Patrocini e Logo

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LOGO E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO
ARTICOLO 2 – USO DEL LOGO DA PARTE DELLA FNOB
ARTICOLO 3 – LICENZA D’USO DEL LOGO A TITOLO GRATUITO
ARTICOLO 4 – LICENZA D’USO DEL LOGO A TITOLO ONEROSO
ARTICOLO 5 – PATROCINIO
ARTICOLO 6 – LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

    1. le modalità di uso del logo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (di
      seguito “FNOB”) da parte dei suoi organi e rappresentanti;
    2. la concessione a soggetti terzi della licenza d’uso del logo;
    3. la concessione del patrocinio della FNOB a iniziative realizzate da soggetti terzi, con
      la contestuale licenza d’uso del logo;
    4. la concessine del patrocinio della FNOB.

2. Il regolamento ha l’obiettivo di:

    1. garantire l’uso appropriato e corretto del logo;
    2. salvaguardare l’immagine, il prestigio e l’interesse generale della FNOB.

3. L’uso del logo è consentito nel rispetto del decoro della FNOB e dei princìpi stabiliti
dal presente regolamento.

4. Per patrocinio si intende l’adesione simbolica della FNOB, sotto forma di espressione
di apprezzamento, di sostegno e di pubblico riconoscimento, formulata nei confronti di
iniziative realizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli per le loro finalità culturali,
scientifiche e formative, in coerenza con i fini istituzionali e le funzioni primarie della
FNOB.

ARTICOLO 2 – USO DEL LOGO DA PARTE DELLA FNOB

1. L’uso del logo è riservato agli organi e alle strutture amministrative della FNOB, che
se ne avvalgono in relazione alle rispettive attività istituzionali e promozionali.

2. L’uso del logo su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati e analoga
documentazione, nonché in siti web, riferiti a eventi promossi da singoli rappresentanti
della FNOB, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, è autorizzato con la
delibera del Comitato Centrale con cui si approva lo svolgimento dell’iniziativa.

3. L’uso del logo nell’ambito della pubblicazione di opere dell’ingegno di carattere
scientifico, realizzate da rappresentanti della FNOB, può essere regolato nei relativi
contratti di edizione in cui sia parte contraente anche la FNOB. L’uso del logo è
obbligatorio nel caso in cui le suddette opere siano edite dalla FNOB.

ARTICOLO 3 – LICENZA D’USO DEL LOGO A TITOLO GRATUITO

1. I soggetti terzi di cui al comma 2 possono fare uso del logo per periodi predeterminati
e per lo svolgimento di attività prestabilite, a seguito di concessione della licenza d’uso a
titolo gratuito. La licenza d’uso a titolo gratuito è prevista altresì nel caso di concessione
del patrocinio di cui all’art. 1, comma 4 e all’art. 5.

2. La licenza d’uso del logo a titolo gratuito è concessa ai soggetti terzi, pubblici o privati
(questi ultimi con le caratteristiche di cui all’art. 5), con i quali la FNOB abbia stipulato
accordi di collaborazione. Tali soggetti possono utilizzare il logo sui documenti relativi
alle attività realizzate in attuazione dei suddetti accordi di collaborazione, alle seguenti
condizioni:

    1. l’uso del logo non abbia scopo pubblicitario o commerciale in relazione a prodotti o
      servizi;
    2. l’uso del logo sia riferito alle specifiche attività oggetto della collaborazione e
      limitatamente alla durata delle stesse;
    3. non sia arrecato in alcun modo danno al buon nome, all’immagine, al decoro, alla
      reputazione della FNOB;
    4. la FNOB sia tenuta indenne da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare
      dall’uso del proprio logo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome della FNOB
      denigratorio o fuorviante per il pubblico.

3. LA FNOB si riserva il diritto di revocare unilateralmente e insindacabilmente la
concessione della licenza d’uso del logo a titolo gratuito, in presenza di cause che possano
pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria
reputazione.

ARTICOLO 4 – LICENZA D’USO DEL LOGO A TITOLO ONEROSO

1. La licenza d’uso del logo della FNOB in favore di soggetti terzi è a titolo oneroso nei
casi e con le modalità previste dal presente articolo.

2. LA FNOB può concedere a soggetti terzi, previa richiesta di questi ultimi, il diritto di
utilizzazione del logo per lo svolgimento di attività proprie dei medesimi soggetti. In tali
casi è prevista la corresponsione in favore della FNOB di un corrispettivo economico
costituito da un importo una tantum e/o da una percentuale (fissa o variabile) sulle vendite
dei prodotti, che vengono stabiliti dal Comitato Centrale della FNOB.

3. La richiesta di utilizzo del logo, nei casi di cui al comma 2, deve essere indirizzata al
Presidente, anche con modalità telematiche, e contiene la presentazione del soggetto
richiedente e delle sue attività, l’illustrazione delle modalità e dei fini prestabiliti per l’uso
del logo e l’indicazione delle informazioni di cui al comma 2. Il Comitato Centrale della
FNOB delibera in ordine alla concessione del logo e alle relative modalità di uso. Il
contratto relativo è sottoscritto dal Presidente.

4. Il contratto di cui al comma 3 prevede comunque le seguenti condizioni per l’uso del
logo da parte del soggetto terzo:

    1. che non sia arrecato in alcun modo nocumento al buon nome, all’immagine, al decoro
      e alla reputazione della FNOB;
    2. che la FNOB sia tenuto indenne da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa
      derivare dall’uso del proprio logo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome della FNOB
      denigratorio o fuorviante per il pubblico.

5. LA FNOB si riserva il diritto di revocare unilateralmente e insindacabilmente la
concessione della licenza d’uso del logo a titolo oneroso, in presenza di cause che possano
pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria
reputazione.

ARTICOLO 5 – PATROCINIO

1. Il patrocinio della FNOB può essere concesso su richiesta di soggetti terzi in relazione
a un’iniziativa specifica o a più di un’iniziativa e ha validità esclusivamente per la finalità
e la durata dell’evento o degli eventi di riferimento.

2. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito.

3. Possono presentare richiesta di concessione del patrocinio della FNOB enti pubblici,
ordini professionali, federazioni, fondazioni, associazioni di categoria in ambito
nazionale, società scientifiche, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS).

4. Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio sono le seguenti:

    1. convegni, congressi, incontri, manifestazioni culturali;
    2. pubblicazioni a stampa;
    3. corsi, seminari e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo
      ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali.

5. La FNOB si riserva altresì di individuare altre possibili tipologie di iniziative o enti
eventualmente ritenute meritevoli della concessione del patrocinio.

6. Il procedimento per la concessione del patrocinio è avviato con la formulazione al
Presidente della FNOB di una richiesta scritta, da inviare almeno 20 giorni prima
dell’evento, nella quale siano indicati chiaramente:

    1. gli obiettivi, i contenuti tematici, i metodi e gli strumenti didattico-espositivi,
      l’articolazione e i tempi dell’iniziativa;
    2. destinatari dell’iniziativa;
    3. eventuale previsione di quote d’iscrizione;
    4. eventuale presenza e ruolo di sponsor nonché di altri enti patrocinatori;
    5. elenco di relatori o docenti, con indicazione delle qualifiche e dei titoli posseduti o di
      un breve curriculum vitae;
    6. in caso di evento formativo, l’eventuale accreditamento ECM.

7. Il richiedente deve inoltre dichiarare di impegnarsi a non arrecare in alcun modo
nocumento al buon nome, all’immagine, al decoro, alla reputazione della FNOB, e a
tenerla inoltre indenne da qualsiasi danno od obbligo che alla stessa possa derivare al
riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome della FNOB non veritiero,
denigratorio o fuorviante per il pubblico e di accettare le condizioni previste dal presente
regolamento.

8. Il patrocinio è rilasciato con delibera del Comitato Centrale della FNOB, previa
istruttoria degli uffici interni; solo in caso di urgenza il patrocinio può essere rilasciato
direttamente dal Presidente il quale è, però, tenuto a comunicarlo preventivamente ai
consiglieri e a chiedere la ratifica del proprio operato alla prima riunione di Comitato
Centrale utile. La concessione del patrocinio è comunicata formalmente dal Presidente al
soggetto o ai soggetti richiedenti. Il Presidente comunica altresì la possibilità di utilizzo
del logo della FNOB nell’ambito della documentazione utilizzata per la promozione
dell’iniziativa, unitamente alla dicitura «con il patrocinio della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Biologi».

9. La concessione del patrocinio non comporta alcun impegno della FNOB a erogare
contributi finanziari a favore del terzo o dei terzi organizzatori o promotori dell’evento o
degli eventi patrocinati, né a fornire supporto organizzativo e/o logistico per lo
svolgimento dell’iniziativa o delle iniziative patrocinate.

10. La FNOB si riserva il diritto di revocare unilateralmente e insindacabilmente la
concessione del proprio patrocinio, in presenza di cause che possano pregiudicare il
proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione.

11. Qualora venga impropriamente dichiarata titolarità del patrocinio della FNOB o ne
venga impropriamente utilizzato il logo, la FNOB si riserva di agire in giudizio per la
tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento degli eventuali
danni subiti.

ARTICOLO 6 – LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio è comunque esclusa nelle ipotesi seguenti:

    1. per iniziative non coerenti con le finalità della FNOB o non conformi all’ordinamento;
    2. per iniziative il cui fine commerciale è valutato come prevalente o esclusivo;
    3. per iniziative promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque
      denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi
      professionali, qualora il fine esclusivo delle iniziative sia di propaganda o proselitismo o per finanziare la propria struttura organizzativa.

ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito
della FNOB.

2. A partire da tale data è abrogato ogni precedente regolamento in materia adottato
dall’Ordine Nazionale dei Biologi se in vigore ai sensi della Determina del Commissario
Straordinario della FNOB n. 2 del 15 dicembre 2022.

REGOLAMENTO logo e patrocini FNOB (pubblicato il 31/10/2024)

MODELLO RICHIESTA PATROCINI (pubblicato il 15/11/2024)