi di miglioramento

–        Attività di ricerca

–        Audit clinico e/o assistenziale

–        Autoapprendimento senza tutoraggio

–        Autoapprendimento con tutoraggio

–        Docenza e tutoring

 

 

 

Chi è l’Agenas?

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Con D.M. 11 gennaio 2012, è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

 

Chi è il Provider di formazione ECM e quali requisiti deve possedere?

il Provider è il soggetto organizzatore di eventi formativi accreditato.

L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di una istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la formazione continua o Regioni/Province Autonome direttamente o attraverso organismi da queste individuate) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.4).

 

Cos’è il COGEAPS?

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina.

Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute che prevede la realizzazione di un progetto per la gestione e certificazione dei crediti formativi ECM, l’istituzione di una anagrafe degli operatori sanitari e l’allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici.

 

A chi compete il computo dei crediti ECM?

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione ed attestazione dei crediti formativi spetta all’Ordine che utilizzerà, a tal fine, i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S.

Il professionista può verificare la propria situazione rispetto all’obbligo formativo accedendo alla posizione  personale dell’anagrafica tenuta dal Cogeaps ovvero alla sezione dell’Agenas denominata MYECM.

Il servizio MyECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissionale Nazionale per la Formazione Continua.

 

A chi compete la certificazione e attestazione dei crediti?

La certificazione della formazione continua e dell’aggiornamento, come confermato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, è un’attività di pertinenza di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni.

 

A chi si deve inviare la documentazione per avvalersi di esoneri esenzioni, riconoscimento crediti all’estero, autoapprendimento, tutoraggio…ecc.?

L’ordine è competente a ricevere, valutare e registrare gli esoneri, le esenzioni, i crediti ottenuti con l’autoapprendimento, le pubblicazioni, il tutoraggio ovvero  riconoscere  i crediti acquisiti all’estero, ecc.

A tal fine, si avvale della Banca dati tenuta dal Cogeaps e dell’ausilio delle risorse dallo stesso messe a disposizione per sollevare gli Ordini da tali incombenti. Tuttavia, ad oggi non sono ancora definite le modalità operative e, pertanto, non appena definito il funzionamento del sistema, renderemo note le modalità di invio delle richieste, gli uffici competenti nonché la documentazione necessaria per il computo del debito individuale.

 

Chi comunica i crediti acquisiti alla banca dati?

Spetta al Provider inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili per la certificazione. (cfr.: Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009)

 

ESONERI

Ai sensi di quanto disposto nella determina del 17 luglio 2013, i professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale,  sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

Sono esonerati per l’intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano i seguenti corsi di formazione post-base aventi carattere certificativo:

– laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;

Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia – Romagna e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.

Sono esonerati per l’intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

Eventuali situazioni particolari dovranno essere valutate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

 

ESENZIONI

Ai sensi di quanto disposto nella determina del 17 luglio 2013, Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

a. congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;

b. congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;

c. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;

d. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;

e. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;

f. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;

g. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;

h. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;

i. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni;

j. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni ;

k. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

l. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

Eventuali situazioni particolari dovranno essere valutate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

 

In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD – RES – FSC)?

In base ai “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010″ – pag.6 – pag.15 – nota 4, per la tipologia 2 (res: convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc: gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc: attività di ricerca), la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150). Mentre per la tipologia 8 e 9 (fad con o senza tutoraggio) non vi sono limitazioni.

http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf

 

La pubblicazione di articoli scientifici in letteratura consente attribuzione crediti ecm?

La pubblicazione di articoli scientifici da diritto all’ attribuzione di crediti ECM secondo le seguenti modalità:

• Se l’articolo è pubblicato su una rivista indicizzata al primo nome ,tra gli autori , sono riconosciuti 3 crediti ECM

• Se l’ articolo è pubblicato su una rivista NON indicizzata al primo nome, tra gli autori, è riconosciuto 1 credito ECM ;

• In caso di pubblicazioni a stampa (libri-monografie etc) al primo nome, tra gli autori, sono riconosciuti 2 crediti ECM ; gli autori successivi al primo ricevono 1 Credito ECM.

 

Attività formative svolte all’estero?

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con riferimento al riconoscimento dei crediti ECM per le attività formative svolte all’estero e non accreditate da provider italiani, ferme restando le indicazioni contenute nella determina del 17 luglio 2013, ha approvato nel corso della riunione del 20 febbraio 2014 le seguenti linee operative:

  1. nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato il numero dei crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM (determina della CNFC del 17 luglio 2013);
  2. nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM (determina della CNFC del 4 dicembre 2012);
  3. nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (esempio: attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione, si possono riconoscere n. 6 crediti ECM)

I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale.

 

Quali sono le sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo di aggiornamento?

L’inottemperanza ai suddetti obblighi costituisce un illecito disciplinare e, pertanto, ogni violazione determinerà l’apertura del relativo procedimento disciplinare a carico del professionista inadempiente.

 

Per ulteriori quesiti si potrà far riferimento:

COGEAPS

Sito:   htpp://www.cogeaps.it

Mail:  ecm@cogeaps.it

Tel:  0642749600 – opzione 4   linea attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00

ovvero al

AGENAS

sito:  http://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx