L’Ordine Nazionale dei Biologi è stato istituito con la Legge 396/67: tale legge delinea il profilo della figura professionale del biologo e ne precisa le competenze.
Tali competenze vengono esplicitate in modo ampio dal D.M. n. 362/93 ed attualizzate dal D.P.R. n. 328/01.
Requisito per l’accesso all’Ordine Nazionale dei Biologi è costituito dal possesso del titolo accademico (la laurea in Scienze Biologiche ed, ai sensi del D.P.R. n. 328/01, alcuni altri titoli accademici) valido per sostenere l’esame di Stato di abilitazione alla professione di biologo, e dal conseguimento dell’abilitazione stessa.
L’Ordine Nazionale dei Biologi ha la propria sede istituzionale a Roma, in Via Icilio, n. 7.
Gli iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi hanno l’obbligo di osservare scrupolosamente quanto stabilito dal Codice Deontologico della Professione di Biologo, approvato dal Consiglio dell’Ordine con la propria delibera del 16 febbraio 1996.
Gli Organi Collegiali dell’Ordine sono :
– Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi;
– Consiglio Nazionale dei Biologi.
Il Consiglio dell’Ordine è composto da n.9 Consiglieri ed hanno mandato di cinque anni.
Le cariche istituzionali presenti in seno al Consiglio sono:
– Presidente;
– Vice Presidente;
– Consigliere Tesoriere;
– Consigliere Segretario.
Il Consiglio dell’Ordine è l’organo di governo dell’Ordine e ha le attribuzioni di seguito esplicitate:
– Cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione
– Cura la tenuta dell’albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni.
– Vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione.
– Adotta provvedimenti disciplinari.
– Provvede,se richiesto, alla liquidazione degli onorari.
– Provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine e compila annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.
– Stabilisce la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell’albo o nell’elenco nonché della tassa del rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.
– Provvede alla formazione ai fini dell’Educazione continua in Medicina.
Il Consiglio Nazionale è costituito da n. 15 Consiglieri ed ha un mandato di cinque anni.
Il Consiglio Nazionale svolge le funzioni di seguito riportate:
Esamina ricorsi in materia:
– di iscrizioni o cancellazioni dall’albo e dall’elenco;
– di procedimenti disciplinari;
– di risultati elettorali.